Sentenza n. 14036/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-resa tra le parti, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III quater, sul ricorso N-OMISSIS-RG e pubblicata in data 14 novembre 2025 con cui, accertata "l'illegittimità per violazione di legge sostanziatasi nella carenza di motivazione [...] nella parte in cui prevede un termine di validità della patente fissata al 20 novembre 2025, senza indicare alcuna motivazione", concludeva che "l'Amministrazione (nella persona della Commissione medica locale) dovrà rideterminarsi sulla durata di efficacia della patente di guida, essendo precluso all'autorità giudiziaria di sostituirsi nell'esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato (art. 34 co. 2 c.p.a.)";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riedizione del potere amministrativo dopo l’annullamento della limitazione temporale della validità della patente di guida
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, per carenza di motivazione, la parte del provvedimento della Commissione medica locale che limitava la validità della patente al 20 novembre 2025. La sentenza aveva imposto all’Amministrazione di rideterminarsi sulla durata della patente, senza che il giudice potesse sostituirsi alla Commissione nell’esercizio del potere amministrativo. Il ricorrente ha dedotto che, dopo l’annullamento, non vi fosse stata alcuna tempestiva riedizione del potere. Nel corso del giudizio l’ASL ha rappresentato che il ricorrente non si era presentato alla visita già prenotata per il 16 febbraio 2026, ma che, il 16 marzo 2026, era stato nuovamente convocato per una visita tenutasi il 30 marzo 2026. La Commissione ha quindi adottato un nuovo verbale, motivando analiticamente l’idoneità alla guida per un anno, con codice 68 (zero alcool), e prevedendo un successivo controllo. Il Ministero ha precisato che, nella fase procedimentale considerata, non erano ancora sorti adempimenti di sua competenza. Il ricorrente ha riconosciuto che la materia del contendere era cessata, chiedendo tuttavia la condanna alle spese delle amministrazioni, sul rilievo che l’attività amministrativa era stata avviata soltanto dopo la proposizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha ritenuto che la nuova convocazione a visita e l’adozione del verbale motivato costituissero effettiva riedizione del potere amministrativo e che il ricorrente avesse conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia una nuova determinazione sulla durata di efficacia della patente. La prosecuzione del giudizio è stata quindi ritenuta inutile. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in deroga al criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’andamento complessivo e delle peculiarità della vicenda e del fatto che il nuovo esito sostanziale non era difforme da quello del provvedimento originario, risultato illegittimo soltanto per difetto di motivazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della precedente sentenza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuali provvedimenti assunti in corso di giudizio possono determinare la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, realizza pienamente e autonomamente l’interesse sostanziale perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
essendo precluso all’autorità giudiziaria di sostituirsi nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato
Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato; spetta alla Commissione medica rieditare il potere sulla durata della patente.
art. 331, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Se il medico accertatore … prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata
La limitazione della durata della patente rispetto al termine ordinario deve essere adeguatamente motivata e resa conoscibile all’interessato.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione è necessaria per giustificare la riduzione della durata di validità della patente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando l’Amministrazione, autonomamente e nel corso del processo, adotta un nuovo provvedimento che realizza integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per difetto di motivazione e dispone la riedizione del potere, l’Amministrazione deve adottare una nuova determinazione motivata; il giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa nell’esercizio del potere non ancora concretamente esercitato.
- La limitazione della durata di validità della patente rispetto al termine ordinario deve essere specificamente motivata, anche quando la valutazione dell’idoneità psicofisica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; tale discrezionalità resta sindacabile quanto alla ragionevolezza, attendibilità e logicità della motivazione.
- L’adozione, durante il giudizio di ottemperanza, di un nuovo atto amministrativo che soddisfi pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, anche se il nuovo esito sostanziale non differisce da quello dell’atto originario annullato per un vizio motivazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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