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Legge

L.R. Liguria 10/2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012, N. 35 (DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 10/2013 interviene sulla l.r. 35/2012, anticipando alle 20.00 l’orario serale di chiusura/servizio, ridefinendo i parametri di servizio diurno nei capoluoghi e il servizio notturno, e abrogando alcune disposizioni. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del 3 aprile 2013.

Modifiche alla disciplina regionale degli orari, turni e ferie delle farmacie

Modifiche alla disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie in Liguria

La legge regionale Liguria 28 marzo 2013, n. 10 interviene sulla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35, modificandone alcune disposizioni relative all’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale. Le modifiche riguardano l’orario, la distribuzione del servizio diurno e notturno e l’abrogazione di una specifica previsione finale.

Orario di apertura e disciplina del servizio serale

La legge anticipa il riferimento orario dalle ore 21.00 alle ore 20.00, incidendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 2 della l.r. 35/2012. Inoltre, sono abrogati i commi 4 e 5 del medesimo articolo, con conseguente eliminazione delle relative previsioni organizzative.

Servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia

Per i comuni capoluogo di provincia, il servizio diurno deve essere assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti. La riformulazione sostituisce la precedente previsione e definisce il parametro numerico da applicare nell’organizzazione del servizio.

Servizio nei comuni con diversa popolazione

Nella disciplina dei turni e della copertura del servizio, la soglia demografica richiamata in una delle ipotesi operative viene elevata da diecimila a quindicimila abitanti. La modifica incide sui criteri di organizzazione del servizio previsti dalla legge del 2012.

Servizio notturno

Il servizio notturno è ora definito come svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente. La norma chiarisce quindi l’estensione temporale minima del presidio notturno delle farmacie.

Ulteriori abrogazioni

È abrogata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 35/2012. La legge non ne sostituisce il contenuto con una nuova previsione, limitandosi a eliminare la disposizione richiamata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avvenuta nel BURL n. 4 del 3 aprile 2013.

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