Cassazione Penale, Ordinanza n. 01628/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinati in via equitativa. La decisione non affronta il merito della domanda di beneficio, ma si arresta al rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, ma l'unico motivo dedotto è stato ritenuto generico e non specifico. La Corte ha evidenziato che il ricorso non si confrontava con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato, incentrate sulla elevata pericolosità del condannato, sulla sua ostinata reiterazione di reati violenti, sulla precedente concessione e revoca della semilibertà dopo pochi mesi, sulla latitanza protrattasi per dieci anni dopo un permesso premio e sulla successiva estradizione dal Paraguay, sulla disponibilità di contatti all'estero, sulla distanza del fine pena e sulla complessiva inaffidabilità del condannato. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché formulato con deduzioni di carattere generale e privo del requisito di specificità richiesto in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; deduzioni generiche e non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e si devono confrontare puntualmente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mera formulazione di censure generiche o astratte non è consentita.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di controllo sulla decisione del tribunale di sorveglianza, il ricorso non può limitarsi a contestazioni apodittiche, ma deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, specie quando attengono alla pericolosità del condannato e alla sua affidabilità.
- La funzione del giudizio di cassazione non consente una rivalutazione generica del merito, ma richiede una critica argomentata e puntuale delle rationes decidendi del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →