Cassazione Penale, Sentenza n. 27110/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Verona del 21/2/2024 (pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) con cui era stata inflitta a Matteo Regi la pena di 5 mesi di reclusione con sospensione condizionale e la sospensione della patente per 1 anno e 2 mesi. Il difensore ha dedotto inesatta applicazione della legge penale contestando la disposizione della sospensione della patente senza l'accordo delle parti e senza una specifica contestazione relativamente alla violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata letta in udienza il 21/2/2024 e il termine per proporre ricorso (art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.) scadeva il 7/3/2024; il ricorso è stato depositato il 18/3/2024. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi della procedura di patteggiamento disciplinata dall'art. 444 c.p.p.; la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività
art. 341-bis cod. pen.
Uno dei reati per i quali era stata inflitta la pena nella sentenza di primo grado; la Corte di legittimità non è entrata nel merito della contestazione relativa a questa norma a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 186 C.d.S.
La misura accessoria della sospensione della patente era collegata alla contestazione di violazioni del Codice della Strada (art. 186) e il ricorrente ha lamentato la mancata specifica contestazione del comma 7; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale censure per esame preliminare della tempestività processuale
art. 187 C.d.S.
Richiamato tra i reati contestati nella sentenza impugnata; la Corte non si è pronunciata sul merito a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza; la Corte ha calcolato il termine decorrente dalla pubblicazione mediante lettura integrale in udienza e ha ritenuto il ricorso tardivo
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando è proposto oltre il termine di legge; la Corte ha applicato tale disciplina per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione devono essere calcolati con attenzione dalla data di pubblicazione o lettura della sentenza: il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dalle questioni di merito.
- Quando la sentenza è resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), eventuali censure sull'applicazione di misure accessorie (es. sospensione della patente) vanno tempestivamente contestate e impugnate entro i termini previsti; la tardività può impedire qualsiasi verifica di merito.
- Le questioni di merito (es. mancata specifica contestazione di un comma di una norma del Codice della Strada) non vengono esaminate dalla Corte di legittimità se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali come la tardività.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente l'addebito delle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende salvo esoneri; pertanto, il rispetto delle scadenze è anche importante per evitare conseguenze economiche.
- In caso di dubbio sulla decorrenza dei termini processuali è opportuno richiedere chiarimenti al difensore o presentare il ricorso con congruo anticipo, e valutare eventuali rimedi (es. istanza di riesame o ricorso incidentale) nei termini e modi ammessi dalla legge.
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