Sentenza n. 436/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, pubblicata in data 11.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024. La sentenza è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 4 agosto 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia decorso il termine dilatorio applicabile per l'esecuzione e l'Amministrazione sia rimasta inadempiente agli obblighi derivanti dalla decisione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo le somme o le prestazioni eventualmente già eseguite.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore mancata esecuzione entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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