Circolare numero 17 del 27-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero, senza oneri accessori, dei contributi sospesi per effetto della normativa emergenziale sul settore zootecnico, con decorrenza dal 2 gennaio 2003. Vengono definite le modalità di pagamento per artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla Gestione separata che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi, distinguendo tra versamento in unica soluzione e pagamento rateale. Sono inoltre indicate le regole per non considerare tardivi i versamenti effettuati entro il mese o il giorno 16 successivi alla circolare, le conseguenze dell’eventuale mancato pagamento di una rata, e le istruzioni contabili per l’imputazione delle somme ai vari conti INPS.
Recupero dei contributi sospesi per l’emergenza BSE da artigiani, commercianti e parasubordinati
Recupero dei contributi sospesi per BSE: artigiani, commercianti e Gestione separata
La circolare disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi per effetto delle misure adottate in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 1, comma 10, del D.L. 19 aprile 2002, n. 68, convertito dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, e riguarda in particolare i soggetti non compresi nell’area DM, con istruzioni specifiche per artigiani, commercianti e per alcuni contribuenti della Gestione separata.
Riferimenti normativi e decorrenza del recupero
La circolare richiama la disciplina già illustrata con precedenti atti dell’Istituto sulla sospensione dei versamenti contributivi. In base alla norma richiamata, le somme non pagate per effetto della sospensione concessa dall’art. 7-ter, comma 2, del D.L. n. 1/2001 devono essere recuperate, senza applicazione di oneri accessori, a decorrere dal 2 gennaio 2003. Vengono inoltre richiamate le circolari n. 66 del 15 marzo 2001, n. 166 del 24 agosto 2001, n. 35 del 7 febbraio 2002, n. 9 del 17 gennaio 2003 e n. 119 del 26 giugno 2002, che contengono i precedenti chiarimenti sulla sospensione e sul recupero nei diversi comparti.
Ambito soggettivo
Le istruzioni della circolare si applicano:
- agli artigiani;
- ai commercianti;
- ai committenti tenuti al versamento alla Gestione separata che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi.
Per la Gestione separata, la sospensione opera anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in coerenza con quanto già chiarito nelle precedenti istruzioni.
Termini di pagamento e disciplina delle rate
La circolare chiarisce che non sono considerati tardivi i versamenti effettuati nel mese successivo all’emanazione della circolare. Per la prima rata, il pagamento effettuato entro il giorno 16 del mese successivo non è considerato tardivo; nello stesso termine deve essere versata anche la seconda rata.
Viene inoltre precisato che, in assenza di una disciplina espressa che preveda la decadenza, il mancato pagamento di una singola rata non fa perdere il beneficio della rateazione. In tal caso si verifica soltanto un’omissione contributiva riferita alla rata non pagata, con applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116, commi 8-20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e riferite al periodo intercorrente tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.
Artigiani e commercianti: scadenze sospese e modalità operative
Per artigiani e commercianti la circolare richiama le scadenze già individuate nella circolare n. 166/2001, relative ai contributi sospesi del 2001:
- 16 febbraio 2001: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000;
- 16 maggio 2001: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001;
- 31 maggio 2001: contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi al saldo 2000 e al primo acconto 2001;
- 16 agosto 2001, già differito al 24 agosto 2001: contributi dovuti sul minimale per il secondo trimestre 2001;
- 16 novembre 2001: contributi dovuti sul minimale per il terzo trimestre 2001;
- 30 novembre 2001: contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001, secondo acconto 2001.
Chi intende pagare in unica soluzione può utilizzare i modelli F24 originariamente forniti per i contributi correnti; se non ne è in possesso, può richiedere la ristampa alla sede competente. Chi invece opta per la rateazione fino a 50 rate deve presentare un’istanza in forma libera e versare la prima rata con modello F24, utilizzando i codici:
- AD per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per la contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Poiché il pagamento avviene con F24, sia la prima rata sia le successive scadono il giorno 16 di ciascun mese, in coerenza con la disciplina dei versamenti unificati. La sede competente deve inoltre fornire la codeline da utilizzare, comprensiva degli elementi necessari a distinguere i crediti ceduti da quelli non ceduti.
La circolare evidenzia infine che, per artigiani e commercianti, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al completo pagamento, poiché non opera il principio di automaticità delle prestazioni.
Gestione separata: contributi dei committenti e collaborazione coordinata e continuativa
Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata, la sospensione riguarda le denunce relative ai periodi da gennaio 2001 a ottobre 2001. Chi intende pagare in unica soluzione può utilizzare il modello F24 con le causali C10 e CXX già in uso per i contributi correnti, avendo cura di compilare un rigo per ciascun mese oggetto di sospensione. Se la sospensione riguarda l’intero periodo di 10 mesi, i righi da compilare saranno quindi 10.
