L.R. Liguria 1/2013
Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Liguria 2/2012 sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali regionali, estendendo varie regole a enti del settore regionale allargato. Disciplina classificazione, tutela, inventari e scritture contabili, concessioni, locazioni, alienazioni, permute, valorizzazioni e procedure per acque minerali. È di applicazione generale e non contiene limiti temporali specifici, salvo termini procedurali interni.
Gestione del demanio e patrimonio della Regione Liguria
Gestione del demanio e patrimonio della Regione Liguria
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’amministrazione, la tutela e la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali, in attuazione della l.r. 7 febbraio 2012, n. 2, con esclusione del Capo II del Titolo III. Alcune disposizioni si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e agli enti strumentali, nei limiti della loro autonomia e della normativa statale di settore.
Ambito soggettivo e comunicazioni periodiche
Le regole si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e agli enti strumentali della Regione, con adattamento degli organi e dirigenti regionali ai corrispondenti organi degli enti interessati. Ogni anno, entro il 31 marzo, gli enti e le società richiamati dalla legge regionale di base devono trasmettere alla struttura competente una relazione descrittiva del patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione delle operazioni patrimoniali compiute e dello stato di consistenza dei beni posseduti o disponibili a diverso titolo.
Classificazione dei beni regionali
Il regolamento distingue il demanio regionale in demanio necessario e demanio accidentale, e il patrimonio regionale in patrimonio indisponibile e disponibile. Rientrano nel demanio regionale, tra gli altri, strade, autostrade, ferrovie, aerodromi, litorali, porti, acque, acquedotti, opere idrauliche, immobili di interesse storico-artistico, raccolte museali e altri beni assoggettati a demanio pubblico. Nel patrimonio indisponibile ricadono i beni vincolati a una utilità pubblica regionale o per disposizione di legge, mentre nel patrimonio disponibile rientrano gli altri beni della Regione.
Riclassificazione e ricognizione dei beni
La classificazione dei beni immobili avviene all’atto dell’acquisizione o con provvedimento della Giunta regionale; quella dei beni mobili con provvedimento del dirigente competente. La classificazione può essere modificata quando mutano i presupposti. I beni regionali sono soggetti a ricognizione periodica per aggiornare l’utilizzo e i valori inventariali; le ricognizioni devono avvenire a intervalli non superiori a dieci anni.
Funzioni dominicali, gestione e tutela
La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio cura la gestione e tutela dominicale dei beni immobili regionali, mediante concessioni, locazioni, vigilanza, controllo, autotutela, gestione ed eventuale esecuzione coattiva o sanzionatoria. Il dirigente può delegare, in casi di assenza o impedimento e con atto scritto e motivato, la stipulazione di specifici atti a un funzionario della struttura. Ogni atto di acquisizione, alienazione, concessione, locazione o altra disponibilità di beni immobili e mobili regionali è approvato dal dirigente competente.
Tutela dei beni e autotutela
La tutela dei beni demaniali avviene di regola in via amministrativa. Se occorrono azioni in difesa del bene, il dirigente diffida il contravventore a cessare il comportamento e, se necessario, a ripristinare lo stato dei luoghi. La diffida è comunicata con raccomandata A/R o, se il destinatario non è reperibile, pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni. Il destinatario può presentare controdeduzioni entro 15 giorni; decorso il termine, l’atto diventa esecutivo. Inadempimento e urgenza consentono intervento sostitutivo della Regione, con addebito delle spese al responsabile. I concessionari devono segnalare entro 10 giorni le situazioni che richiedono tutela del bene; se il bene è assegnato agli enti locali, l’autotutela è esercitata dall’ente assegnatario previa comunicazione alla Regione.
Fondi di gestione e supporto esterno
La Regione può costituire fondi di gestione o utilizzare strumenti di gestione patrimoniale mediante convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. o società controllate. Il fondo di gestione immobiliare è costituito con deliberazione della Giunta. La convenzione è approvata dal dirigente competente e prevede solo il rimborso delle spese sostenute dalla società convenzionata.
