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Circolare

Circolare n. 18/E del 28/04/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 sulla c.d. Robin Hood Tax, precisando da quando cessano gli effetti della norma e quali conseguenze si producono per i periodi d’imposta interessati. Vengono inoltre chiarite le modalità di utilizzo delle eventuali eccedenze versate, con riferimento a compensazione, rimborso e consolidato fiscale. Nella seconda parte, l’Agenzia fornisce chiarimenti sul ruolo delle perdite pregresse sia nella determinazione della base imponibile della RHT sia nel calcolo del presupposto reddituale che ne determinava l’applicazione.

Addizionale IRES per il settore energetico (Robin Hood Tax): effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale e chiarimenti applicativi

Addizionale IRES per il settore energetico: effetti della sentenza costituzionale e chiarimenti applicativi

La circolare n. 18/E del 28 aprile 2015 interviene sulla c.d. Robin Hood Tax, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’11 febbraio 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale IRES prevista per il settore energetico e petrolifero. Il documento chiarisce sia la decorrenza della cessazione degli effetti della norma, sia le conseguenze sui versamenti, sulle eccedenze e sulle perdite pregresse.

Inquadramento della pronuncia della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto incostituzionali i commi 16, 17 e 18 dell’art. 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, come successivamente modificati. La ragione dell’illegittimità è stata individuata nella violazione degli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità del prelievo.

Pur riconoscendo che il legislatore poteva intervenire con imposizioni differenziate in un contesto di eccezionale redditività del settore energetico, la Corte ha evidenziato che la misura adottata si traduceva in una maggiorazione dell’IRES sull’intero reddito d’impresa, senza un meccanismo idoneo a colpire soltanto l’eventuale parte di reddito riferibile alla posizione privilegiata dell’attività esercitata. La sentenza richiama anche altri profili critici, quali:

  • l’assenza di una delimitazione temporale dell’addizionale, che ne ha di fatto reso strutturale l’applicazione;
  • la non adeguata idoneità della misura a realizzare le finalità solidaristiche dichiarate;
  • la mancanza di strumenti di controllo per impedire la traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

Decorrenza degli effetti e periodi d’imposta interessati

La Corte, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., ha differito gli effetti della pronuncia al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare precisa che tale data è il 12 febbraio 2015, giorno dal quale la norma cessa di produrre effetti giuridici.

L’Agenzia sottolinea che la declaratoria di incostituzionalità non incide sulle obbligazioni tributarie relative a periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015. In particolare:

  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare restano tenuti al versamento del saldo della RHT per il 2014, secondo la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015;
  • per gli stessi soggetti, rimane dovuto anche il versamento degli acconti relativi al 2014;
  • tali soggetti non sono invece assoggettati alla RHT per il periodo d’imposta 2015;
  • i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare cessano di essere assoggettati alla RHT a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12 febbraio 2015.

Natura dell’addizionale e utilizzo delle eccedenze

La circolare conferma che la RHT va considerata una maggiorazione dell’aliquota IRES ordinaria applicabile solo a specifiche imprese operanti in determinati settori economici. Tuttavia, essa conserva una propria autonomia rispetto all’IRES, con la conseguenza che eventuali eccedenze di versamento non possono essere trattate come eccedenze IRES in senso proprio.

Da questa impostazione deriva che la compensazione tra RHT e IRES non ha natura verticale, ma orizzontale, e deve seguire le regole generali dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Le eventuali eccedenze di RHT versate negli anni precedenti, se non utilizzate nel saldo d’imposta 2014, possono quindi essere recuperate:

  • in compensazione orizzontale;
  • mediante richiesta di rimborso;
  • tramite cessione alla consolidante, nei casi di adesione al consolidato fiscale.

Per i soggetti aderenti al consolidato, la circolare ribadisce che il reddito individuale è autonomamente assoggettato all’addizionale e che, pertanto, eventuali eccedenze RHT possono essere cedute alla consolidante per la compensazione con l’IRES ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del DM 9 giugno 2004. Non è invece utilizzabile il meccanismo di trasferimento di cui all’art. 43-ter del DPR n. 602/1973.

Perdite pregresse e base imponibile dell’addizionale

Nella parte dedicata ai chiarimenti interpretativi, la circolare affronta il tema del riporto delle perdite fiscali pregresse. Viene confermato che tali perdite incidono anche sulla base imponibile della RHT, coerentemente con l’impostazione per cui l’addizionale è una mera maggiorazione dell’IRES e colpisce la medesima base imponibile.

