Circolare numero 20 del 29-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e le associazioni sindacali del turismo per riscuotere, tramite modello F24, i contributi associativi e contrattuali destinati al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore. Vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione dell’F24 con il codice causale EBTU, le regole di versamento mensile al Fondo, il rimborso spese pari a 0,76 euro per ciascun F24, nonché le scritture contabili e le variazioni al piano dei conti. Sono inoltre indicati i limiti di responsabilità dell’Istituto, le modalità di informazione alle aziende e i riferimenti ai conti correnti provinciali del Fondo.
Riscossione tramite F24 dei contributi per gli Enti Bilaterali del settore Turismo e aggiornamento dei conti INPS
Riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali del Turismo tramite F24
La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INPS e le associazioni sindacali del settore turismo per la riscossione dei contributi associativi e contrattuali destinati al finanziamento degli Enti Bilaterali. Vengono fornite le istruzioni operative per il versamento, i rapporti con il Fondo e le conseguenti scritture contabili.
Presupposto normativo e soggetti aderenti
La base giuridica dell’operazione è l’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente all’INPS di riscuotere contributi associativi e di assistenza contrattuale su richiesta di associazioni sindacali nazionali e previa autorizzazione ministeriale. In data 1 luglio 2002 è stata sottoscritta una convenzione con:
- FEDERALBERGHI
- FIPE
- FIAVET
- FAITA
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTuCS-UIL
La convenzione riguarda i dipendenti delle aziende del settore turismo aderenti al CCNL del 6 ottobre 1994 e successive modifiche e integrazioni.
Modalità di riscossione tramite modello F24
L’elemento centrale della disciplina è che il contributo va versato tramite modello F24. Per consentire questa modalità è stato attribuito il codice causale contributo EBTU.
Il datore di lavoro che intende versare il contributo per l’Ente Bilaterale del Turismo deve compilare la sezione INPS dell’F24 indicando distintamente:
- il codice sede INPS territorialmente competente;
- la causale contributo EBTU;
- la matricola INPS dell’azienda;
- il periodo di riferimento;
- l’importo del contributo.
La separazione rispetto ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori deve essere mantenuta in sede di compilazione del modello.
Informazioni alle aziende e trattamento dei dati
Le organizzazioni sindacali devono comunicare alle aziende aderenti le modalità pratiche per l’attuazione delle procedure di versamento. Devono inoltre portare a conoscenza delle imprese che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le proprie finalità istituzionali, richiamando la normativa sulla tutela dei dati personali.
Effetti della riscossione e responsabilità dell’INPS
La convenzione stabilisce che l’INPS considera versato solo l’importo effettivamente indicato dall’azienda sul modello F24 per quello specifico titolo. Ne consegue che:
- non sussiste per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi;
- l’Istituto non svolge interventi diretti o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti;
- l’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, soggetti aderenti e terzi.
I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate, devono instaurarsi direttamente tra organizzazioni sindacali/Fondo e imprese interessate.
Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali e versamenti mensili
Per l’attuazione della convenzione le organizzazioni sindacali hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, con sede in Roma, via Lucullo 3, codice fiscale 97085900583.
La circolare precisa che:
- le sedi periferiche dell’INPS devono versare al Fondo, senza interessi, le somme riscosse per contributo associativo risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese;
- il trasferimento deve avvenire entro la fine di ciascun mese;
- l’importo da versare è quello contabilizzato nel mese precedente, al netto del rimborso spese dovuto.
Il responsabile del Fondo è il presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, indicato nella circolare come Armando Petromilli. Le sedi devono utilizzare i conti correnti bancari provinciali specificati nell’allegato 2, intestati a “Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo”.
Rimborso spese a favore dell’INPS
Il costo del servizio reso dall’INPS è fissato in 0,76 euro per singolo F24, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.
Il rimborso spese e l’IVA relativa restano a carico delle organizzazioni sindacali. La circolare precisa che il rimborso va calcolato moltiplicando il costo unitario per il numero totale dei modelli F24 contabilizzati nel mese al conto GPA 25/100, numero che si ricava dalla colonna “Numero operazioni” della lista del movimento mensile.
