R.R. Liguria 1/2013
Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 sulla gestione di beni demaniali e patrimoniali regionali, inventari, concessioni, locazioni, alienazioni, permute e valorizzazione. Si applica anche a enti del settore regionale allargato e strumentali, nei limiti della loro autonomia. Prevede termini periodici di comunicazione, ricognizione e procedure autorizzative, ma molte norme riguardano rapporti e adempimenti amministrativi attuali.
Gestione del demanio e patrimonio della Regione Liguria
Gestione del demanio e patrimonio della Regione Liguria
Il regolamento disciplina l’amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Liguria in attuazione della l.r. 7 febbraio 2012, n. 2, con esclusione del Capo II del Titolo III. La disciplina si estende anche agli enti del settore regionale allargato e agli enti strumentali regionali, nei limiti della loro autonomia organizzativa e delle norme statali applicabili.
Ambito soggettivo e comunicazioni periodiche
Gli enti e le società richiamati dalla legge regionale devono trasmettere ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione sul patrimonio posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente, con evidenza delle operazioni patrimoniali rilevanti compiute nell’anno precedente e dello stato di consistenza dei beni di proprietà e di quelli detenuti ad altro titolo. La trasmissione avviene in formato cartaceo e informatico o via posta elettronica secondo le istruzioni della struttura regionale competente.
Classificazione dei beni regionali
La Regione distingue tra demanio regionale e patrimonio regionale. Il demanio regionale comprende, se appartenenti alla Regione, le tipologie di beni individuate dal regolamento e dalle norme statali, tra cui strade, autostrade, aerodromi, lidi, porti, acque superficiali e sotterranee, acquedotti e opere idrauliche, immobili di interesse storico-artistico, raccolte museali, archivi e biblioteche, nonché gli altri beni soggetti a regime demaniale. Il patrimonio regionale si ripartisce in:
- patrimonio indisponibile, formato dai beni destinati a una utilità pubblica regionale o comunque sottratti alla disponibilità privata nei casi previsti;
- patrimonio disponibile, costituito da tutti gli altri beni della Regione. Sono inoltre ricomprese le immobilizzazioni immateriali regionali, come brevetti, licenze, diritti di privativa, marchi, software di proprietà regionale e software in licenza d’uso, gestiti dalla struttura competente, salve le competenze tecniche informatiche.
Riclassificazione e ricognizione dei beni
La classificazione dei beni immobili può essere effettuata all’atto dell’acquisizione o con provvedimento della Giunta regionale; la classificazione dei beni mobili è invece disposta dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione può essere modificata se mutano i presupposti. I beni demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizioni periodiche per l’aggiornamento degli inventari e per una migliore utilizzazione, con periodicità non superiore a dieci anni. I passaggi tra demanio e patrimonio, o tra patrimonio indisponibile e disponibile, sono disposti dalla Giunta regionale quando vengono meno o sopravvengono i relativi presupposti.
Funzioni gestorie e poteri della struttura competente
La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio cura la gestione e la tutela dominicale dei beni immobili regionali, mediante concessioni, locazioni, vigilanza, controllo, autotutela, gestione, esecuzione coattiva e attività sanzionatorie. Il dirigente può delegare la stipula di determinati atti a un funzionario della struttura in caso di assenza o impedimento. La stessa struttura approva contratti e atti negoziali di acquisizione, alienazione, concessione, locazione o altro titolo di disponibilità dei beni regionali e rappresenta la Regione nelle conferenze di servizi relative ai beni demaniali o patrimoniali. Ogni diverso sfruttamento, anche gratuito, dei beni regionali, inclusa la riproduzione di immagini, richiede autorizzazione dirigenziale.
Fondi di gestione patrimoniale
La Regione può costituire fondi di gestione o avvalersi di strumenti di gestione patrimoniale mediante convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. o società da questa controllate. La costituzione del fondo immobiliare è disposta dalla Giunta regionale, mentre la convenzione è approvata dal dirigente competente. Il rimborso regionale copre solo le spese sostenute da FI.L.S.E.
