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Circolare

Circolare numero 15 del 27-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il recupero dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici del 2000 in varie regioni, indicando decorrenza, rateizzazione, termini e modalità di versamento per datori di lavoro, artigiani, commercianti, gestione separata, domestici, prosecutori volontari e agricoltori. Fornisce inoltre le regole per il Comune di Pontedera, dove è disposta la sospensione dei contributi scadenti tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2002, in attesa di ulteriori istruzioni sul recupero. Completa il documento una parte contabile con conti dedicati e aggiornamenti del piano dei conti.

Recupero contributi sospesi per calamità 2000 e provvidenze per Pontedera; istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Recupero contributi sospesi e provvidenze per Pontedera

La circolare detta le istruzioni per il recupero dei contributi sospesi a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel 2000 in varie regioni, nonché per la sospensione contributiva disposta in favore dei soggetti colpiti dagli eventi atmosferici del Comune di Pontedera. Sono inoltre fornite indicazioni operative e contabili per la gestione dei versamenti e per l’aggiornamento del piano dei conti.

Ambito delle sospensioni richiamate

La prima parte riguarda le sospensioni già riconosciute in favore dei soggetti colpiti dagli eventi del 13 ottobre 2000 e, per la Calabria, dagli eventi di settembre e ottobre 2000. La circolare richiama le precedenti ordinanze e precisa che le provvidenze spettano anche ai soggetti che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato da perizia giurata.

Il periodo contributivo sospeso è individuato come segue:

  • per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e provincia autonoma di Trento: dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, pari a 15 mesi;
  • per i comuni della Calabria destinatari di ordinanza sindacale di sgombero: dal 9 settembre 2000 al 31 dicembre 2001, pari a 16 mesi.

Recupero dei contributi sospesi: decorrenza, rateazione e termini

In attuazione dell’ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti per effetto delle sospensioni decorre dal 10 dicembre 2002. Il recupero avviene in unica soluzione oppure mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo della sospensione:

  • 120 rate mensili per i soggetti residenti;
  • 128 rate mensili per i soggetti interessati da ordinanza di sgombero.

Non sono applicati sanzioni, interessi o altri oneri accessori sulle rate regolari. Il pagamento in unica soluzione o della prima rata non è considerato tardivo se eseguito entro il giorno 16 del mese successivo all’emanazione della circolare. Poiché i versamenti avvengono con modello F24, anche le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese, in conformità alla disciplina dei versamenti unificati.

Per accedere alla rateazione è necessario:

  • versare la prima rata entro il termine indicato;
  • presentare apposita istanza alla sede INPS presso la quale il soggetto è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi.

Il mancato pagamento di una rata non determina decadenza dal beneficio; costituisce invece omissione contributiva relativa alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.

Datori di lavoro: adempimenti contributivi e modalità di compilazione

Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa riguarda anche la quota a carico dei lavoratori e si riferisce ai Mod. DM10 dei mesi da ottobre 2000 a novembre 2001; per i soggetti con ordinanza di sgombero, ai mesi da agosto 2000 a novembre 2001.

I datori di lavoro che non abbiano ancora presentato le denunce per i periodi sospesi devono trasmetterle contestualmente:

  • al pagamento della prima rata, oppure
  • al pagamento in unica soluzione.

Per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto si rinvia alle istruzioni della circolare n. 195 del 23 novembre 2000; per le altre regioni interessate ai sensi dell’ordinanza n. 3095/2000 si possono seguire le stesse modalità di compilazione delle denunce aziendali Mod. DM10/2.

Il versamento deve essere effettuato con Mod. F24, utilizzando:

  • il codice contributo "DSOS";
  • la matricola aziendale seguita dal codice "N937" da inserire nel quadro D del DM10 per la rilevazione del credito.

Artigiani, commercianti, gestione separata, domestici e prosecutori volontari

Per gli artigiani e i commercianti, la circolare richiama le modalità di individuazione dei pagamenti sospesi già contenute nella circolare n. 195/2000. Chi intende versare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2002 può utilizzare gli F24 originari; in mancanza, può richiederne la ristampa alla sede competente.

