Circolare numero 14 del 27-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. operante in Paesi dell’Unione europea, considerato assimilato ai dipendenti pubblici dopo i processi di privatizzazione e scorporo, resta assoggettato alla legislazione italiana di sicurezza sociale. In tali casi l’INPS deve rilasciare, su richiesta dell’interessato o del datore di lavoro, il formulario E 101 ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. d) del regolamento n. 1408/71. La validità del formulario coincide con l’intera durata del distacco all’estero e non richiede proroghe.
Legislazione previdenziale applicabile al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. operante in Paesi U.E.
Regolamento (CE) 1606/98 e personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. operante in Paesi U.E.
La circolare fornisce chiarimenti sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. che svolge attività in Stati membri dell’Unione europea. Il punto centrale è la conferma dell’assoggettamento alla legislazione italiana e delle conseguenti modalità di certificazione previdenziale mediante formulario E 101.
Quadro normativo di riferimento
L’INPS richiama il regolamento (CE) n. 1606/98, che ha esteso ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e al personale assimilato l’applicazione dei regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72, con decorrenza dal 25 ottobre 1998. Le istruzioni applicative erano già state fornite con la circolare n. 125 del 7 giugno 1999, elaborata sulla base dei criteri indicati dal Ministero del Lavoro con la nota del 2 febbraio 1999, pur in presenza di una riserva interpretativa su ulteriori disposizioni comunitarie.
Questione affrontata e origine del chiarimento
La circolare prende le mosse da una segnalazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. relativa al mancato rinnovo del formulario necessario alla copertura dell’assistenza sanitaria per dipendenti impiegati in Francia, presso la stazione di Modane, in forza di accordi intergovernativi per la gestione congiunta di stazioni ferroviarie di confine. In tale contesto è stato chiarito che il personale interessato è dipendente, sotto il profilo organico, non solo dall’azienda capofila, ma anche dalle società del Gruppo nate dal processo di scorporo e di societarizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e nazionali.
Inquadramento del personale e regime previdenziale
Viene evidenziato che il personale in questione ha conservato il trattamento economico e normativo nonché l’inquadramento previdenziale vigente alla data dello scorporo. Le Ferrovie dello Stato e le altre società del Gruppo operano come sostituti d’imposta e provvedono ai versamenti contributivi al Fondo speciale costituito presso l’INPS dal 1° aprile 2000, a seguito della soppressione dell’analogo Fondo presso Ferrovie dello Stato S.p.A., mantenendone le competenze in base all’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Chiarimento del Ministero del Lavoro e applicazione dell’art. 13, par. 2, lett. d)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha osservato che, secondo la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, la copertura sanitaria per i lavoratori comunitari che si spostano all’interno dell’Unione è collegata al formulario E 101 emesso dall’istituzione previdenziale competente dello Stato di invio. Tale formulario attesta l’iscrizione al regime previdenziale obbligatorio, la sussistenza del rapporto organico tra impresa e lavoratore e l’indicazione della località e dell’azienda presso cui si svolge l’attività lavorativa.
Alla luce della qualificazione del personale del Gruppo FS come personale assimilato ai dipendenti pubblici, il Ministero ritiene che l’INPS debba rilasciare l’E 101, su richiesta dell’interessato o del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. d) del regolamento n. 1408/71.
Effetti sulla legislazione applicabile e durata del formulario
La disposizione richiamata stabilisce che i dipendenti pubblici e il personale assimilato restano soggetti alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’Amministrazione da cui dipendono. La circolare sottolinea che si tratta di un principio generale, non soggetto ai limiti temporali previsti per le altre ipotesi disciplinate dagli articoli da 14 a 17 del regolamento.
Di conseguenza:
- il formulario E 101 ha validità per l’intera durata del distacco all’estero;
- non è necessario alcun successivo formulario di proroga;
- il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. operante in Paesi U.E. resta assoggettato alla legislazione italiana.
Indicazione operativa finale
La circolare, in sostanza, conferma l’orientamento favorevole al mantenimento della copertura previdenziale italiana per il personale interessato e chiarisce che l’INPS deve rilasciare il formulario E 101 per consentire la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale e assistenza sanitaria durante il distacco all’estero.
Punti principali
Quadro normativo comunitario
La circolare richiama il regolamento (CE) n. 1606/98, che ha esteso ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e al personale assimilato i regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72, con decorrenza dal 25 ottobre 1998. Le precedenti istruzioni operative erano state impartite con circolare n. 125 del 7 giugno 1999, sulla base dei criteri applicativi individuati dal Ministero del Lavoro con nota del 2 febbraio 1999.
Personale del Gruppo Ferrovie dello Stato
Il Ministero del Lavoro, sciogliendo una riserva interpretativa relativa ai distacchi di dipendenti pubblici e assimilati, ha chiarito che il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. può essere considerato assimilato ai dipendenti pubblici. La precisazione riguarda i lavoratori del gruppo che, a seguito dei processi di scorporo e societarizzazione, mantengono il trattamento economico e normativo originario e l’inquadramento previdenziale in essere alla data dello scorporo.
Copertura sanitaria e formulario E 101
La questione nasce dal mancato rinnovo del formulario necessario per la copertura dell’assistenza sanitaria a favore di dipendenti impiegati in Francia, presso la stazione di Modane, nell’ambito di accordi intergovernativi per la gestione comune di stazioni ferroviarie di confine. Il Ministero ha precisato che, per i lavoratori comunitari che si spostano all’interno dell’Unione, la copertura sanitaria è collegata al formulario E 101 rilasciato dalla competente istituzione previdenziale dello Stato di invio.
Obbligo di rilascio da parte dell’INPS
In base all’art. 13, par. 2, lett. d) del regolamento n. 1408/71, i dipendenti pubblici e il personale assimilato restano soggetti alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’Amministrazione da cui dipendono. Per questo, nel caso del personale del Gruppo FS operante in un Paese U.E., il Ministero ritiene che l’INPS debba rilasciare il formulario E 101, su richiesta dell’interessato o del datore di lavoro, indicando quanto previsto al punto 5.1 del formulario stesso.
Durata della validità del formulario
La circolare evidenzia che la disciplina per i dipendenti pubblici e assimilati costituisce un principio generale e non è soggetta ai limiti temporali previsti per altre fattispecie dagli articoli da 14 a 17 del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che la validità dell’E 101 è collegata all’intera durata del distacco all’estero e che non è necessario alcun ulteriore formulario per prorogarne la validità.
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