Tutela e autotutela dei beni demaniali e patrimoniali
Per la difesa dei beni demaniali la Regione procede di regola in via amministrativa. In presenza di violazioni, il dirigente diffida il contravventore a cessare il comportamento e, se necessario, a ripristinare lo stato dei luoghi. La diffida è inviata con raccomandata; se il destinatario non è reperibile, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio del Comune interessato. L’interessato può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dall’invio della diffida; decorso tale termine, l’atto diventa esecutivo. In caso di inottemperanza, la Regione può intervenire in autotutela anche con l’ausilio della forza pubblica, con spese integralmente a carico del contravventore. Nei casi urgenti il termine per le controdeduzioni si riduce di un terzo e, in presenza di pericolo, l’intervento può essere immediato anche senza diffida. I concessionari devono segnalare entro 10 giorni le situazioni che impongano azioni di difesa del bene. La disciplina vale anche per il patrimonio indisponibile. Se il bene è assegnato a enti locali, l’autotutela è esercitata dall’ente assegnatario previa comunicazione alla Regione.
Concessioni di coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali
La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali riconosciute è subordinata a concessione, con durata proporzionata agli investimenti ma comunque non superiore a 30 anni. La concessione è rilasciata dal dirigente competente previo procedimento a evidenza pubblica e nel rispetto della normativa ambientale e urbanistica. Le domande devono essere corredate dagli elaborati tecnici e dalla documentazione sui requisiti morali ed economici. La Regione conclude il procedimento entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, una volta verificata la documentazione e acquisiti i pareri necessari. Il disciplinare concessorio disciplina, tra l’altro, quantità d’acqua, usi, durata, canone, cauzione, misurazione delle portate e obblighi di ripristino. La sottoscrizione del disciplinare è necessaria a pena di decadenza. Ogni concessionario e utilizzatore di acque pubbliche deve misurare il volume annuo derivato e dichiararlo alla Regione. Il concessionario deve inoltre presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull’attività produttiva, sulla produzione dell’anno precedente e sui programmi di lavoro e investimento per l’anno successivo.
Cessazione, subentro e vigilanza sulle concessioni di acque minerali
La concessione cessa per le cause previste dalla legge regionale. In caso di rinuncia, il concessionario deve comunicarla per iscritto alla Regione indicando i dati identificativi, gli elementi della concessione e le motivazioni. La Regione recepisce la rinuncia e può prescrivere il ripristino dei luoghi. Alla scadenza o in caso di mancato rinnovo, la Regione ricognisce le pertinenze per l’iscrizione al patrimonio regionale. Il trasferimento della titolarità richiede istanza corredata da relazione sull’attività svolta e documentazione del subentrante. Dopo la cessazione, la struttura competente adotta misure per la custodia e la gestione temporanea del bene; se vi sono più richieste per la nuova concessione può affidare temporaneamente la custodia a uno dei richiedenti per non oltre un anno. La vigilanza sul corretto utilizzo delle fonti è affidata al Comune territorialmente competente, anche in forma associata, sulla base di una convenzione con la Regione. I Comuni trasmettono ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sull’attività svolta e segnalano tempestivamente gli eventi rilevanti.
Scritture contabili e inventari dei beni mobili
Per gli acquisti di beni mobili, la struttura competente in materia di gare e contratti o l’economo della Giunta deve comunicare entro 10 giorni alla struttura patrimonio e al consegnatario i dati necessari all’iscrizione contabile, allegando contratto o ordinativo, fattura e ogni elemento utile. L’acquirente deve pretendere dal fornitore una fattura dettagliata. L’inventario dei beni immobili demaniali e patrimoniali deve contenere classificazione, numero progressivo, descrizione, ubicazione, titolo di provenienza, valore, concessioni e, per i beni culturali, gli estremi del vincolo. In fase di prima applicazione dell’armonizzazione contabile, i valori degli immobili già iscritti nel conto del patrimonio sono aggiornati con gli indici ISTAT, salvo casi recenti o già periziati. I beni mobili sono classificati in quattro categorie: mobili e arredi; materiale bibliografico; macchine d’ufficio e attrezzature tecniche; automezzi e altri mezzi di trasporto. L’inventario dei beni mobili riguarda i beni non di consumo con valore unitario superiore a euro 516,46 IVA compresa, soglia aggiornabile dalla Giunta. I beni di valore pari o inferiore sono annotati nel registro dei beni durevoli, salvo universalità di beni o specifiche eccezioni, come biblioteche o hardware trattato singolarmente.
