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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, pubblicata in data 11.12.2024.

Giustizia amministrativa202501650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024. La sentenza è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 4 agosto 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia decorso il termine dilatorio applicabile per l'esecuzione e l'Amministrazione sia rimasta inadempiente agli obblighi derivanti dalla decisione.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo le somme o le prestazioni eventualmente già eseguite.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore mancata esecuzione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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