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Regolamento

R.R. Liguria 2/2013

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria e per gli enti regionali indicati, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni consentite per finalità di interesse pubblico previste dal Codice privacy. Contiene allegati con le schede operative per Regione/enti e per le aziende sanitarie. Abroga il precedente regolamento regionale n. 1 del 2006. Normativa superata dal quadro del GDPR e del Codice privacy aggiornato.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli enti regionali liguri

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari negli enti regionali liguri

Il regolamento, adottato dalla Regione Liguria, individua i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili nell’ambito delle funzioni istituzionali di Regione, enti, agenzie e strutture sanitarie regionali. La disciplina è costruita in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003 e riguarda soltanto il territorio e gli organismi ricompresi nell’ordinamento regionale ligure.

Ambito di applicazione soggettivo e finalità

La disciplina si applica ai trattamenti effettuati da:

  • Regione Liguria;
  • aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere della Regione;
  • enti e agenzie regionali;
  • altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti riferibili a due o più regioni.

Il regolamento riguarda i trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti per finalità di rilevante interesse pubblico, sia quando tali finalità siano individuate dalla parte II del Codice privacy, sia quando siano autorizzate da espressa disposizione di legge ma non siano già specificati i tipi di dati e le operazioni consentite.

Regole generali sul trattamento

Ai fini dell’applicazione del regolamento valgono le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Il trattamento deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato ed è ammesso solo quando, per perseguire la finalità di interesse pubblico, non sia possibile usare dati anonimi oppure dati personali non sensibili o giudiziari.

Tipi di dati, finalità e operazioni consentite

I dati trattabili, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili non sono descritti in modo analitico nel corpo del regolamento, ma sono rinviati alle schede contenute negli allegati. In particolare:

  • l’allegato A contiene le schede da A1 ad A41 per Regione, agenzie ed enti regionali, enti vigilati o controllati dalla Regione e altri enti strumentali;
  • l’allegato B contiene le schede da B1 a B40 per aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS e aziende ospedaliere universitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Abrogazione del precedente regolamento

Con l’entrata in vigore del regolamento è stato abrogato il regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1, che disciplinava la stessa materia.

Attualità della disciplina

Il testo è oggi sostanzialmente superato nel quadro complessivo della normativa sulla protezione dei dati personali, pur essendo nato come regolazione settoriale del trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte degli enti regionali liguri.

Testo integrale

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