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Legge

L.R. Liguria 2/2013

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria e per enti, aziende sanitarie e altri organismi regionali, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni consentite, in base agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 196/2003. Le specifiche sono contenute negli allegati A e B. Abroga il precedente regolamento regionale n. 1/2006.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di Regione, enti regionali e aziende sanitarie liguri

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Regione Liguria

Il regolamento, adottato in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, individua per la Regione Liguria e per gli enti pubblici regionali interessati i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili nello svolgimento delle funzioni istituzionali. La disciplina riguarda i trattamenti effettuati per finalità di rilevante interesse pubblico o autorizzati da legge per tali finalità.

Ambito di applicazione soggettivo

La disciplina si applica a:

  • Regione Liguria;
  • Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere della Regione;
  • enti e agenzie regionali;
  • altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo;
  • enti che fanno riferimento a due o più regioni, se ricompresi nel perimetro individuato.

Finalità e condizioni del trattamento

Il regolamento precisa che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito solo per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico. In particolare, il trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e solo quando non sia possibile perseguire le medesime finalità con dati anonimi oppure con dati personali non sensibili o giudiziari.

Tipi di dati, finalità e operazioni consentite

Le categorie di dati trattabili, le finalità di interesse pubblico e le operazioni eseguibili non sono descritte in modo analitico nel corpo del regolamento, ma sono rinviate alle schede contenute negli allegati:

  • Allegato A: schede da A1 a A41, riferite a Regione, agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione e altri enti strumentali o vigilati;
  • Allegato B: schede da B1 a B40, riferite a Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS e Aziende ospedaliere universitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Tra i soggetti ricompresi nell’allegato A sono menzionati, tra gli altri, ARPAL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Istituto Regionale per la Floricoltura, Agenzia Liguria Lavoro, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Aziende di Promozione Turistica, Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, agenzie e autorità di bacino, Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense e Aziende pubbliche di Servizi alla Persona.

Regime abrogativo

Con l’entrata in vigore del regolamento è stato abrogato il regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1, che disciplinava la stessa materia.

Rilevanza attuale

Il regolamento ha natura settoriale e continua a definire il quadro regionale per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari degli enti indicati; tuttavia opera nel perimetro del d.lgs. 196/2003 e dei suoi successivi aggiornamenti, con rinvio agli allegati per la disciplina concreta delle singole tipologie di trattamento.

Testo integrale

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