Sentenza n. 704/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) se e in quanto occorra, della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario 2 regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Odontostomatologico Bamonte di Alessandro Viti S.a.s. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere regionali sull'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, sul nomenclatore tariffario regionale e sull'approvazione degli schemi contrattuali con le strutture private accreditate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, la delibera n. 80 del 24 febbraio 2025 relativa al nomenclatore tariffario regionale e la delibera n. 175 del 2 aprile 2025, concernente gli schemi di contratto con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, l'Azienda sanitaria ha depositato il contratto stipulato con la ricorrente per la regolazione provvisoria dei volumi massimi e dei correlati limiti di spesa per l'anno 2025 e per la conferma o modifica del limite di spesa relativo al 2024. All'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio; le amministrazioni resistenti presenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, specifica e univoca, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che il giudizio amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha introdotto e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in ragione dell'esito in rito e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d'interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, attestante il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, purché non sussistano ragioni per procedere comunque all'esame nel merito.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando la parte dichiari di non avere più interesse al ricorso prima della spedizione della causa in decisione.
- La mancata opposizione delle amministrazioni resistenti alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio in rito e può giustificare la compensazione integrale delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →