Ordinanza n. 2074/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del punteggio totale di 68 conseguito dalla ricorrente nella prova scritta del 27.11.2025 relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M. 206/2023 e del D.D.G. n.2938/2025; - dell'elenco, non meglio conosciuto, dei candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto di 70 nella prova scritta del concorso pubblico menzionato nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente e del conseguente provvedimento di inidoneità e di non ammissione della medesima alla successiva fase di valutazione dei titoli; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in particolare del quesito di cui al n.32 del questionario scritto di cui sopra nella parte in cui riporta la legge 107 con la data del 2025, anziché con quella del 2015 in tal modo inducendo in errore la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: punteggio di 68 nella prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, mancata inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alla fase di valutazione dei titoli e conseguente inidoneità, con contestazione del quesito n. 32 relativo alla data della legge n. 107
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il punteggio complessivo di 68 riportato nella prova scritta del 27 novembre 2025 del concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno. Ha contestato altresì l'elenco dei candidati che avevano conseguito il punteggio minimo di 70, nella parte in cui non la comprendeva, nonché il conseguente provvedimento di inidoneità e di non ammissione alla valutazione dei titoli. In particolare, ha censurato il quesito n. 32 del questionario, sostenendo che il riferimento alla legge n. 107 fosse indicato con la data del 2025 anziché con quella del 2015, così da indurla in errore e incidere sul risultato della prova. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità né sviluppa le singole censure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate dovessero essere approfondite nella fase di merito e ha fissato celermente l'udienza pubblica dell'11 novembre 2026, in applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., considerando il ricorso sottoposto al rito PNRR. Formalmente ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ma senza sospendere gli atti impugnati: l'accoglimento consiste quindi nella fissazione ravvicinata del merito e non nell'adozione di una misura cautelare sospensiva. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è stata utilizzata per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo necessario approfondire le questioni dedotte senza sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ritiene che le questioni dedotte richiedano approfondimento nel merito, può accogliere l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati.
- La fissazione accelerata del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: il giudice può accogliere l'istanza cautelare in senso processuale adottando soltanto la misura calendariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →