Circolare numero 16 del 27-1-2003
SOMMARIO: Regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2003 a condizione che il lavoratore faccia valere, all’atto del pensionamento, un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età. Modalità di ammissione al regime di totale cumulabilità per coloro che all’atto del pensionamento di anzianità non facevano valere i predetti requisiti.Sanatoria per i pensionati che hanno prodotto rediti da lavoro e non hanno ottemperato agli obblighi di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove regole sulla cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro, introdotte dall'art. 44 della legge n. 289/2002. Vengono distinti i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2003 da quelli anteriori, precisate le condizioni anagrafiche e contributive per il cumulo totale, e disciplinati i versamenti una tantum necessari per accedere alla totale cumulabilità o per regolarizzare situazioni pregresse. Sono inoltre indicati importi, modalità operative, scadenze, rateizzazioni e controlli successivi a partire dal 1° aprile 2003.
Cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro; regolarizzazione e sanatoria ai sensi dell'art. 44 L. 289/2002
Cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro ai sensi dell'art. 44 L. 289/2002
La circolare illustra la disciplina introdotta dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo o dipendente, nonché le modalità di regolarizzazione delle situazioni pregresse. Il documento distingue tra trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2003, trattamenti anteriori a tale data e ipotesi di sanatoria per inadempienze già verificatesi.
Ambito di applicazione e principi generali
L'art. 44, comma 1, estende dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità già previsto dalla legge n. 388/2000 ai casi in cui il lavoratore maturi, all'atto del pensionamento:
- un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni;
- un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.
Per verificare il requisito dei 37 anni va considerata la contribuzione utile al diritto, oppure, se più favorevole, quella utile alla misura del trattamento pensionistico. Restano fermi, inoltre, il regime già vigente per le pensioni liquidate con almeno 40 anni di contributi e le regole generali sulla cessazione del rapporto di lavoro dipendente previste dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, come sostituito dall'art. 11, comma 9, della legge n. 537/1993.
La circolare precisa che non rientrano nella nuova disciplina:
- i lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a part-time, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali della legge n. 662/1996;
- i trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.
Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003
Le pensioni di anzianità a carico dell'AGO, delle forme esonerative, esclusive e sostitutive, e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se ricorrono i requisiti di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età alla data di decorrenza.
Per le pensioni che non soddisfano tali condizioni, ma sono liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002, resta la regola della:
- incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente;
- incumulabilità parziale con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 30% della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30% del reddito da lavoro autonomo.
La circolare richiama in proposito i criteri già illustrati con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.
Pensioni di anzianità anteriori al 1° gennaio 2003
Per i trattamenti di anzianità e prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità opera solo se il titolare:
- possiede almeno 40 anni di contribuzione;
- oppure ha 37 anni di contribuzione e 58 anni di età all'atto del pensionamento;
- oppure ha già raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.
I pensionati che non rientrano in tali casi restano soggetti ai precedenti limiti di cumulo, ma possono ottenere la totale cumulabilità dal 1° gennaio 2003 attraverso un versamento una tantum, secondo modalità differenti in base alla loro posizione al 30 novembre 2002.
Versamento una tantum per i pensionati in attività al 30 novembre 2002
I pensionati in attività al 30 novembre 2002 devono versare una somma calcolata sulla pensione lorda di gennaio 2003 secondo una formula indicata dalla circolare. In sintesi, il versamento è pari al 30% della pensione lorda di gennaio 2003, al netto del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (402,12 euro), moltiplicato per il differenziale tra i requisiti previsti dalla nuova norma e quelli posseduti al momento del pensionamento.
La disciplina prevede inoltre che:
- le annualità di contribuzione e di età siano arrotondate al primo decimale;
- la loro somma sia arrotondata all'intero più vicino;
- se l'importo calcolato è inferiore al 20% della pensione lorda di gennaio 2003, debba comunque essere versato almeno il 20%;
- se il calcolo non produce alcun importo, resta comunque dovuto il 20%;
- il versamento non possa superare tre volte l'importo lordo della pensione di gennaio 2003.
Il pagamento va effettuato entro il 17 marzo 2003, con bollettino di conto corrente postale n. 38390647 intestato a "INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO" e causale dedicata.
La circolare consente anche il versamento del 30% dell'importo dovuto entro il 17 marzo 2003, con rateizzazione della differenza in cinque rate trimestrali maggiorate dell'interesse legale del 3%.
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento è a sua volta provvisorio e va ricalcolato entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
Pensionati non in attività al 30 novembre 2002 e pensioni non ancora liquidate
Per chi non era in attività al 30 novembre 2002, il versamento può essere eseguito anche successivamente al 17 marzo 2003, ma entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. In tale caso la base di calcolo è l'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio del lavoro, maggiorata del 20% rispetto agli importi determinati con il criterio generale.
Le stesse logiche si applicano alle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate:
- se il titolare era in attività al 30 novembre 2002, il versamento può essere effettuato entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione;
- se non era in attività, il versamento è possibile entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.
In entrambi i casi si utilizzano le modalità di pagamento previste per i pensionati in attività.
Regolarizzazione delle situazioni pregresse ex art. 44, comma 3
Il comma 3 introduce una sanatoria per gli iscritti all'AGO e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative titolari di reddito da pensione che abbiano percepito redditi soggetti a divieto di cumulo senza rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa. La regolarizzazione riguarda i periodi fino al 31 marzo 2003 e consente di neutralizzare penalità, trattenute, interessi e sanzioni mediante il pagamento di una somma una tantum.
Il versamento è determinato come segue:
- 70% della pensione relativa a gennaio 2003;
- moltiplicazione per ciascun anno di inadempimento;
- frazioni di anno arrotondate all'unità superiore.
Il pagamento non può superare quattro volte l'importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
La domanda va presentata alla Sede INPS che ha in carico la pensione, utilizzando l'apposito modello allegato, e il pagamento deve essere eseguito con il bollettino n. 38390761 intestato a "INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO".
Limiti soggettivi della sanatoria e disciplina dei controlli
La circolare precisa che la sanatoria può riguardare:
- pensioni di anzianità;
- pensioni di vecchiaia;
- pensioni o assegni di invalidità;
- pensioni ai superstiti;
- trattamenti anticipati;
purché il titolare abbia prodotto redditi di lavoro dipendente o autonomo soggetti al divieto parziale o totale di cumulo e non abbia ottemperato agli obblighi di dichiarazione o comunicazione.
Per il lavoro dipendente, la sanatoria può operare solo per l'omessa dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro; non copre le inadempienze aziendali derivanti dal mancato recupero delle trattenute. Per il lavoro autonomo, invece, la sanatoria opera anche con riferimento alle sanzioni previste dall'art. 1, comma 211, della legge n. 662/1996.
Il comma 5 prevede inoltre che, dal 1° aprile 2003, i comparti interessati della pubblica amministrazione, l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali effettuino l'incrocio dei dati fiscali e previdenziali per applicare le trattenute e le sanzioni dovute nei confronti di chi non abbia regolarizzato la posizione.
Adempimenti operativi, modulistica e comunicazioni agli interessati
Le Sedi INPS devono dare attuazione alle nuove disposizioni con specifiche comunicazioni ai pensionati e con l'indicazione, nel Mod. ObisM 2003, della possibilità di effettuare il versamento una tantum per accedere alla totale cumulabilità.
Ai pensionati ancora soggetti al divieto di cumulo verrà inviata nel febbraio 2003 una comunicazione individuale con l'indicazione dell'importo dovuto, in particolare per chi era in attività al 30 novembre 2002. Gli interessati possono:
- versare l'intero importo entro il 17 marzo 2003;
- oppure versare il 30% e rateizzare il residuo in cinque rate trimestrali con interesse legale del 3%, alle scadenze 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004 e 1° luglio 2004.
Per la sanatoria ex comma 3, le Sedi devono determinare l'importo dovuto tramite i fogli Excel allegati e comunicarlo ai pensionati affinché effettuino il pagamento entro il 17 marzo 2003, secondo la medesima facoltà di pagamento integrale o parziale iniziale del 30%.
Strumenti di calcolo e attività di informazione
La circolare segnala l'esistenza di due fogli Excel allegati, utilizzabili dalle Sedi per quantificare gli importi dovuti ai sensi del comma 2 e del comma 3. Per il calcolo del comma 2 occorrono, tra gli altri elementi, l'importo della pensione di gennaio 2003, la decorrenza, la data di nascita, le settimane di contribuzione e le settimane utili al gennaio 2003; per il comma 3 servono l'importo della pensione di gennaio 2003 e il numero di annualità da sanare.