Acque minerali, di sorgente e termali
La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali riconosciuti richiede concessione, con durata proporzionata agli investimenti programmati e comunque non superiore a 30 anni. La concessione è rilasciata dal dirigente competente tramite procedura a evidenza pubblica, entro 90 giorni dall’istanza completa. Il disciplinare deve indicare, tra l’altro, quantità derivabile, usi, durata, canone, cauzione, obblighi di misurazione e ripristino. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il concessionario presenta una relazione sull’attività, il riepilogo della produzione dell’anno precedente e il programma di lavori e investimenti per l’anno successivo. Sono disciplinate anche cessazione, rinuncia, trasferimento della concessione, custodia temporanea, vigilanza comunale e rapporti con la Regione.
Scritture contabili, inventari e beni mobili
Il regolamento detta una disciplina dettagliata delle scritture patrimoniali. Per i beni mobili acquistati, la struttura competente o l’economo devono comunicare l’acquisto entro 10 giorni al settore patrimonio e al consegnatario. Sono previste categorie inventariali, soglia di iscrizione pari a 516,46 euro IVA compresa, registro dei beni durevoli per i beni sotto soglia, inventario, libro giornale, note di variazione e buoni di carico/scarico. I consegnatari sono responsabili della vigilanza, della tenuta delle scritture e dei passaggi di consegna; il cambio di consegnatario deve avvenire entro tre mesi, con possibile proroga di due mesi. Sono previste ricognizioni almeno decennali, controlli periodici, regole sull’ammortamento, sul discarico, sulla distruzione e sulla gestione dei beni fuori uso.
Acquisizione di beni immobili e liberalità
L’acquisto di immobili può avvenire tramite trattativa privata o pubblico incanto; l’acquisto è sempre concluso con deliberazione della Giunta regionale. Per la locazione di immobili si procede di regola con trattativa privata quando esiste un solo bene sul mercato o il canone annuo non supera 120.000 euro. Le donazioni e altre liberalità sono istruite dal dirigente competente, che acquisisce i pareri delle strutture interessate e sottopone l’esito alla Giunta; le donazioni in denaro sono accettate dal dirigente, con termini dimezzati.
Alienazioni, valorizzazioni e piano annuale
L’alienazione degli immobili è disposta dalla Giunta e avviene di regola mediante pubblico incanto; se il primo esperimento va deserto, è ammesso un nuovo esperimento con riduzione del prezzo fino al 20%, e poi la trattativa privata. È previsto il versamento di cauzione e di un anticipo del 20% da parte dell’aggiudicatario, con termini precisi per stipula e decadenza. La Giunta individua ogni anno, entro il 31 agosto, i beni da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, con effetti sulla classificazione e sull’alienabilità.
Permute, advisor e contratti di valorizzazione
La Giunta può disporre permute di immobili quando l’operazione è conveniente e risponde all’interesse pubblico. La Regione può avvalersi di un advisor immobiliare, anche esterno mediante procedura ad evidenza pubblica, per ricognizione di mercato, due diligence, supporto strategico e promozione del portafoglio immobiliare. I soggetti pubblici o privati che intendano assumere in concessione o locazione beni per finalità di valorizzazione presentano istanza alla struttura competente; il relativo provvedimento e disciplinare sono approvati dalla Giunta regionale.
Concessioni, locazioni, comodati e uso temporaneo
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono attribuiti in concessione, di norma mediante procedura ad evidenza pubblica; la durata ordinaria è di sei anni, salvo diversa previsione. Il canone può essere compensato fino al 90% con opere straordinarie o servizi di supporto all’attività istituzionale, previa approvazione e rendicontazione. Sono disciplinate sub-concessione, manutenzione, assicurazione e revoca. Per usi eccezionali e temporanei di beni demaniali o indisponibili la Regione può rilasciare autorizzazioni fino a un anno, anche gratuite per usi non lucrativi inferiori a 90 giorni; la disciplina si applica anche a fotografie, riprese e filmati.
Cauzioni, affitti e comodati di beni mobili
Per concessioni e locazioni è richiesto un deposito cauzionale non inferiore al 10% dell’ammontare complessivo dei canoni dovuti, prestabile anche con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. I beni mobili del patrimonio disponibile possono essere dati in affitto o comodato a enti pubblici o privati; nel comodato gli oneri di gestione e manutenzione sono a carico del comodatario. I contratti sono approvati e stipulati dal dirigente competente.
Disposizioni finali
La Giunta regionale può adeguare le disposizioni del regolamento alle sopravvenienze della normativa statale in materia di contabilità patrimoniale e armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni.
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