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Circolare

Circolare numero 18 del 27-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il prepensionamento di anzianità o vecchiaia per i lavoratori socialmente utili "transitoristi" già a carico del Fondo per l’Occupazione, in attuazione dell’art. 50, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2003. Sono indicati soggetti destinatari, requisiti contributivi e anagrafici, termini decadenziali per la domanda, decorrenza del trattamento, criteri di calcolo dell’assegno, gestione della contribuzione volontaria e conseguenze della mancata presentazione dell’istanza. Vengono inoltre fornite istruzioni operative alle sedi INPS per l’accertamento delle posizioni contributive e la spedizione delle comunicazioni individuali.

Pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi ex art. 50 L. 289/2002

Pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi ex art. 50 L. 289/2002

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in materia di prepensionamento dei lavoratori socialmente utili transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione. Vengono disciplinati soggetti destinatari, requisiti, domanda, decorrenza, calcolo del trattamento, contribuzione volontaria e adempimenti delle sedi.

Ambito di applicazione

La disciplina è riservata ai soli lavoratori LSU cosiddetti transitoristi, già finanziati dal Fondo per l’Occupazione. Restano esclusi i lavoratori LSU impiegati in attività con oneri interamente a carico degli enti utilizzatori, per i quali continuano a valere le regole in vigore al 31 dicembre 2002.

La circolare chiarisce che:

  • i commi 1 e 2 dell’art. 50 riguardano il pensionamento anticipato;
  • i commi 3 e 4 riguardano incentivi per l’occupazione dei lavoratori che non possono accedere al prepensionamento;
  • le istruzioni sui commi 3 e 4 saranno oggetto di una successiva circolare.

Quadro normativo richiamato

L’art. 50 della legge n. 289/2002 sostituisce il comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e inserisce il comma 1-bis. La norma prevede un trattamento provvisorio commisurato alla pensione spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nei limiti delle risorse stanziate. Il trattamento non può essere inferiore all’assegno ASU spettante alla data della domanda.

Requisiti per accedere al prepensionamento

Possono accedere al beneficio i lavoratori LSU transitoristi ai quali, entro il 31 dicembre 2003, manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia previsti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2003.

Per avvalersi della disciplina, il lavoratore deve presentare domanda entro i termini fissati, a pena di decadenza. La domanda vale anche come:

  • domanda di pensione;
  • domanda di prosecuzione volontaria;
  • domanda di concessione dell’incentivo di euro 9.296,22, destinato esclusivamente a coprire la quota di contribuzione volontaria a carico del lavoratore.

La circolare precisa inoltre che la domanda è utilmente presentata anche dai titolari di assegno di invalidità, poiché tale titolarità non impedisce l’ammissione alla contribuzione volontaria ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 222/1984.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata alla sede territoriale competente:

  • entro il 60° giorno successivo al ricevimento della raccomandata che comunica la maturazione del requisito, se il requisito era già maturato alla data della comunicazione;
  • entro il 60° giorno successivo alla maturazione del requisito, se questa avviene dopo la ricezione della lettera;
  • entro il 28 febbraio 2003, se i requisiti erano già maturati prima del 1° gennaio 2003.

L’invio tardivo o l’omessa presentazione comportano la decadenza dal beneficio.

Requisiti contributivi e anagrafici nelle diverse gestioni

La circolare distingue i casi in base alla gestione previdenziale in cui matura il diritto.

A.G.O. dei lavoratori dipendenti

Per la pensione anticipata di anzianità, al momento dell’ammissione alla prosecuzione volontaria il lavoratore deve far valere:

  • almeno 52 anni e un giorno di età e almeno 1.561 contributi settimanali, oppure, indipendentemente dall’età, almeno 1.665 contributi settimanali;
  • per gli operai o lavoratori precoci: almeno 50 anni e un giorno di età e almeno 1.561 contributi settimanali, oppure, indipendentemente dall’età, almeno 1.665 contributi settimanali.