Consegnatari e responsabilità sui beni mobili
I dipendenti regionali che ricevono in consegna beni mobili assumono la qualifica di consegnatario e rispondono dell’obbligo di vigilanza. Possono essere nominati consegnatari anche dipendenti di soggetti pubblici o privati cui i beni siano stati affidati in uso. L’incarico è conferito dal dirigente competente su proposta del direttore o responsabile e dura al massimo cinque anni, con possibilità di rinnovo. I consegnatari vigilano sull’uso corretto dei beni, tengono le scritture contabili e segnalano le discordanze tra contabilità e situazione di fatto. In caso di beni non registrati li assumono in carico; in caso di mancanze denunciano l’accaduto e inviano elenco dei beni mancanti alla struttura patrimonio. Lo scarico dei beni smarriti richiede autorizzazione dirigenziale. Il cambio del consegnatario deve avvenire entro tre mesi dall’incarico, prorogabili di due mesi, mediante verbale di passaggio. La struttura competente può svolgere gli atti del consegnatario in caso di riorganizzazioni o ritardi nella resa contabile.
Scritture patrimoniali, buoni di carico/scarico e controlli
Le scritture patrimoniali dei beni mobili comprendono inventario, libro giornale, note di variazione annuali e buoni di carico/scarico, conservabili anche su supporti informatici e trasmissibili telematicamente. L’inventario va redatto per ciascuna categoria e struttura, con indicazione dei dati essenziali del bene e numerazione progressiva. Le note di variazione annuali rilevano aumenti e diminuzioni registrate sul libro giornale; al 31 dicembre sono trasmesse alla struttura competente e, una volta vistate, non possono essere modificate. I buoni di carico e scarico sono redatti prima della registrazione e documentano le variazioni per acquisto, vendita, permuta, cessione, distruzione, trasferimento o altre cause. Per gli acquisti, il buono è emesso dopo ricevimento e collaudo; in caso di impossibilità temporanea si procede appena possibile. La struttura competente può effettuare controlli periodici sui consegnatari verificando scritture, consistenza e corrispondenza contabile, con verbale delle verifiche.
Ammortamento e aggiornamento del valore dei beni
I valori dei beni iscritti negli inventari sono aggiornati annualmente secondo il criterio dell’ammortamento. Sono escluse le rivalutazioni se non previste da specifiche norme. Non sono ammortizzabili i beni culturali o soggetti a tutela e i terreni. Le aliquote di ammortamento sono fissate nell’allegato F e modificabili dalla Giunta regionale. Per i nuovi beni la quota del primo anno è calcolata per dodicesimi. I beni sono iscritti al costo di acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. I beni ricevuti gratuitamente sono valutati tramite stima, salvo beni di frequente negoziazione. I beni mobili ammortizzabili restano in inventario fino al termine dell’ammortamento, anche se scendono sotto la soglia di euro 516,46, con annotazione “Beni in corso di ammortamento”. Il trasferimento al registro dei beni durevoli avviene al termine dell’ammortamento. In caso di movimentazione durante l’ammortamento va indicato il valore residuo e, in caso di trasferimento, anche costo storico e data di acquisizione.
