Sentenza n. 1058/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art.5 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, del ricorso gerarchico tendente all’annullamento del provvedimento sanzionatorio avente ad oggetto la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 (uno) di “consegna” comminata (provvedimento prot. n. -OMISSIS-) dal proprio Comandante di Corpo ed inflittagli in esito all’accertamento delle violazioni previste e disciplinate dagli art. 729 “esecuzione di ordini” e 732 “Contegno del militare” del D.P.R 15 Marzo 2010, n. 90; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di applicazione della sanzione disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di un giorno di consegna e successivo rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna, irrogata perché, durante un periodo di assenza per malattia, non sarebbe stata resa chiaramente reperibile la propria abitazione al medico incaricato dall’INPS di effettuare la visita fiscale, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. L’abitazione era priva di numero civico, mai assegnato dal Comune, ma l’indirizzo risultava correttamente comunicato al Comando e corrispondeva alla residenza anagrafica. Il militare ha dedotto il travisamento dei fatti, l’illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché l’irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione. Ha sostenuto di essere rimasto presso l’abitazione, di avere comunicato tempestivamente la malattia e trasmesso la certificazione medica, e di non avere ricevuto alcun preavviso della visita fiscale, sicché non avrebbe potuto fornire ulteriori indicazioni al medico accertatore. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili la seconda e la terza censura e parte della prima, in quanto motivi nuovi non dedotti nel precedente ricorso gerarchico, richiamando il principio per cui, quando l’interessato sceglie il ricorso gerarchico, le censure di legittimità dedotte in quella sede devono essere riproposte nel ricorso giurisdizionale senza introdurre nuovi motivi, salvo che sia ancora pendente il termine per impugnare l’atto originario. Il Collegio ha inoltre ritenuto inammissibile l’integrazione postuma della motivazione contenuta nella memoria dell’Amministrazione, relativa a un asserito precedente richiamo verbale non dimostrato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato sia la sanzione disciplinare sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Ha ritenuto fondata la censura residua di travisamento dei fatti, osservando che il militare aveva assolto gli obblighi a suo carico: comunicazione tempestiva dello stato di malattia, trasmissione della certificazione sanitaria e indicazione al Comando del proprio recapito, coincidente con la residenza anagrafica. L’Amministrazione non poteva trasformare in obbligo disciplinare a carico del militare la necessità di fornire indicazioni stradali ulteriori o di rendere autonomamente individuabile l’abitazione, poiché la visita fiscale era stata richiesta dal Comando, senza che il militare fosse stato previamente informato dell’effettuazione della visita. La difficoltà di raggiungere l’abitazione era inoltre già nota al Comando per un precedente episodio del 2023, conclusosi con l’archiviazione del procedimento disciplinare. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a una maggiore diligenza nella richiesta della visita, fornendo all’INPS informazioni aggiuntive, eventualmente dopo un’interlocuzione con il militare, oppure ricorrendo agli ufficiali medici della sanità militare. La mancata individuazione dell’abitazione non era quindi imputabile al militare e non poteva fondare la sanzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 1199/1971
Disciplina la decisione del ricorso gerarchico, il cui rigetto è stato impugnato davanti al giudice amministrativo insieme al provvedimento sanzionatorio.
art. 729 d.P.R. 90/2010
Prevede la disciplina relativa all’esecuzione degli ordini militari; la sua violazione era stata contestata al ricorrente, ma il TAR ha annullato la sanzione fondata anche su tale contestazione.
art. 732 d.P.R. 90/2010
Riguarda il contegno del militare; la disposizione era stata richiamata quale base della sanzione, ritenuta illegittima per travisamento dei fatti.
art. 748, comma 1, d.P.R. 90/2010
Impone al militare, in caso di assenza per malattia, di dare sollecita comunicazione al superiore diretto; il ricorrente aveva adempiuto a tale obbligo.
art. 29 c.p.a.
È richiamato per affermare che il ricorso giurisdizionale contro la decisione sul ricorso gerarchico non può introdurre motivi nuovi, poiché ciò eluderebbe i termini decadenziali per l’impugnazione degli atti amministrativi.
art. 55-septies, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
È richiamato per il trasferimento all’INPS della competenza esclusiva in materia di visite fiscali dei dipendenti assenti per malattia, ferma la possibilità per gli enti militari di avvalersi degli ufficiali medici secondo le disposizioni della Forza armata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il militare assente per malattia adempie agli obblighi comunicativi quando informa tempestivamente il superiore dello stato di malattia, trasmette la certificazione sanitaria e comunica al Comando il proprio recapito, purché quest’ultimo sia corretto e individuabile secondo i dati anagrafici disponibili.
- La difficoltà del medico fiscale nell’individuare l’abitazione del militare non può essere automaticamente imputata a quest’ultimo, né costituire illecito disciplinare, quando il militare non sia stato informato preventivamente della visita e abbia già comunicato correttamente al Comando il proprio indirizzo di residenza.
- Se l’Amministrazione conosce una particolare difficoltà logistica nel raggiungere l’abitazione di un dipendente, deve adottare le cautele organizzative necessarie per consentire la visita fiscale, fornendo all’ente incaricato informazioni aggiuntive o utilizzando, ove previsto, modalità alternative di accertamento.
- In sede di giudizio contro la decisione su un ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa, salvo che il termine ordinario per impugnare l’atto originario non sia ancora scaduto; diversamente si consentirebbe l’elusione dei termini decadenziali del processo amministrativo.
- L’Amministrazione non può integrare postumamente, nelle proprie difese processuali, la motivazione dell’atto sanzionatorio mediante il richiamo a circostanze nuove e non dimostrate, come un precedente monito non risultante dal provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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