Per la rateazione è necessaria l’istanza e il versamento della prima rata con delega unificata F24, indicando:

  • "AD" per le rate relative alla gestione artigiani;
  • "CD" per le rate relative alla gestione commercianti.

La sede competente fornisce la codeline che distingue i crediti ceduti da quelli non ceduti. La circolare evidenzia che, per artigiani e commercianti, non opera il principio di automaticità delle prestazioni: i contributi dovuti e non versati restano inutilizzabili fino al completo pagamento.

Per la gestione separata:

  • in unica soluzione si utilizzano le causali correnti "C10" e "CXX" per i committenti, "P10" e "PXX" per i professionisti;
  • per la rateazione va presentata domanda in forma libera e il versamento avviene con F24 usando "COC" per i committenti e "POC" per i professionisti.

Per i datori di lavoro domestico:

  • la domanda va presentata con Mod. LD15;
  • il versamento avviene con bollettini di conto corrente postale per le riscossioni varie, con causale "ctr. sosp. domestici ord. min. 3196/2002".

Per i prosecutori volontari:

  • il versamento avviene con bollettini di c/c postale Mod. VV08;
  • l’importo è determinato in base ai trimestri da regolarizzare e al contributo settimanale o mensile vigente nel periodo;
  • in caso di rateazione, il soggetto deve presentare domanda in carta libera e ottenere dalla sede un congruo numero di VV08;
  • i versamenti tardivi sono rimborsati;
  • la volontà di versare deve risultare espressamente dalla domanda, e i pagamenti devono rispettare le scadenze trimestrali naturali del modello.

Per gli agricoli, la circolare rinvia alle successive circolari n. 183 del 16 dicembre 2002 e n. 9 del 17 gennaio 2003.

Pontedera: soggetti beneficiari e periodo di sospensione

L’ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002, pubblicata il 12 agosto 2002, dispone un beneficio in favore dei soggetti proprietari di immobili sede di attività produttive che, a seguito degli eventi calamitosi del Comune di Pontedera, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Il beneficio è esteso anche alle persone fisiche, società ed enti che, alla data degli eventi, avevano domicilio o residenza nel Comune di Pontedera e i cui immobili siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero.

La sospensione riguarda i pagamenti contributivi con scadenza nel periodo dal 12 agosto 2002 al 31 dicembre 2002. La norma precisa che il versamento delle somme dovute e non corrisposte avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, ma non disciplina ancora le modalità di recupero; la circolare pertanto si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Pontedera: adempimenti per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro la sospensione riguarda i contributi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2002, compresa la quota a carico dei lavoratori.

Alle posizioni contributive interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "7U", con il seguente nuovo significato: azienda interessata alla sospensione dei contributi per gli eventi atmosferici verificatisi nel Comune di Pontedera il 20 e il 21 ottobre 2001.

Per la compilazione del Mod. DM10/2 le aziende devono:

  • compilare i quadri B e C con le consuete modalità, riferite a tutti i lavoratori;
  • compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale;
  • calcolare la differenza tra tale importo e gli eventuali importi indicati nel quadro D per agevolazioni contributive relative agli stessi lavoratori;
  • esporre la differenza, che rappresenta i contributi sospesi, in un rigo libero del quadro D con il codice di nuova istituzione "N941" e la dicitura "contr. sosp. O.M. 3236/2002";
  • effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
  • calcolare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del Mod. DM10/2 e riportarla nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57.

Pontedera: altre categorie interessate

La sospensione si applica anche:

  • ai lavoratori autonomi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura;
  • ai contribuenti della gestione separata;
  • ai datori di lavoro domestico;
  • ai prosecutori volontari.

