Sentenza n. 411/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza n. 46 prot. 37207/21.10.2024, del Dirigente Area IV- Area Tecnica del Comune di Polignano, con la quale è stata ingiunta la demolizione, e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie realizzate presso l’immobile sito in Polignano a Mare, c.da Serre snc, contraddistinto in catasto urbano al foglio di mappa 35, particella 378, subalterno 3 di proprietà della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 12.3.2025: per l’annullamento del provvedimento del Dirigente IV Area Tecnica, prot. n. 4659/10.02.2024, recante annullamento della SCIA PROT. N. 28824/09.08.2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 8.4.2025: per l’annullamento dell’ordinanza n. 6/2025 del Dirigente IV Area Tecnica, prot. n. 9202/20.03.2025, notificata il 27.03.2025, recante ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA e successiva ordinanza integrativa di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a uno sbancamento, a una cucina esterna, a un piccolo vano tecnico e a una scala di collegamento realizzati presso un immobile rurale. Ha sostenuto che le opere minori fossero pertinenze edilizie o sistemazioni esterne già comprese nei titoli originari e che la conformazione del piano garage fosse stata correttamente rappresentata nella concessione edilizia del 1996, tenuto conto della natura scoscesa del terreno. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l'annullamento in autotutela della SCIA del 2018, deducendone la tardività, il decorso del termine di dodici mesi e l'assenza di una falsa rappresentazione dei fatti. Ha inoltre contestato la successiva ordinanza di ripristino, deducendo l'illegittimità derivata dall'annullamento dell'autotutela. Il Comune ha sostenuto che la SCIA contenesse una rappresentazione mendace dello stato dei luoghi e che tale mendacio consentisse l'esercizio tardivo dei poteri repressivi e di autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti impugnati. Ha qualificato la cucina in muratura, il piccolo vano tecnico e la scala come pertinenze edilizie, poiché di dimensioni ridotte, prive di autonomo valore di mercato e funzionalmente asservite all'abitazione, senza incremento del carico urbanistico né creazione di autonomi organismi edilizi. Quanto allo sbancamento e al piano garage, il Collegio ha ritenuto che la conformazione scoscesa del terreno determinasse una situazione morfologica ambigua: il livello era interrato sul lato a monte e accessibile a raso sul lato a valle. La classificazione come piano interrato operata nel titolo edilizio del 1996 è stata quindi considerata una scelta tecnica opinabile ma non una falsa rappresentazione della realtà. Le fotografie dello stato rustico e la preesistenza del declivio hanno avvalorato la tesi della ricorrente; le immagini comunali del 2015 non hanno provato la realizzazione di uno sbancamento abusivo successivo. Il Comune, sul quale gravava la prova del fatto impeditivo, non ha dimostrato che la movimentazione del terreno fosse stata eseguita abusivamente dopo il rilascio del titolo originario. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittimo l'annullamento in autotutela della SCIA del 2018, perché adottato oltre il termine di dodici mesi e in assenza della deroga fondata su una falsa rappresentazione dolosa o artificiosa. Una mera divergenza tecnica su una situazione morfologica opinabile non consente di superare il limite temporale. Inoltre, l'asserita inesattezza riguardava una parte dell'immobile distinta dalle opere oggetto della SCIA, consistenti nella chiusura di una veranda e in un ampliamento al piano superiore; il nesso tra falsità e titolo deve essere diretto e determinante, non potendo fondarsi sulla sola identità dell'immobile. L'annullamento dell'autotutela ha travolto per illegittimità derivata la successiva ordinanza di ripristino. Le spese sono state compensate per la complessità della ricostruzione dello stato dei luoghi.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il superamento del termine ordinario per l'annullamento d'ufficio richiede una falsa rappresentazione dei fatti riconducibile a un comportamento doloso o artificioso; una mera divergenza tecnica su una situazione opinabile non è sufficiente.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il potere repressivo edilizio non può essere esercitato sulla base della mera qualificazione abusiva di opere la cui preesistenza e conformità al titolo originario risultino non smentite dall'amministrazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come pertinenza edilizia è giustificata quando esso presenta dimensioni ridotte rispetto all'edificio principale, è privo di autonomo valore di mercato, è funzionalmente asservito all'immobile principale e non determina un autonomo carico urbanistico o un organismo edilizio integralmente diverso.
- Quando un edificio è realizzato su un terreno in declivio, la qualificazione di un livello come interrato deve essere valutata considerando la conformazione tridimensionale del terreno: la possibilità di accesso a raso da valle non esclude necessariamente la natura interrata della porzione retrostante, se il livello rimane sottostante al piano naturale sul lato opposto.
- La deroga al termine ordinario per l'annullamento d'ufficio fondata sulla falsa rappresentazione dei fatti non opera in presenza di una semplice opinabilità o divergenza tecnica nella descrizione dello stato dei luoghi; occorre una rappresentazione oggettivamente infedele, dolosa o artificiosa, causalmente determinante per il rilascio o la validità del titolo.
- Per giustificare l'annullamento tardivo di un titolo edilizio, la falsità deve avere un nesso causale diretto e determinante con l'assentibilità dell'intervento oggetto del titolo; non è sufficiente che la presunta inesattezza riguardi una parte diversa dell'immobile solo perché appartenente al medesimo complesso.
- Quando l'amministrazione contesta l'abusività di una trasformazione del suolo risalente nel tempo, non è sufficiente documentare lo stato dei luoghi in epoca successiva: deve essere fornita la prova dell'epoca e dell'illegittimità dell'intervento, soprattutto quando la documentazione disponibile dimostri la preesistenza della conformazione già nella fase di costruzione dell'edificio.
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