Cassazione Penale, Sentenza n. 4266/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del 19/04/2023 che aveva respinto la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il motivo principale del ricorso era l'omessa motivazione circa l'insussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari e la manifesta illogicità della valutazione che aveva ritenuto sussistente un "pericolo di reiterazione generalizzato".
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso il giorno 8 gennaio 2024. Per effetto di tale rinuncia la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., nonché al versamento, determinato equitativamente, della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo comunque assente una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale nell'esclusione dell'esigenza cautelare: la norma disciplina le esigenze cautelari che giustificano la misura; la Corte ha preso atto della valutazione del Tribunale relativa all'insussistenza di taluna delle esigenze richiamate
art. 310, cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare; il ricorso proposto era un appello ex art. 310, sul quale il Tribunale si è pronunciato e contro cui è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia; la Corte ha applicato tale disposizione per imporre il pagamento delle spese al ricorrente
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
La pronuncia è stata richiamata per escludere che la rinuncia costituisca necessariamente un atto colposo: in mancanza di colpa specifica nella determinazione dell'inammissibilità, è tuttavia possibile imporre una somma in modo equitativo alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso deposita dall'istante determina l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte non provvede sul merito quando si verifica la rinuncia
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; se non si riscontra colpa grave può comunque essere disposto un versamento equitativo alla cassa delle ammende
- Negli appelli avverso misure cautelari (ex art. 310 c.p.p.) il gravame deve contenere una motivazione puntuale e riferita a fatti e circostanze tali da dimostrare l'insussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari; argomentazioni generiche circa il "pericolo di reiterazione" rischiano di essere ritenute insufficienti
- Quando si contesta la motivazione del provvedimento cautelare è fondamentale evidenziare in modo chiaro e documentato i fatti sopravvenuti o la mancata sussistenza dei presupposti giustificativi della misura, per evitare che il giudice confermi la valutazione preventiva
- La richiamata pronuncia della Corte costituzionale suggerisce che l'assenza di colpa del ricorrente nel determinare l'inammissibilità può escludere sanzioni aggravate, tuttavia il giudice può comunque applicare misure economiche equitative a fini riparatori o deterrenti
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