Acquisizione di beni immobili e mobili, locazioni passive e donazioni
L’acquisto di immobili può avvenire mediante trattativa privata o pubblico incanto; la trattativa privata è ammessa quando esista un solo immobile sul mercato per caratteristiche o interesse pubblico, oppure tramite avviso esplorativo pubblicato sul BURL e sul sito regionale. L’acquisto si conclude sempre con deliberazione della Giunta regionale. Per locazioni, concessioni o comodati passivi di immobili provvede il dirigente competente sulla base delle indicazioni della Giunta. La trattativa privata è ammessa, tra l’altro, quando il canone annuo non supera euro 120.000,00 o quando l’immobile sia unico sul mercato. Le offerte non impegnano la Regione. Le donazioni e altre liberalità sono istruite dal dirigente competente, che acquisisce i pareri delle strutture interessate e sottopone l’esito alla Giunta; per le donazioni in denaro decide il dirigente, con termini dimezzati. Sono escluse le donazioni di modico valore effettuate tramite strumenti di telecomunicazione o informatici. Per eventi calamitosi nel territorio ligure l’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la finalità della donazione, d’intesa con la struttura patrimonio.
Alienazione di beni immobili
L’alienazione degli immobili regionali è disposta dalla Giunta regionale e avviene di regola mediante pubblico incanto, con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo pretorio del Comune in cui si trova il bene. Prima della gara sono interpellati gli enti territoriali interessati per verificare un eventuale acquisto a fini istituzionali; in caso positivo si procede a trattativa privata. L’offerta non può essere inferiore al prezzo di stima. Il concorrente deve versare una cauzione pari al 10% del prezzo base. L’aggiudicatario versa entro 15 giorni un anticipo del 20% e il contratto è stipulato entro 45 giorni dal versamento. Se la procedura va deserta, può essere esperito un secondo incanto con riduzione del prezzo fino al 20%; se anche questo fallisce, è ammessa la vendita a trattativa privata.
Alienazione mediante trattativa privata e stime
La vendita a trattativa privata è consentita, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge regionale, per beni e diritti reali immobiliari con valore di stima non superiore a euro 150.000,00, soglia aggiornabile dalla Giunta. La proposta deve essere irrevocabile, non a ribasso, e contenere prezzo, modalità di pagamento, garanzie e dichiarazioni di conoscenza e accettazione dello stato dell’immobile. La rateizzazione del pagamento è possibile, con interessi al tasso legale, entro il limite temporale stabilito nel provvedimento autorizzativo. Le stime dei beni immobili e mobili sono effettuate di norma da dipendenti regionali competenti; in casi di urgenza o complessità possono essere affidate anche a tecnici o società esterne, con perizia giurata se professionisti esterni.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Entro il 31 agosto di ogni anno la Giunta individua i beni immobili non strumentali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L’inserimento nel Piano comporta la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne determina l’alienabilità. L’elenco, pubblicato sul BURL, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dal codice civile e quelli sostitutivi dell’iscrizione catastale. L’elenco può essere modificato o integrato nel corso dell’anno. La Giunta individua inoltre i beni regionali e del settore allargato ai fini di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione. I progetti di valorizzazione devono perseguire obiettivi di risparmio della spesa e migliore utilizzo del bene, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e apertura al mercato.
Permute e advisor immobiliare
La Giunta può disporre la permuta di immobili regionali quando l’operazione risulti conveniente e conforme all’interesse pubblico. Il procedimento può essere avviato su istanza o d’ufficio, anche su proposta della struttura interessata. L’istruttoria verifica le condizioni per la permuta ed eventualmente si avvale di perizie di stima; la trattativa è diretta con il proprietario dell’immobile da permutare. La Regione può avvalersi di un advisor immobiliare, affidando l’incarico a società controllate o, con procedura ad evidenza pubblica, ad altri operatori del mercato. L’advisor può svolgere ricognizione del mercato, supporto strategico, due diligence tecnico-amministrativa, altre attività di supporto e pubblicizzazione del portafoglio immobiliare. L’incarico è gratuito, salvo rimborso delle spese per specifiche attività indicate dal regolamento.
Cessione e dismissione dei beni mobili
I beni mobili dichiarati fuori uso ma ancora utilizzabili possono essere ceduti gratuitamente a enti pubblici, organizzazioni di volontariato, enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di pubblico interesse. Possono essere inoltre alienati con procedura negoziata o ceduti direttamente a soggetti pubblici o privati per finalità di interesse generale o sociale; se privi di valore di mercato possono essere ceduti gratuitamente o distrutti, nel rispetto della legge. La dichiarazione di fuori uso è adottata dal dirigente competente quando i beni non siano più idonei all’uso proprio. Il discarico richiede preventiva autorizzazione della struttura patrimonio e può avvenire solo dopo l’esecuzione delle operazioni di vendita, permuta, cessione o distruzione. In caso di furto o forza maggiore, il discarico è possibile solo se il consegnatario dimostra di non essere responsabile. Il verbale di consegna all’acquirente o assegnatario è redatto in triplice esemplare.
Concessioni, locazioni e altri titoli di utilizzo dei beni
L’uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili è disposto dalla Giunta mediante concessione. Il concessionario è normalmente scelto con procedura ad evidenza pubblica, qualsiasi sia il valore della concessione e del canone. Se la gara va deserta, può svolgersi una nuova procedura con riduzione del canone fino al 20% oppure una trattativa privata con almeno tre soggetti potenzialmente interessati. La durata ordinaria della concessione è di sei anni, salvo diversa durata motivata. Il canone può essere compensato fino al 90% mediante lavori di manutenzione straordinaria o prestazioni di servizi di supporto all’attività istituzionale, previa relazione approvata dalla struttura competente. Il subingresso o la subconcessione richiedono istanza autorizzativa. Il concessionario sopporta gli oneri di ordinaria manutenzione, custodia e, di norma, stipula polizza assicurativa per rischio locativo e incendio.
Concessioni temporanee, canoni ricognitori e gratuità
Il dirigente può autorizzare l’uso eccezionale e temporaneo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili per un periodo non superiore a un anno. L’autorizzazione indica bene, durata, uso e responsabile dei danni. L’uso inferiore a 90 giorni e non finalizzato a lucro può essere concesso gratuitamente. La disciplina si applica anche a fotografie, riprese e filmati, con obbligo di consegna di copia del prodotto finale e indicazione degli estremi dell’autorizzazione in caso di pubblicazione. Per alcune concessioni il canone ricognitorio non può essere inferiore al 10% del canone ordinario e comunque ai costi sostenuti dalla Regione; la Giunta può prevedere ulteriori riduzioni. In tali concessioni gli oneri di manutenzione e gli altri oneri gravano normalmente sul concessionario, con possibile compartecipazione regionale fino al 50% per interventi di straordinaria manutenzione di particolare interesse. La concessione gratuita a enti pubblici, per particolari finalità di interesse regionale, può durare fino a 20 anni e richiede convenzione.
Revoca, locazioni attive e comodato di beni mobili
La revoca della concessione è disposta dal dirigente nei casi previsti dalla legge regionale e comunicata entro 60 giorni, con affissione all’albo pretorio se il concessionario non è reperibile. Per le concessioni di cui all’articolo 48 della legge regionale la revoca è disposta dalla Giunta. La Regione può locare beni regionali a enti pubblici mediante trattativa privata; per i privati la scelta avviene di norma tramite pubblico incanto. Il canone di locazione può essere compensato con opere di manutenzione straordinaria, secondo apposita istanza e approvazione regionale, producendo effetti dalla data di approvazione della relazione conclusiva. I beni mobili del patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto o comodato a enti pubblici o privati. Nel comodato, ogni onere di gestione e manutenzione, incluse le imposte, è a carico del comodatario. Per affitto e comodato provvede il dirigente competente, senza limiti di importo o durata.
Contratti di valorizzazione e disposizioni finali
I soggetti pubblici o privati che intendano assumere in concessione o locazione beni immobili regionali per finalità di valorizzazione presentano istanza alla struttura competente, che istruisce la pratica anche tramite integrazioni documentali, sopralluoghi e incarichi professionali. Il relativo provvedimento è approvato dalla Giunta regionale, che approva anche il disciplinare. La Giunta può adeguare, se necessario, le disposizioni regolamentari alla normativa statale in materia di contabilità patrimoniale e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
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