Istruzioni operative e contabili
Dal punto di vista contabile, i contributi associativi e contrattuali riscossi con causale EBTU sono imputati al conto GPA 25/100.
Contestualmente, per rilevare il debito verso il Fondo, deve essere predisposto un biglietto contabile modello SC3 con la scrittura in partita doppia:
- GPA 35/100 a GPA 11/100
per un importo pari a quello rilevato in avere del conto GPA 25/100.
La circolare indica inoltre che:
- i saldi dei conti GPA 25/100 e GPA 35/100 devono costantemente concordare;
- il versamento al Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA, va effettuato dalla singola sede sul conto corrente provinciale corrispondente;
- l’avvenuto versamento, da registrare in dare del conto GPA 11/100, deve essere comunicato al Fondo;
- il rimborso spese va registrato in dare del conto GPA 11/100 e in avere del conto GPA 24/042;
- l’IVA relativa va registrata in dare del conto GPA 11/100 e in avere del conto GPA 24/025.
Variazioni al piano dei conti
La circolare introduce tre nuovi conti, riportati nell’allegato 3:
- GPA 11/100: debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del Settore Turismo per contributi associativi e contrattuali riscossi per suo conto;
- GPA 25/100: contributi associativi e contrattuali riscossi per conto del Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del Settore Turismo;
- GPA 35/100: accreditamento al Fondo dei contributi associativi e contrattuali riscossi per suo conto.
Durata e approvazione della convenzione
La convenzione entra in vigore quando sono approntati i necessari strumenti operativi ed è valida fino al 31 dicembre 2002, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. Essa è sottoposta all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge n. 311 del 1973.
Punti principali
Convenzione e soggetti coinvolti
L’INPS, in base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, assume la riscossione per conto delle associazioni dei datori di lavoro FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET e FAITA e delle organizzazioni dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, firmatarie del CCNL turismo. La convenzione riguarda i contributi associativi e contrattuali destinati al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore turismo, con operatività subordinata all’approntamento degli strumenti necessari e validità fino al 31 dicembre 2002, tacitamente rinnovabile salvo disdetta.
Modalità di versamento tramite modello F24
Il versamento deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, nella sezione INPS, separatamente dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il datore di lavoro deve indicare il codice sede INPS competente, la causale contributo EBTU, la matricola aziendale, il periodo di riferimento e l’importo dovuto. Le associazioni sindacali devono informare le aziende aderenti sulle modalità operative e sul trattamento dei dati personali.
Ruolo dell’INPS e limiti di responsabilità
L’INPS considera versato solo l’importo effettivamente indicato dall’azienda sul modello F24 e non assume alcun obbligo di esazione coattiva o di controllo diretto sui datori di lavoro. La circolare e la convenzione ribadiscono l’esclusione di responsabilità dell’Istituto nei confronti delle imprese, dei soggetti aderenti e dei terzi; eventuali rapporti o restituzioni devono essere gestiti direttamente tra le organizzazioni sindacali, il Fondo e le imprese interessate.
Versamento al Fondo e rimborso spese
Le sedi periferiche dell’INPS devono trasferire al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, entro la fine di ogni mese, gli importi riscossi nel mese precedente, al netto del rimborso spese dovuto e dell’IVA relativa. Il costo del servizio è stabilito in 0,76 euro per ciascun modello F24, secondo la delibera n. 39 del 5 febbraio 2002. Il Fondo ha sede in Roma, via Lucullo 3, codice fiscale 97085900583, e i versamenti vanno effettuati sui conti correnti provinciali indicati nell’allegato 2.
Istruzioni contabili e piano dei conti
I contributi riscossi con causale EBTU sono imputati al conto GPA 25/100. Contestualmente va rilevato il debito verso il Fondo con il biglietto contabile SC3 e la scrittura in partita doppia GPA 35/100 a GPA 11/100 per importo pari all’avere del conto GPA 25/100. Il versamento al Fondo va registrato in dare del conto GPA 11/100; il rimborso spese e l’IVA vanno imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. La circolare istituisce inoltre i conti GPA 11/100, GPA 25/100 e GPA 35/100.
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