Ordinanza n. 344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di ripristino e demolizione di una recinzione realizzata su area pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Toscana che aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza comunale n. 3 del 15 gennaio 2025. Con tale ordinanza il Comune, ai sensi dell’art. 210 della l.r. Toscana n. 65/2014, aveva imposto il ripristino dello stato dei luoghi entro 120 giorni dalla notificazione, mediante demolizione della recinzione del resede realizzata su area pubblica e ricostruzione della stessa in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio e alle corrette dividenti catastali di confine. Nel testo dell’ordinanza cautelare non sono specificati gli ulteriori motivi di appello né le censure di legittimità articolate contro la sentenza o contro l’ordinanza comunale; è invece espressamente dedotta e valutata la sussistenza del periculum in mora connesso all’eventuale esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato, senza pregiudicare la decisione sul merito, ha ritenuto fondati i profili di periculum in mora prospettati dall’appellante, ravvisando l’esigenza di mantenere integra la situazione controversa — res adhuc integra — fino alla definizione dell’appello. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Toscana. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 210 l.r. Toscana n. 65/2014
provvedere entro 120 giorni dalla notifica dell’ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero “alla demolizione della recinzione del proprio resede realizzata su area pubblica e alla ricostruzione della stessa, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica oltre che del regolamento edilizio, in corrispondenza delle giuste dividenti catastali di confine”
È la disposizione regionale posta dal Comune a fondamento dell’ordinanza di ripristino e demolizione della recinzione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata può essere disposta quando l’esecuzione nelle more del giudizio di merito comporti un periculum in mora tale da rendere necessario mantenere integra la situazione controversa.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello, fondato sul periculum in mora, non anticipa né pregiudica la decisione sul merito dell’impugnazione.
- Quando accoglie l’istanza cautelare in appello, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado e fissare contestualmente l’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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