Per la pensione anticipata di vecchiaia, il lavoratore deve far valere:

  • almeno 60 anni e un giorno se uomo, oppure 55 anni e un giorno se donna;
  • almeno 781 contributi settimanali.

La circolare richiama anche due ipotesi particolari:

  • per gli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, resta il requisito di 15 anni di contribuzione per la vecchiaia e, ai fini del prepensionamento, è sufficiente un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 521 contributi settimanali;
  • lo stesso requisito di 521 contributi settimanali vale per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di attività svolta per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare.

Gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione

Per l’anzianità, il lavoratore deve far valere:

  • almeno 53 anni e un giorno di età e almeno 1.561 contributi settimanali, oppure, indipendentemente dall’età, almeno 1.821 contributi settimanali.

Per la vecchiaia, è richiesto:

  • almeno 60 anni e un giorno se uomo, oppure 55 anni e un giorno se donna;
  • almeno 781 contributi settimanali.

Per gli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, ai fini del prepensionamento è richiesto almeno il requisito di 521 contributi settimanali.

Decorrenza del trattamento e conseguenze dello status LSU

Per i lavoratori che abbiano già maturato o maturino i requisiti entro il 2003, la decorrenza del pensionamento anticipato è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per chi abbia maturato i requisiti prima del 1° gennaio 2003, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2003. Le domande presentate prima del 1° gennaio 2003 si intendono utilmente presentate alla data del 1° gennaio 2003.

La domanda deve contenere una dichiarazione espressa con cui il lavoratore prende atto che, in caso di ammissione al prepensionamento con contribuzione volontaria, esce definitivamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

La circolare sottolinea che il prepensionamento ha natura obbligatoria. Ne derivano due effetti:

  • il lavoratore che ottiene il prepensionamento perde lo status di LSU dalla decorrenza del trattamento, viene cancellato dagli elenchi e non può più percepire l’assegno ASU né essere impiegato in attività socialmente utili;
  • il lavoratore che presenti domanda tardiva o non la presenti perde comunque lo status di LSU dal primo giorno successivo alla scadenza del termine decadenziale e viene cancellato dagli elenchi.

Importo del trattamento anticipato

L’importo del trattamento pensionistico anticipato è determinato secondo le regole ordinarie, sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della domanda.

La circolare richiama il regime della contribuzione figurativa per alcuni sussidi LSU:

  • la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione del sussidio di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 608/1996, fino al 31 luglio 1995, è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione;
  • per i sussidi imputati a periodi successivi al 31 luglio 1995, per quelli di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 608/1996 e per l’assegno di cui all’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997, il riconoscimento d’ufficio è utile solo ai fini del diritto e non anche della misura.

Il trattamento anticipato, ove ricorrano le condizioni, è integrato al minimo e perequato secondo le norme comuni. In ogni caso non può essere inferiore all’assegno ASU spettante alla data della domanda; dal 1° gennaio 2003 tale importo è pari a euro 472,36.

Liquidazione definitiva della pensione

Quando si perfezionano i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2003, la pensione definitiva di anzianità o vecchiaia è liquidata con effetto dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento.

La circolare riporta, a titolo di riferimento, i requisiti vigenti per:

  • pensione di anzianità nell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti;
  • pensione di anzianità per lavoratori dipendenti operai e precoci;
  • pensione di anzianità per gestioni dei lavoratori autonomi;
  • pensione di vecchiaia nell’A.G.O. e nelle gestioni autonome.

L’importo della pensione definitiva è calcolato sull’anzianità contributiva complessiva maturata; se il risultato è inferiore alla prestazione già in pagamento, resta fermo il trattamento più favorevole.

Prosecuzione volontaria, oneri e incentivo economico

Ai fini dell’ammissione ai versamenti volontari è considerata efficace la domanda presentata con il mod. VO1; le sedi possono compilare d’ufficio il mod. O1/O/M. L’autorizzazione non è subordinata all’accertamento dei requisiti contributivi normalmente richiesti per il rilascio.

