Sentenza n. 8224/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e presupposti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto della Regione Veneto che individuava le aziende soggette al ripiano e determinava i relativi importi per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso era esteso, per quanto occorrente, ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019, all'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, all'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e agli ulteriori atti adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015, introdotto dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 2 febbraio 2026 con la quale essa ha affermato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti di ripiano e ai relativi atti presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla parte ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Disposizione sostanziale richiamata quale base della disciplina degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Disposizione indicata quale fonte dell'introduzione del comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determini un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La peculiarità della questione controversa può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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