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Legge

L.R. Liguria 3/2013

Regolamento Regionale n. 3 del 16 Aprile 2013. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari”).

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento regionale n. 2/2009 sulle strutture ricettive alberghiere. È però oggi obsoleto: è stato abrogato, con effetti decorrenti dall’entrata in vigore delle singole disposizioni della l.r. 32/2014 nelle materie corrispondenti, e ulteriori richiami successivi confermano gli effetti abrogativi già prodotti.

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Il regolamento regionale n. 3 del 16 aprile 2013 interviene sul regolamento regionale n. 2/2009, che detta le disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere prevista dalla l.r. 7 febbraio 2008, n. 2. Il testo ha oggi rilievo solo storico, perché risulta superato e abrogato dalle successive fonti regionali.

Oggetto e contenuto dell’intervento

L’atto non istituisce una disciplina autonoma, ma apporta modifiche e integrazioni alla regolamentazione già vigente in materia di strutture turistico-ricettive alberghiere. Il suo contenuto va quindi letto come intervento correttivo/aggiornativo del regolamento attuativo del 2009, nell’ambito del testo unico regionale del turismo e delle strutture balneari.

Regime di efficacia e obsolescenza

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato ai sensi dell’art. 72 della l.r. 12 novembre 2014, n. 32. L’abrogazione opera a decorrere dall’entrata in vigore di ciascuna disposizione della l.r. 32/2014 nelle materie da essa disciplinate, con richiamo agli artt. 69 e 72, comma 2, della medesima legge.

Stato attuale della disciplina

Le disposizioni attuative in materia sono state successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019. Inoltre, è richiamato l’art. 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, con specificazione che restano fermi gli effetti abrogativi già prodotti in precedenza. Ne consegue che il regolamento non risulta più utilmente applicabile nella pratica odierna.

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