Per queste categorie risultano sospesi i pagamenti con scadenza nel periodo 12 agosto-31 dicembre 2002.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi relativi all’ordinanza n. 3196/2002, la circolare richiama le istruzioni della circolare n. 195/2000 e indica che:

  • i contributi sospesi delle aziende dei territori interessati sono imputati al conto GPA 06/065, con storno automatico delle contabilizzazioni provvisorie sul conto GPA 52/099;
  • le operazioni di storno avvengono sulla base del codice "N937" indicato nel Mod. DM10/2 e nella code line del Mod. F24;
  • il conto GPA 06/065 è abbinato alla causale esistente di Mod. FL02: 10106;
  • la procedura fornisce l’analisi delle aziende che hanno versato per consentire l’aggiornamento del partitario locale;
  • le aziende con mancato versamento o mancato rispetto della periodicità devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo.

Per artigiani ed esercenti attività commerciali:

  • i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale, oppure GPA 52/072 e GPA 52/073 per i contributi oltre il minimale;
  • i versamenti rateali sono imputati al conto ARR 52/055 per gli artigiani, con codice "AD", oppure al conto COR 52/055 per i commercianti, con codice "CD".

Per la gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995:

  • i versamenti in unica soluzione sono imputati al conto PAR 52/010;
  • i versamenti dilazionati al conto PAR 52/020.

Per i datori di lavoro domestico:

  • il modello LD15 va assunto in contabilità con scrittura GPA 00/016 a GPA 52/053;
  • il conto GPA 00/016 deve essere assistito da partitario locale;
  • gli importi riscossi devono essere imputati in avere del conto GPA 00/016;
  • eventuali versamenti pervenuti tramite procedura T.E.F. e imputati provvisoriamente al conto GPA 52/099 devono essere stornati fuori cassa.

Per i prosecutori volontari:

  • i versamenti effettuati con Mod. VV08 vanno imputati al conto GPA 52/084.

Per l’ordinanza n. 3236/2002 è istituito il conto GPA 00/101, assistito da partitario locale; il programma di ripartizione contabile della procedura DM produce una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione del credito. Le modalità di contabilizzazione dei recuperi saranno definite quando sarà sciolta la riserva richiamata per Pontedera.

Richiamo finale sui contributi sospesi per il terremoto Marche-Umbria 1997

La circolare conclude richiamando, per il recupero dei contributi sospesi relativi al terremoto delle Marche e dell’Umbria del settembre 1997, che le scadenze dei pagamenti sono fissate al giorno 16 del mese, in linea con la disciplina dei versamenti unificati.

Punti principali

Recupero dei contributi sospesi per gli eventi del 2000

Per le sospensioni contributive disposte dalle ordinanze richiamate per gli eventi alluvionali e idrogeologici del 2000, il recupero decorre dal 10 dicembre 2002. Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure a rate, in misura pari a otto volte la durata della sospensione: 120 rate mensili per i soggetti residenti e 128 rate per i soggetti interessati da ordinanza di sgombero. Le rate non sono gravate da sanzioni, interessi o altri oneri accessori.

Termini di pagamento e regole sulla rateazione

I versamenti in unica soluzione o della prima rata non sono considerati tardivi se effettuati entro il giorno 16 del mese successivo all’emanazione della circolare; anche le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese, in coerenza con la disciplina dei versamenti unificati. Per ottenere la rateazione occorre versare la prima rata nel termine indicato e presentare apposita istanza alla sede INPS competente. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dalla rateazione, ma costituisce omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni dal giorno di scadenza al pagamento effettivo.

Datori di lavoro: denunce DM10 e modalità di versamento

Per i datori di lavoro la contribuzione sospesa riguarda anche la quota a carico dei lavoratori e si riferisce ai DM10 dei mesi da ottobre 2000 a novembre 2001; per i soggetti con ordinanza di sgombero si estende ai mesi da agosto 2000 a novembre 2001. Le denunce non ancora presentate devono essere trasmesse contestualmente al pagamento della prima rata o al saldo in unica soluzione. Il pagamento avviene con modello F24 usando il codice contributo "DSOS" e la matricola aziendale seguita dal codice "N937" da riportare nel quadro D del DM10 per rilevare il credito.

