Cassazione Civile, Ordinanza n. 29788/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le società impugnavano in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il loro appello contro il rigetto dei ricorsi avverso un avviso di accertamento catastale. L’atto aveva rideterminato in aumento la rendita catastale di un opificio realizzato su terreni di proprietà di una delle società, sulla cui area era stato costituito un diritto di superficie in favore dell’altra. Le ricorrenti deducevano cinque censure: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sull’accesso in loco, assumendo che il sopralluogo dell’Ufficio per la stima fosse stato eseguito senza preavviso e senza consentire la partecipazione della parte interessata; 2) difetto di motivazione dell’avviso, perché non avrebbe spiegato perché alcuni impianti valorizzati fossero da considerare dotazioni dell’edificio e non meri impianti produttivi; 3) violazione delle norme catastali per avere incluso nella rendita beni strumentali detenuti in leasing; 4) nullità per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla non computabilità di uno dei beni strumentali; 5) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e mancata indicazione analitica delle censure svolte in appello.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: il sopralluogo non costituiva un adempimento obbligatorio né un diritto del contribuente, sicché non era dovuto un contraddittorio preventivo; l’avviso era sufficientemente motivato perché, in una procedura DOCFA, bastava l’indicazione degli elementi essenziali quando la divergenza riguardava una valutazione tecnico-estimativa e non la consistenza fattuale; ai fini della rendita catastale degli opifici rilevano anche gli impianti fissi e le componenti che assicurano autonomia funzionale e redditività dell’immobile, ancorché detenuti in leasing; non vi era omessa pronuncia, perché la CTR aveva implicitamente rigettato la censura includendo gli impianti fissi nella stima; non vi era neppure motivazione apparente, poiché la sentenza di appello, seppur sintetica, rendeva intelligibile la ratio decidendi. Le ricorrenti sono state inoltre condannate, in solido, alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dai ricorrenti per le censure sui profili catastali e procedurali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone, nel caso di sopralluogo catastale non obbligatorio, un diritto del contribuente a partecipare o essere previamente avvisato.
artt. 54 e 55 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamati dai ricorrenti a sostegno del preteso diritto al contraddittorio/partecipazione al sopralluogo; la Corte li ritiene non idonei a fondare tale pretesa nel caso concreto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell’atto è ritenuta sufficiente quando l’Ufficio indica gli elementi essenziali e la divergenza riguarda una valutazione estimativa.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso di accertamento è considerato adeguatamente motivato se consente al contribuente di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della maggiore rendita.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Richiamati per contestare la possibilità di considerare ai fini catastali beni strumentali in locazione; la Corte afferma che gli impianti fissi rilevano se funzionali all’autonomia dell’unità immobiliare.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 3, 4 e 5
L’accatastamento riguarda l’unità immobiliare urbana come componente immobiliare autonoma; per gli opifici la rendita si determina con stima diretta e includendo le componenti rilevanti per la destinazione.
art. 28 L. 11 agosto 1939, n. 1231
Richiamato come base della stima diretta degli opifici e dei fabbricati a destinazione speciale e particolare.
art. 37 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in funzione del criterio di determinazione della rendita/reddito medio ordinario mediante stima diretta.
art. 40 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Concorre alla definizione dell’unità immobiliare ai fini catastali, rilevante per la stima diretta degli opifici.
art. 1 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
Rilevante per la nozione di unità immobiliare urbana suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Viene richiamato come norma che, solo dall’1 gennaio 2016, esclude dal calcolo della rendita alcuni macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; quindi non applicabile retroattivamente al caso esaminato.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza d’appello è nulla per difetto di motivazione solo se manca l’illustrazione delle censure e delle ragioni del loro rigetto.
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Concorre alla disciplina della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere sintetica ma deve rendere percepibile la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella stima catastale degli opifici e dei fabbricati a destinazione speciale la rendita si determina con stima diretta e possono rilevare anche le componenti impiantistiche fisse che assicurano l’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile o ne caratterizzano la specifica destinazione.
- Il sopralluogo catastale è un mezzo istruttorio facoltativo dell’Amministrazione: la sua omissione non determina invalidità dell’avviso e non attribuisce al contribuente un diritto autonomo a parteciparvi o a riceverne previo avviso, salvo diversa previsione normativa.
- In una procedura DOCFA l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando riporta gli elementi essenziali dell’immobile e la rendita attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo se l’Ufficio contesta la consistenza fattuale dichiarata dal contribuente e non la sola valutazione estimativa.
- Ai fini catastali non conta la proprietà dei singoli impianti o macchinari, ma la loro funzione rispetto all’unità immobiliare: se costituiscono dotazione stabile e funzionale dell’opificio, concorrono alla rendita anche se detenuti da un soggetto in leasing.
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla per difetto di motivazione solo quando manca del tutto l’esame delle censure e delle ragioni del loro rigetto; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e il controllo del percorso logico-giuridico.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito respinge implicitamente la questione attraverso una statuizione incompatibile con la doglianza proposta.
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