Per chi vuole avvalersi della dilazione senza interessi, la circolare richiede la presentazione di una domanda di rateazione, secondo il fac-simile allegato. Il pagamento con F24 deve avvenire indicando:
- nel campo "codice contributo", la causale COC istituita con circolare n. 98/2002;
- nello spazio "Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice 039999999999, che identifica l’evento da cui deriva la sospensione;
- negli spazi "dal" e "al", il periodo cui si riferisce la sospensione.
Viene inoltre ricordato che il modello GLA relativo al 2001 doveva essere presentato nei termini di legge; se ciò non è avvenuto, la presentazione è comunque consentita fino al termine del pagamento. Il modello deve riportare l’indicazione del codice 03, come previsto dalle avvertenze del mod. GLA/c, tabella 3.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile, la circolare distingue tra contribuzione versata in unica soluzione e contribuzione rateizzata.
Per artigiani ed esercenti attività commerciali:
- i contributi versati in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale;
- i contributi versati in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per i contributi oltre il minimale;
- i versamenti rateali sono rilevati al conto ARR 52/055 per gli artigiani, con codice contributo AD;
- i versamenti rateali sono rilevati al conto COR 52/055 per i commercianti, con codice contributo CD.
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995:
- i contributi versati in unica soluzione sono imputati al conto PAR 52/010;
- i contributi versati con pagamento dilazionato sono imputati al conto PAR 52/020.
Allegato: istanza di dilazione
La circolare include un fac-simile di istanza di dilazione per contributi sospesi "BSE" da presentare alla sede INPS competente. Il modello consente di indicare il soggetto richiedente, la somma complessiva da rateizzare, il numero di rate, l’impegno al pagamento entro il giorno 16 di ciascun mese e il dettaglio dei contributi sospesi per mese di riferimento.
Punti principali
Quadro normativo e ambito della sospensione
La circolare richiama l’art. 1, comma 10, del D.L. 19 aprile 2002, n. 68, convertito dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che prevede il recupero delle somme non versate per effetto della sospensione concessa dall’art. 7-ter, comma 2, del D.L. n. 1/2001, senza aggravio di oneri accessori, a decorrere dal 2 gennaio 2003.
Soggetti interessati
Le istruzioni riguardano i contributi sospesi di pertinenza delle gestioni artigiani e commercianti e quelli della Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La circolare precisa che la sospensione opera anche per tali rapporti parasubordinati, come già chiarito nelle precedenti istruzioni.
Termini di pagamento e gestione della rateazione
Non sono considerati tardivi i versamenti effettuati nel mese successivo all’emanazione della circolare; per la prima rata, il termine è il giorno 16 del mese successivo, e nello stesso termine va versata anche la seconda rata. In caso di rateazione, il mancato pagamento di una rata non determina decadenza dal beneficio, ma solo omissione contributiva relativa alla singola rata, con applicazione delle sanzioni ex art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento.
Artigiani e commercianti: modalità di versamento
Per gli artigiani e i commercianti sono elencate le scadenze sospese del 2001, riferite ai contributi sul minimale e sulla quota eccedente il minimale. Il pagamento in unica soluzione può avvenire con i modelli F24 originariamente forniti o richiedendone la ristampa; per la rateazione fino a 50 rate è necessaria istanza in forma libera e il versamento della prima rata con F24, usando i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti. Le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese. La sede fornisce la codeline con gli elementi distintivi dei crediti ceduti e non ceduti. I contributi non versati non sono utilizzabili fino al completo pagamento, in assenza del principio di automaticità delle prestazioni.
Gestione separata: committenti con collaboratori coordinati e continuativi
Per i committenti tenuti al pagamento alla Gestione separata, la sospensione riguarda le denunce dei periodi da gennaio 2001 a ottobre 2001. Il versamento in unica soluzione avviene con modello F24 utilizzando le causali C10 e CXX, con un rigo per ciascun mese sospeso. Per la dilazione senza interessi è richiesta la domanda di rateazione; il pagamento va effettuato con F24 indicando la causale COC, il codice 039999999999 nello spazio matricola/codice INPS/filiale azienda e il periodo di sospensione nei campi dal-al. È inoltre richiesto il modello GLA relativo al 2001, da presentare nei termini o comunque entro il pagamento, con indicazione del codice 03.
Istruzioni contabili
Per i contributi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale, e ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per quelli oltre il minimale. I versamenti rateali sono rilevati al conto ARR 52/055 per gli artigiani con codice AD e al conto COR 52/055 per i commercianti con codice CD. Per la Gestione separata, i versamenti in unica soluzione sono imputati al conto PAR 52/010, mentre quelli dilazionati al conto PAR 52/020.
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