Artigiani, commercianti, gestione separata e altre categorie

Gli artigiani e i commercianti possono saldare in unica soluzione con gli F24 originari relativi ai pagamenti sospesi oppure, se optano per la rateazione, presentare istanza e versare la prima rata con F24 usando i codici "AD" per la gestione artigiani e "CD" per la gestione commercianti. Per la gestione separata i versamenti in unica soluzione avvengono con le causali correnti "C10" e "CXX" per i committenti e "P10" e "PXX" per i professionisti; per la rateazione vanno usati i codici "COC" e "POC". Per i datori di lavoro domestico è previsto il modello LD15 con causale "ctr. sosp. domestici ord. min. 3196/2002"; per i prosecutori volontari il versamento avviene con mod. VV08, su base trimestrale, previa domanda in carta libera. Per i contributi volontari i versamenti tardivi sono rimborsati.

Agricoltori

Per il settore agricolo la circolare rinvia espressamente alle precedenti circolari n. 183 del 16 dicembre 2002 e n. 9 del 17 gennaio 2003, senza ulteriori istruzioni nel testo in esame.

Provvidenze per il Comune di Pontedera

Per i soggetti residenti nel Comune di Pontedera, danneggiati dagli eventi atmosferici del 20 e 21 ottobre 2001, è sospeso il pagamento dei contributi con scadenza dal 12 agosto 2002 al 31 dicembre 2002. Il beneficio riguarda i proprietari di immobili sede di attività produttive oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e, più in generale, le persone fisiche, società ed enti che alla data degli eventi avevano domicilio o residenza nel Comune e immobili sgomberati. La circolare precisa che il recupero non è ancora disciplinato e che saranno impartite ulteriori istruzioni; i versamenti eseguiti entro la data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta non danno luogo a rimborso.

Pontedera: contributi sospesi e adempimenti per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro la sospensione copre i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2002. Alle posizioni contributive interessate va attribuito il codice di autorizzazione "7U", con il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione per gli eventi di Pontedera. Nella compilazione del DM10/2 occorre compilare i quadri B e C con le modalità ordinarie, compilare il quadro D senza sommare il totale B, determinare l’importo dei contributi sospesi, sottrarre eventuali agevolazioni esposte nel quadro D, indicare la differenza in un rigo libero del quadro D con il codice "N941" e la dicitura "contr. sosp. O.M. 3236/2002", poi riportare il totale nel rigo 57 e la differenza tra i righi 33 e 57 nel riquadro sottostante il rigo 57.

Pontedera: altre categorie interessate

La sospensione per Pontedera si applica anche ai lavoratori autonomi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, ai contribuenti della gestione separata, ai datori di lavoro domestico e ai prosecutori volontari, per i quali sono sospesi i pagamenti con scadenza nel periodo 12 agosto-31 dicembre 2002.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per l’ordinanza n. 3196/2002, i contributi sospesi dei datori di lavoro sono imputati al conto GPA 06/065, con storno automatico delle contabilizzazioni provvisorie sul conto GPA 52/099, sulla base del codice "N937". Per artigiani e commercianti i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076, GPA 52/077, GPA 52/072 o GPA 52/073, a seconda del minimale; in caso di rateazione si usano i conti ARR 52/055 per artigiani e COR 52/055 per commercianti. Per la gestione separata si usano i conti PAR 52/010 o PAR 52/020; per i domestici il conto GPA 00/016 con contropartita GPA 52/053; per i prosecutori volontari il conto GPA 52/084. Per l’ordinanza su Pontedera è istituito il conto GPA 00/101, assistito da partitario locale.

Recupero contributi sospesi per il terremoto Marche-Umbria 1997

La circolare richiama infine, per il recupero dei contributi sospesi relativi al terremoto verificatosi nelle Marche e in Umbria nel settembre 1997, che anche le scadenze dei pagamenti sono fissate al giorno 16 del mese, in coerenza con la disciplina dei versamenti unificati.

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