Il contributo volontario è determinato sulla retribuzione dell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva, applicando l’aliquota contributiva vigente. Le retribuzioni sono aggiornate annualmente dal 1° gennaio sulla base dell’indice ISTAT.

Il versamento della contribuzione volontaria deve proseguire fino al perfezionamento dell’ultimo requisito mancante. Ai sensi del D.I. 21 maggio 1998:

  • il 50% dell’onere è a carico del Fondo per l’Occupazione;
  • il restante 50% è a carico del lavoratore, mediante conguaglio sul trattamento pensionistico.

Le trattenute devono essere effettuate sull’importo del trattamento anticipato da porre in pagamento, con le modalità già previste per i prepensionamenti ex art. 12, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 468/1997. La quota a carico del Fondo è rimborsata all’Istituto in rate annuali a fine anno.

La somma di euro 9.296,22 non rappresenta un importo da corrispondere integralmente, ma il solo limite massimo del beneficio erogabile per coprire la quota a carico dell’interessato. Il beneficio non può comunque superare quanto il lavoratore dovrebbe effettivamente versare a proprio carico, escludendo qualsiasi conguaglio a suo favore.

Controlli istruttori e comunicazioni alle sedi

Con il messaggio n. 000002 del 23 gennaio 2003, richiamato in allegato, l’Istituto dispone che le sedi controllino la situazione contributiva di ciascun interessato e individuino la data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, da indicare nella lettera da inviare al lavoratore con raccomandata A/R.

I controlli devono essere avviati prioritariamente sui lavoratori che hanno già maturato il diritto al prepensionamento, quindi su quelli che lo matureranno entro il 31 dicembre 2003 e infine sugli altri casi individuati nei files trasmessi. Gli adempimenti devono coinvolgere sia il personale del settore LSU sia quello che cura pensionamenti anticipati ed estratti contributivi.

La circolare raccomanda inoltre di accertare, per tutti gli aventi titolo al pensionamento anticipato, il mantenimento dello status di lavoratore socialmente utile anche per il mese di gennaio 2003.

Fac-simili di comunicazione

Gli allegati contengono i modelli di lettera da inviare ai lavoratori:

  • il primo per i soggetti che risultano aventi titolo al prepensionamento;
  • il secondo per i soggetti che non risultano, sulla base dei dati disponibili, in grado di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2003, ferma restando la possibilità di produrre ulteriore documentazione.

In entrambi i casi il lavoratore viene invitato a verificare la propria posizione contributiva, a presentare eventuali documenti mancanti e, se del caso, a rivolgersi agli enti di patronato per assistenza gratuita.

Punti principali

Ambito applicativo della norma

La circolare riguarda esclusivamente i lavoratori socialmente utili cosiddetti transitoristi, già a carico del Fondo per l’Occupazione. Restano esclusi i LSU impegnati in attività finanziate con oneri totalmente a carico degli enti utilizzatori, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002. I commi 1 e 2 dell’art. 50 disciplinano il pensionamento anticipato; i commi 3 e 4 riguardano invece incentivi per chi non può accedere al prepensionamento e saranno oggetto di separata istruzione.

Domanda, termini e decadenza

Per accedere al beneficio il lavoratore deve presentare apposita domanda alla sede territoriale competente. La domanda, presentabile con il mod. VO1, vale come domanda di pensione, di prosecuzione volontaria e di concessione dell’incentivo di euro 9.296,22 destinato a coprire la quota a carico del lavoratore nei versamenti volontari. Il termine è perentorio: 60 giorni dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento che indica la maturazione del requisito, oppure, se il requisito è maturato dopo la ricezione, 60 giorni dalla data di maturazione. Per chi aveva già maturato i requisiti prima del 1° gennaio 2003, il termine ultimo è il 28 febbraio 2003.

