Circolare numero 19 del 29-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2003, i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità, oltre agli importi dei trattamenti speciali e ordinari di disoccupazione e dell’assegno per attività socialmente utili. Indica inoltre la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, specifica il diverso regime per il settore edile e chiarisce quali prestazioni restano ferme agli importi dell’anno precedente o non sono soggette a rivalutazione.
Importi massimi 2003 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno A.S.U.
Importi massimi 2003 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno A.S.U.
La circolare definisce gli importi aggiornati per l’anno 2003 relativi ai principali trattamenti di sostegno al reddito gestiti dall’INPS. In particolare, stabilisce i nuovi massimali per integrazione salariale e mobilità, disciplina gli importi dei trattamenti speciali e ordinari di disoccupazione e aggiorna l’assegno per attività socialmente utili, precisando le ipotesi in cui restano fermi importi previgenti o non operano riduzioni/rivalutazioni.
Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla legge 13 agosto 1989, n. 427 e successive modifiche, sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno in misura pari all’80% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare dà conto della variazione accertata per il 2002 e fissa per il 2003 i massimali al lordo e al netto della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,54%.
I valori sono i seguenti:
- primo massimale: euro 791,21 lordo, euro 747,38 netto;
- secondo massimale: euro 950,95 lordo, euro 898,27 netto.
Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali sono ulteriormente aumentati del 20% in base all’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
- primo massimale: euro 949,45 lordo, euro 896,85 netto;
- secondo massimale: euro 1.141,14 lordo, euro 1.077,92 netto.
La soglia di retribuzione mensile oltre la quale può essere riconosciuto il massimale più elevato è fissata in euro 1.711,71 a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, la circolare conferma gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale:
- euro 791,21 lordo, euro 747,38 netto;
- euro 950,95 lordo, euro 898,27 netto.
Anche per questa prestazione la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più elevato è pari a euro 1.711,71.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi indicati per l’indennità di mobilità vengono estesi anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece fermo, per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo di euro 579,49, che al netto della riduzione del 5,54% corrisponde a euro 547,39.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i massimali mensili per il 2003 sono fissati in:
- euro 791,21;
- euro 950,95.
Per tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Diversamente, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2002, restano validi gli importi dell’anno precedente, indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002:
- euro 776,12;
- euro 932,82.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione annuale dell’indice ISTAT. Per il 2003 l’importo è pari a euro 472,36.
Su questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54% di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non opera né la rivalutazione in parola né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Punti principali
Integrazione salariale: massimali 2003
Per i trattamenti di integrazione salariale, gli importi massimi mensili per il 2003 sono aggiornati in base alla variazione ISTAT 2002, nella misura prevista dalla normativa vigente. Sono fissati due massimali, espressi al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986: euro 791,21 (netto euro 747,38) e euro 950,95 (netto euro 898,27). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, gli importi sono ulteriormente incrementati del 20%: euro 949,45 (netto euro 896,85) e euro 1.141,14 (netto euro 1.077,92).
Soglia retributiva per il massimale più elevato
La retribuzione mensile di riferimento oltre la quale può applicarsi il secondo massimale è fissata, dal 1° gennaio 2003, in euro 1.711,71.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e riferita ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, i massimali mensili sono pari a euro 791,21 (netto euro 747,38) e euro 950,95 (netto euro 898,27). Anche in questo caso, il massimale più elevato si applica quando la retribuzione mensile raggiunge euro 1.711,71.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi previsti per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e all’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece fermo, per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, l’importo di euro 579,49, pari al netto a euro 547,39 dopo la riduzione del 5,54%.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per la disoccupazione non agricola con requisiti normali, i massimali mensili 2003 sono euro 791,21 e euro 950,95; per questa prestazione non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2002, continuano ad applicarsi gli importi dell’anno precedente, indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002: euro 776,12 e euro 932,82.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile per attività socialmente utili è rivalutato dal 1° gennaio 2003 nella misura dell’80% della variazione annuale dell’indice ISTAT ed è pari a euro 472,36. Su tale prestazione non si applica la riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/1997, la circolare precisa che non opera né la rivalutazione né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato in euro 413,16 mensili.
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