L’utilizzo delle perdite pregresse, secondo l’art. 84 del TUIR, riduce dunque sia la base imponibile IRES sia quella della RHT. La conseguenza pratica è che, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’addizionale, tutte le perdite pregresse maturate, anche in periodi anteriori alla vigenza della RHT, devono essere considerate nella determinazione della base imponibile dell’addizionale.

Presupposto di applicazione e reddito imponibile

La circolare chiarisce inoltre come va intesa la soglia di reddito imponibile richiesta per l’applicazione della RHT. Il reddito imponibile rilevante deve essere determinato al netto delle perdite pregresse disponibili e compensabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR.

In altri termini, il riferimento normativo al reddito imponibile è letto come riferimento a una grandezza che esprime la reale capacità contributiva del soggetto, tenendo conto dell’effetto di fattori straordinari, tra cui il riporto delle perdite pregresse. Ne deriva che, ai fini del verificarsi del presupposto applicativo dell’addizionale, il reddito di periodo va considerato dopo lo scomputo delle perdite pregresse utilizzabili.

Vigilanza degli uffici

La circolare si conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi forniti siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Declaratoria di illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 16, 17 e 18 dell’art. 81 del DL n. 112/2008, come modificati nel tempo, ritenendo violati gli articoli 3 e 53 Cost. per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte ha ritenuto legittima la finalità perseguita dal legislatore, ma non il mezzo scelto, cioè una maggiorazione dell’IRES applicata all’intero reddito d’impresa senza un meccanismo di tassazione separata della sola parte di reddito eventualmente riferibile alla congiuntura eccezionale del settore. Sono inoltre richiamati ulteriori profili critici: assenza di delimitazione temporale della misura, inefficacia rispetto alle finalità solidaristiche e mancanza di controlli sulla traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

Decorrenza degli effetti della sentenza

Pur dichiarando l’illegittimità della norma, la Corte ha fatto decorrere gli effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per tutelare l’equilibrio di bilancio e evitare effetti distorsivi sulle finanze pubbliche. La circolare individua tale data nel 12 febbraio 2015, precisando che da quel momento la norma cessa di produrre effetti giuridici. Restano ferme, tuttavia, le obbligazioni tributarie relative a periodi d’imposta chiusi prima di tale data. I contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare restano quindi tenuti al saldo 2014 entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015 e al versamento degli acconti 2014; non sono invece soggetti alla RHT per il periodo 2015. Per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare, la cessazione opera dal periodo d’imposta in corso al 12 febbraio 2015.

Eccedenze di versamento e modalità di utilizzo

La circolare ribadisce che la RHT, pur essendo una maggiorazione dell’aliquota IRES ordinaria, mantiene una propria autonomia e non genera un’eccedenza IRES in senso proprio. Di conseguenza, eventuali eccedenze di RHT versate negli anni precedenti e non utilizzate nel saldo 2014 possono essere recuperate solo in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del DLgs n. 241/1997. In alternativa, tali eccedenze possono essere richieste a rimborso oppure cedute alla consolidante, secondo quanto già chiarito dalla risoluzione n. 87/E del 14 settembre 2012. Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale, l’autonomo assoggettamento del reddito alla RHT consente la cessione delle eccedenze alla consolidante per la compensazione con l’IRES, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del DM 9 giugno 2004; non è invece applicabile il trasferimento ex art. 43-ter del DPR n. 602/1973.

Perdite pregresse e base imponibile della RHT

Le perdite fiscali pregresse rilevano anche ai fini della base imponibile della RHT, in coerenza con l’impostazione secondo cui l’addizionale è una maggiorazione dell’IRES ordinaria e colpisce la stessa base imponibile. La circolare precisa quindi che il riporto delle perdite pregresse, secondo l’art. 84 del TUIR, riduce sia la base imponibile IRES sia quella della RHT. Ne consegue che, per le imprese rientranti nel perimetro dell’addizionale, tutte le perdite pregresse maturate, anche in periodi antecedenti a quelli di vigenza della RHT, concorrono alla determinazione della base imponibile dell’addizionale.

Rilevanza delle perdite pregresse per il presupposto applicativo

Con riferimento alla soglia di reddito imponibile richiesta per l’applicazione della RHT, la circolare chiarisce che il reddito imponibile va inteso al netto delle perdite pregresse utilizzabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR. Il riferimento normativo al reddito imponibile è interpretato come individuazione di una capacità contributiva determinata tenendo conto di fattori straordinari, tra cui il riporto delle perdite. Pertanto, ai fini del superamento della soglia prevista per l’applicazione dell’addizionale, rileva il reddito di periodo dopo lo scomputo delle perdite pregresse disponibili.

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