Requisiti per il prepensionamento

Sono ammessi i LSU transitoristi che, entro il 31 dicembre 2003, si trovino a meno di cinque anni dal conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia secondo la disciplina vigente al 1° gennaio 2003. La circolare distingue i casi in cui il diritto matura nell’A.G.O. da quelli in cui matura nelle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione. Per la pensione di anzianità e di vecchiaia sono indicati requisiti anagrafici e contributivi diversi a seconda della gestione di riferimento e di specifiche categorie (operai, lavoratori precoci, lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria ante 31 dicembre 1992).

Decorrenza e effetti della domanda

Per i lavoratori che abbiano già maturato o maturino i requisiti entro il 2003, la decorrenza del prepensionamento è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per chi aveva già maturato i requisiti prima del 1° gennaio 2003, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2003. La circolare precisa inoltre che la domanda deve contenere la dichiarazione espressa di consapevolezza dell’uscita definitiva dal bacino LSU in caso di ammissione al prepensionamento. Il prepensionamento è configurato come obbligatorio: chi vi accede perde lo status di LSU dalla data di decorrenza, viene cancellato dagli elenchi e non può più percepire l’assegno ASU né essere utilizzato in attività socialmente utili.

Importo del trattamento e minimo garantito

L’importo del trattamento anticipato è calcolato secondo le regole comuni, sulla base dell’anzianità contributiva posseduta al momento della domanda. La circolare richiama la disciplina sulla contribuzione figurativa per alcuni sussidi LSU e precisa che, per talune fattispecie, il riconoscimento d’ufficio vale solo per il diritto e non per la misura. Il trattamento anticipato può essere integrato al minimo e perequato secondo le norme comuni, ma non può comunque essere inferiore all’assegno ASU spettante alla data della domanda. Dal 1° gennaio 2003 tale assegno è pari a euro 472,36.

Contribuzione volontaria e riparto degli oneri

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si considera efficace sulla base della domanda mod. VO1, con eventuale compilazione d’ufficio del mod. O1/O/M da parte della sede. Non è richiesto il normale accertamento dei requisiti contributivi per il rilascio dell’autorizzazione. Il contributo volontario è calcolato sulla retribuzione dell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva, applicando l’aliquota vigente; le retribuzioni sono aggiornate annualmente con indice ISTAT. La contribuzione va versata fino al perfezionamento dell’ultimo requisito mancante. L’art. 2 del D.I. 21 maggio 1998 prevede che il 50% dell’onere sia a carico del Fondo per l’Occupazione e il restante 50% a carico del lavoratore, mediante conguaglio sul trattamento pensionistico. La somma di euro 9.296,22 costituisce solo il limite massimo del beneficio erogabile per la quota a carico dell’interessato e non può generare alcun conguaglio in suo favore.

Liquidazione definitiva della pensione

Una volta perfezionati i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla normativa vigente al 1° gennaio 2003, la pensione definitiva di anzianità o vecchiaia è liquidata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento. La circolare richiama i requisiti allora vigenti per l’A.G.O. dei lavoratori dipendenti e per le gestioni dei lavoratori autonomi, specificando le soglie contributive e anagrafiche applicabili nei diversi casi. La pensione è calcolata sulla base dell’anzianità contributiva complessivamente maturata alla data di liquidazione; se l’importo così determinato è inferiore a quello in pagamento, resta fermo il trattamento più favorevole già goduto.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono controllare la situazione contributiva di ciascun interessato, individuare la data di maturazione del diritto al prepensionamento e riportarla nella lettera da inviare con raccomandata A/R utilizzando i fac-simili allegati. I controlli devono iniziare dai lavoratori che hanno già maturato il diritto, proseguendo con chi lo maturerà entro il 31 dicembre 2003 e infine con gli altri casi segnalati. Gli adempimenti coinvolgono anche il personale che gestisce i pensionamenti anticipati e gli estratti contributivi. Le sedi sono inoltre tenute a verificare che i lavoratori aventi titolo mantengano lo status LSU almeno per il mese di gennaio 2003.

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