Cassazione Civile, Ordinanza n. 32994/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento per Euro 144.717,49, emesso in relazione a una cartella esattoriale che la società sosteneva non fosse stata validamente notificata e che, comunque, reputava viziato sotto più profili propri dell’atto di intimazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo tardivo il ricorso originario perché la cartella presupposta risultava già notificata anni prima, e comunque infondati i vizi dedotti sull’intimazione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul dedotto silenzio-assenso conseguente all’istanza di sospensione ex L. n. 228/2012; 2) violazione degli artt. 57, 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 per avere qualificato come domanda nuova la deduzione dell’annullamento ex lege per silenzio-assenso; 3) nullità per avere considerato "nuovo elemento" l’istanza di sospensione ex L. n. 228/2012; 4) nullità per aver dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso, nonostante esso contenesse anche censure ai vizi propri dell’intimazione; 5) nullità per omessa pronuncia del giudice di primo grado sui vizi propri dell’intimazione e per avere la CTR deciso direttamente sul merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che la deduzione relativa al silenzio-assenso ex art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012 non costituiva un semplice motivo aggiunto avverso l’atto impugnato, ma allegava una pretesa causa estintiva del credito, tuttavia l’effetto di annullamento automatico opera solo nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 538 e la ricorrente non aveva indicato quale di tali ipotesi ricorresse nel caso concreto. Per tale ragione i primi tre motivi sono stati ritenuti infondati, con correzione della motivazione della sentenza di merito ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Sono stati inoltre respinti il quarto e il quinto motivo perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato anche i vizi propri dell’intimazione e, in appello, il giudice di secondo grado conosce del rapporto sostanziale nei limiti dei motivi di impugnazione, non essendo tenuto a limitarsi a un controllo dell’operato del primo giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché la questione dedotta in appello/cassazione non imponeva una pronuncia diversa da quella resa in concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza; la Corte lo esamina ma ritiene infondati i profili di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione delle norme processuali tributarie sulle preclusioni e sul divieto di domande nuove.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama la norma nel ragionamento sulle memorie e sull’integrazione dei motivi, ma osserva che la deduzione sul silenzio-assenso non poteva essere trattata come semplice integrazione di motivi se non nei limiti dell’ipotesi normativa concreta.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Serve a delimitare il contenuto delle memorie illustrative, che non possono introdurre domande nuove ma solo precisare le difese già formulate.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di ius novorum in appello non osta, nel caso concreto, alla deduzione di una causa estintiva del credito; tuttavia la parte deve allegare con precisione i presupposti normativi della fattispecie invocata.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal giudice di merito per affermare la tardività del ricorso originario in relazione alla pregressa notificazione della cartella.
art. 1, commi 537-540, L. n. 228 del 2012
La Corte ricostruisce la fattispecie di sospensione della riscossione e di annullamento automatico come procedimento a formazione progressiva, che richiede una specifica dichiarazione del debitore e il ricorrere di ipotesi tassative.
art. 1, comma 538, L. n. 228 del 2012
Le cause di sospensione e i presupposti dell’annullamento automatico sono tassativi; la clausola finale non consente di estendere l’istituto a qualunque istanza priva di specifica riconduzione a una delle ipotesi tipizzate.
art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012
L’annullamento delle partite e il discarico del ruolo operano solo all’esito della fattispecie procedimentale prevista dalla legge e in presenza dei presupposti tipizzati.
art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015
Richiamato come novella che ha introdotto una clausola di chiusura contro applicazioni distorsive dell’istituto, senza alterarne l’impianto di base.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal giudice di merito per ritenere valida la notifica della cartella a mezzo posta presso la sede della società.
art. 45 d.lgs. n. 112/1999
Richiamato, insieme ad altre disposizioni, per affermare la validità della notifica diretta da parte del concessionario.
art. 65 d.lgs. n. 112/1999
Richiamato dal giudice di merito nel medesimo senso sulla notifica diretta della cartella.
art. 14 L. n. 890 del 1982
Richiamato per sostenere la validità della notifica postale eseguita dall’agente della riscossione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal giudice di merito per la disciplina delle notificazioni fiscali e la validità della cartella.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte dà atto che il giudice di merito ha escluso un autonomo obbligo di motivazione dell’avviso di intimazione, ritenendo sufficiente l’indicazione del debito e del richiamo dell’atto presupposto.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque corretto.
artt. 353 e 354 c.p.c.
Richiamati per affermare che il giudice di appello, salvo i casi di rimessione al primo giudice, decide sul rapporto sostanziale nei limiti delle censure proposte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di domande nuove in appello non impedisce alla parte di far valere una causa estintiva sopravvenuta del credito, ma la deduzione deve essere specificamente ancorata ai presupposti normativi della fattispecie invocata.
- L’istituto dell’annullamento automatico delle partite a seguito di istanza di sospensione della riscossione opera solo se ricorrono le ipotesi tassative previste dalla legge; non basta la mera presentazione dell’istanza o il decorso del termine se la parte non indica quale causa tipizzata fondi la pretesa.
- La fattispecie di sospensione/annullamento ex L. n. 228/2012 è a formazione progressiva e richiede: dichiarazione del debitore, riconducibilità del credito a una delle ipotesi tipizzate e inutile decorso del termine procedimentale.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice abbia realmente trascurato una domanda o un’eccezione ritualmente proposta; non sussiste quando la sentenza abbia comunque affrontato, anche implicitamente o con motivazione non impeccabile, il nucleo della censura.
- In appello il giudice non è chiamato a valutare astrattamente l’operato del primo giudice, ma a decidere il rapporto sostanziale nei limiti delle doglianze devolute, salvo i casi di rimessione al primo giudice.
- Nel contenzioso sulla riscossione, la validità della cartella e dell’intimazione può essere scrutinata sia sotto il profilo dei vizi derivati dall’atto presupposto sia sotto quello dei vizi propri dell’atto successivo, ma la parte deve articolare le relative doglianze in modo coerente e specifico.
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