Sono inoltre riportati esempi applicativi negli allegati e viene chiesto alle Sedi di attivare iniziative informative verso i pensionati, anche mediante stampa, radio, televisione e incontri con patronati e sindacati, considerata la prossimità della scadenza del 17 marzo 2003.
Punti principali
Nuovo regime di totale cumulabilità per le pensioni di anzianità dal 1° gennaio 2003
Per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 il cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente è integrale se, alla data di decorrenza, risultano almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età. Per la verifica dei 37 anni si considera la contribuzione utile al diritto, o, se più favorevole, quella utile alla misura. Restano fuori dal nuovo regime i casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, per i quali continuano ad applicarsi le regole speciali della legge n. 662/1996, e i trattamenti provvisori dei lavoratori socialmente utili. Confermata anche la cumulabilità totale per le pensioni liquidate con almeno 40 anni di contribuzione e la disciplina generale della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 e accesso alla cumulabilità totale
Per le pensioni e i prepensionamenti anteriori al 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità opera solo in presenza di determinate condizioni: almeno 40 anni di contribuzione, oppure 37 anni di contribuzione e 58 anni di età al pensionamento, oppure raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Chi non possiede tali requisiti resta soggetto ai limiti di cumulo previgenti, ma può accedere al nuovo regime dal 1° gennaio 2003 tramite il versamento di una somma una tantum, con modalità diverse a seconda che fosse o meno in attività al 30 novembre 2002.
Versamento una tantum per i pensionati in attività al 30 novembre 2002
I pensionati in attività al 30 novembre 2002 devono versare un importo calcolato come 30% della pensione lorda di gennaio 2003, ridotta del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (402,12 euro), moltiplicato per il differenziale tra il punteggio requisiti previsto dalla norma e quello posseduto al pensionamento. L'importo minimo dovuto è comunque pari al 20% della pensione lorda di gennaio 2003, mentre il versamento massimo non può superare tre volte tale importo. Il pagamento va effettuato entro il 17 marzo 2003 con bollettino n. 38390647; è ammessa la facoltà di versare il 30% subito e rateizzare il restante in cinque rate trimestrali con interesse legale al 3%.
Pensionati non in attività al 30 novembre 2002 e pensioni ancora non liquidate
Per i pensionati non in attività al 30 novembre 2002, il versamento può essere eseguito anche dopo il 17 marzo 2003, ma entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, prendendo a base l'ultima mensilità lorda di pensione precedente l'attività e applicando una maggiorazione del 20% rispetto all'importo calcolato secondo la regola generale. Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate, il pagamento è ammesso entro 60 giorni dalla prima rata se il soggetto era in attività al 30 novembre 2002, oppure entro tre mesi dall'inizio dell'attività se non lo era.
Sanatoria delle situazioni pregresse e limiti applicativi
L'art. 44, comma 3, consente di regolarizzare i periodi fino al 31 marzo 2003 per i pensionati che hanno percepito redditi soggetti a divieto di cumulo senza rispettare gli adempimenti previsti. Il versamento richiesto è pari al 70% della pensione di gennaio 2003 moltiplicato per gli anni di inadempimento, con arrotondamento all'unità superiore delle frazioni di anno, e con tetto massimo pari a quattro volte la pensione lorda di gennaio 2003. La sanatoria si applica solo alle omissioni del lavoratore e non alle inadempienze aziendali; per il lavoro autonomo copre anche le sanzioni previste dalla legge n. 662/1996. È richiesta domanda alla Sede INPS competente e il pagamento con bollettino n. 38390761.
Controlli, procedure operative e scadenze
Le Sedi INPS devono informare gli interessati tramite specifiche comunicazioni e indicazioni nel Mod. ObisM 2003. I pensionati possono scegliere di versare l'intero importo o solo il 30% entro il 17 marzo 2003, con rateazione in cinque rate trimestrali e interesse legale del 3%. Dal 1° aprile 2003, anagrafe tributaria ed enti previdenziali sono tenuti a incrociare i dati fiscali e previdenziali per applicare trattenute e sanzioni a chi non abbia regolarizzato la propria posizione. La circolare richiama inoltre l'utilizzo di fogli Excel di calcolo, allegati esempi e una campagna informativa tramite stampa, radio, TV e incontri con patronati e sindacati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 14 del 27-1-2003
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 15 del 27-1-2003
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 17 del 27-1-2003
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 18 del 27-1-2003
- Circolare · 29 gen 2003Circolare numero 20 del 29-1-2003
- Circolare · 29 gen 2003Circolare numero 19 del 29-1-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →