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Circolare

Circolare n. 17/E del 24/04/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare affronta numerosi quesiti interpretativi in materia di IRPEF, con particolare attenzione alle spese sanitarie, alle spese di istruzione, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad altre fattispecie ricorrenti nella prassi dichiarativa. Vengono chiariti i presupposti per la detrazione o la deduzione di specifici oneri, le regole di documentazione e imputazione delle spese, nonché alcuni profili relativi ai redditi di lavoro dipendente svolti all’estero e al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Chiarimenti interpretativi in materia di IRPEF su spese detraibili, oneri deducibili, redditi di lavoro dipendente e credito d’imposta prima casa

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

La circolare fornisce chiarimenti su una pluralità di fattispecie rilevanti per la determinazione dell’IRPEF, intervenendo su oneri detraibili e deducibili, spese di istruzione, agevolazioni per interventi edilizi, trattamento fiscale di alcune somme corrisposte tra ex coniugi, redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. L’obiettivo è uniformare i comportamenti applicativi e precisare i presupposti documentali e sostanziali per l’accesso ai benefici.

Spese sanitarie

Per le prestazioni rese da massofisioterapisti con diploma triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, la circolare conferma la detraibilità IRPEF anche in assenza di prescrizione medica, richiamando l’equipollenza del titolo al diploma universitario di fisioterapista e la riconducibilità del professionista tra gli esercenti professioni sanitarie di cui al DM 29 marzo 2001. Ai fini della detrazione, il documento di spesa deve attestare il possesso del titolo e descrivere la prestazione resa.

Per le prestazioni odontoiatriche, viene precisato che la detrazione spetta se dalla fattura si desume in modo univoco la natura sanitaria della prestazione, anche se la descrizione non è tecnicamente perfetta ai fini IVA. La dicitura "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" è considerata sufficiente, salvo che dal documento non emerga la finalità sanitaria; in tal caso, il contribuente deve chiedere al professionista l’integrazione della fattura.

Quanto alla crioconservazione degli ovociti, la circolare la considera spesa sanitaria detraibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, sulla base del parere del Ministero della salute, che ne riconosce finalità sia di cura sia di prevenzione. È però necessario che la prestazione sia eseguita da una struttura autorizzata per la procreazione medicalmente assistita e che la fattura riporti la descrizione dell’attività svolta.

In tema di trasporto di disabili effettuato da ONLUS, la risposta dipende dalla natura concreta del rapporto: se le somme erogate costituiscono una liberalità, possono rientrare nelle discipline agevolative previste per le donazioni alle ONLUS; se invece rappresentano un corrispettivo per un servizio di trasporto sanitario, la spesa è detraibile come spesa sanitaria, purché la ONLUS emetta regolare fattura.

Spese di istruzione e Istituti Tecnici Superiori

La circolare esamina il regime fiscale delle spese sostenute per gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Richiamando i chiarimenti del MIUR, precisa che tali percorsi appartengono al segmento dell’istruzione superiore non universitaria, distinto sia dalla scuola secondaria sia dall’università, ma collocato in un livello intermedio del sistema formativo. Proprio per questa collocazione, le spese di frequenza degli I.T.S. possono essere ricondotte alle spese di istruzione detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.

Per la misura dell’onere detraibile, viene richiamato l’allegato A, punto 5, del DI 7 febbraio 2013, secondo cui le Regioni stabiliscono i criteri per le rette e gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio nella stessa misura prevista per gli studenti universitari, accedendo ai medesimi benefici.

Diversamente, i canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti agli I.T.S. non beneficiano della detrazione prevista per gli studenti universitari fuori sede ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR. La norma, infatti, si riferisce espressamente ai soli iscritti a corsi di laurea presso università ubicate in un comune diverso da quello di residenza, senza possibilità di estensione ai corsi degli I.T.S.

Recupero del patrimonio edilizio

In materia di ristrutturazioni edilizie, viene chiarito che il pagamento mediante bonifico resta il presupposto formale essenziale, ma la detrazione spetta al beneficiario correttamente indicato nel bonifico anche se l’ordinante materiale del pagamento è un soggetto diverso, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa e il codice fiscale del beneficiario della detrazione sia riportato correttamente.

Con riferimento al limite di spesa, la circolare ribadisce che il plafond di 96.000 euro per unità immobiliare è annuale e si riferisce al singolo immobile oggetto degli interventi. Se un successivo intervento edilizio è autonomo e non costituisce mera prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, può usufruire di un nuovo limite di spesa. Al contrario, quando vi è mera prosecuzione, occorre sommare le spese degli anni precedenti ai fini del computo del plafond. La circolare precisa inoltre che l’autonomia dell’intervento deve risultare sia in fatto sia dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista.

Per il trasferimento mortis causa dell’immobile, si conferma che le rate residue della detrazione per recupero edilizio passano agli eredi solo se questi conservano la detenzione materiale e diretta del bene. Tale requisito non deve sussistere solo nell’anno dell’accettazione dell’eredità, ma per ciascun anno in cui si intende fruire della quota residua. La locazione o il comodato dell’immobile impediscono la fruizione delle rate relative agli anni in cui manca la detenzione diretta; la detrazione potrà riprendere negli anni successivi, se la detenzione materiale e diretta viene ristabilita.

Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio

La circolare affronta il tema delle somme corrisposte all’ex coniuge per il costo dell’alloggio, in sostituzione o a integrazione dell’assegno di mantenimento. Viene richiamato l’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, che consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria, con esclusione delle somme una tantum o di quelle non qualificabili come assegno periodico.

Sulla base della sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013, la circolare ammette la deducibilità delle spese per garantire all’ex coniuge la disponibilità di un alloggio, quando esse siano periodiche, determinate dal giudice, anche per relationem, e corrisposte all’ex coniuge in modo tale da integrare il mantenimento. Sono quindi deducibili, se ricorrono tali condizioni, gli importi relativi al canone di locazione e alle spese condominiali; se riguardano anche i figli, la deduzione è limitata alla metà.

Quanto alla prova dell’onere, se il provvedimento giudiziale non quantifica direttamente il contributo, esso può essere determinato facendo riferimento al contratto di locazione o alla documentazione delle spese condominiali e ai pagamenti effettuati. La deduzione in capo al soggetto erogante comporta, correlativamente, la tassazione del medesimo importo in capo al percettore come reddito assimilato al lavoro dipendente. Per l’anno d’imposta 2014, la circolare indica anche i righi da utilizzare nei modelli dichiarativi 730/2015 e UNICO PF/2015.

Spese per adozione internazionale

Per le spese sostenute dai genitori adottivi nell’ambito della procedura di adozione internazionale, la circolare chiarisce che la deduzione del 50% prevista dall’art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR non va ripartita automaticamente al 25% per ciascun coniuge. Il criterio è quello della titolarità del sostenimento della spesa: se entrambi i genitori hanno sostenuto l’onere, la deduzione va suddivisa proporzionalmente; se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, perché l’altro è a carico, la deduzione spetta interamente a chi ha sostenuto l’esborso nella misura del 50%.

La fruizione è subordinata alla certificazione dell’ente autorizzato incaricato della procedura. Per semplificare l’individuazione di chi ha sostenuto la spesa, i coniugi possono indicare all’ente, nella dichiarazione resa secondo i precedenti chiarimenti, l’importo sostenuto da ciascuno. Per il 2014, tale indicazione può essere resa anche in sede di dichiarazione dei redditi, annotandola sull’originale della certificazione dell’ente, purché non contraddica dichiarazioni sostitutive già rese.

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

La circolare analizza il rapporto tra le diverse agevolazioni fiscali applicabili alle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS. Vengono richiamate tre discipline: la deduzione ex art. 10, comma 1, lett. g), TUIR per le donazioni alle ONG/ONLUS particolari; la detrazione del 26% ex art. 15, comma 1.1, TUIR, nei limiti di legge applicabili al 2014; e la deduzione ex art. 14 del d.l. n. 35/2005, entro il 10% del reddito complessivo e comunque entro 70.000 euro annui.

Si ribadisce il divieto di cumulo: se il contribuente sceglie la deduzione ex art. 14 del d.l. n. 35/2005, non può fruire né della deduzione ex art. 10, comma 1, lett. g), né della detrazione ex art. 15, comma 1.1., per le medesime erogazioni o per altre donazioni effettuate nello stesso ambito. Se invece non utilizza la disciplina dell’art. 14, il contribuente può scegliere, per le singole erogazioni, tra deduzione e detrazione ove consentito, ma non può applicare entrambe al medesimo versamento.

Detrazioni per altri familiari a carico

In materia di carichi di famiglia, la circolare esamina un nucleo in cui un figlio lavoratore sostiene il mantenimento di padre e fratello, mentre la madre ha un reddito contenuto ma superiore alla soglia di carico. Viene ricordato che l’art. 12 TUIR stabilisce un ordine di priorità nella fruizione delle detrazioni: coniuge, figli e, solo successivamente, altri familiari conviventi o titolari di assegni alimentari.

Tuttavia, per non penalizzare nuclei familiari nei quali il sostegno economico effettivo è sopportato da un soggetto diverso da quello che, in astratto, avrebbe priorità, la circolare ammette che le detrazioni possano essere fruite dal contribuente che sostiene effettivamente il carico e che possiede un reddito complessivo più elevato di quello dei soggetti che, secondo l’ordine dell’art. 12, avrebbero titolo prioritario. Resta necessario che siano rispettati i requisiti previsti dalla lettera d), con riferimento ai familiari conviventi o destinatari di assegni alimentari non giudiziali, e che la detrazione sia proporzionata nei limiti di legge.

Interessi di mutuo e trasferimento all’estero

Per il contribuente che si trasferisce all’estero per motivi di lavoro, la circolare afferma che resta ferma la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, anche se l’immobile viene locato. La regola deriva dalla deroga espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR per i trasferimenti dipendenti da motivi di lavoro.

La detrazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma: l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, le esigenze lavorative che hanno determinato il trasferimento devono permanere e il contribuente non deve aver acquistato un’altra abitazione principale nello Stato estero di residenza. La circolare precisa inoltre che la deroga non si estende alla deduzione per l’abitazione principale prevista dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR, perché tale disciplina non contempla un’analoga eccezione.

Bonus mobili e successione

Il bonus mobili, ossia la detrazione del 50% prevista dall’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63/2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, è considerato autonomo rispetto alla detrazione per recupero edilizio, pur essendo collegato a quest’ultima come presupposto. Proprio per la sua autonomia, non si applica il meccanismo di trasferimento agli eredi previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni. In caso di decesso del contribuente, la detrazione non ancora utilizzata non si trasferisce agli eredi.

Reddito di lavoro dipendente svolto all’estero

La circolare chiarisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero deve essere indicato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. Il principio discende dal richiamo alla disciplina generale del TUIR e dalla previsione dell’art. 51, comma 2, lett. a), che esclude dalla formazione del reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili

La circolare affronta sia l’aspetto IVA sia l’aspetto IRPEF. Per l’IVA, ritiene applicabile l’aliquota agevolata del 4% non solo alle prestazioni di adattamento delle autovetture dei disabili e ai relativi accessori e strumenti necessari, ma anche alle riparazioni degli adattamenti e ai ricambi destinati a tali riparazioni, in coerenza con la ratio agevolativa della norma.

Ai fini IRPEF, le spese di riparazione degli adattamenti rientrano tra quelle detraibili, insieme alle spese di acquisto del veicolo, purché non si tratti di ordinaria manutenzione e purché siano sostenute entro quattro anni dall’acquisto del mezzo. Esse concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa di 18.075,99 euro e non sono rateizzabili.

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

La circolare ribadisce che il credito d’imposta previsto per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 448 del 1998, può essere utilizzato, alternativamente, in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto, oppure per intero in compensazione con altre imposte e tributi, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta con la dichiarazione successiva, oppure ancora in compensazione tramite modello F24.

Se il credito è stato utilizzato solo parzialmente per abbattere l’imposta di registro dell’atto che lo ha generato, l’importo residuo può essere usato per ridurre l’IRPEF o in compensazione, ma non può essere impiegato, in modo ulteriore o parziale, per abbattere imposte di registro, ipotecarie, catastali o di successione e donazione relative ad atti presentati successivamente. La circolare conferma inoltre che il credito non dà mai luogo a rimborso.

Punti principali

Spese sanitarie

La circolare chiarisce la detraibilità delle prestazioni rese da massofisioterapisti con diploma triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 anche senza prescrizione medica, a condizione che il professionista attesti il titolo e descriva la prestazione. Per le spese odontoiatriche, è sufficiente che dalla fattura emerga in modo univoco la natura sanitaria della prestazione; se la descrizione è insufficiente, occorre l’integrazione del documento. Le spese di crioconservazione degli ovociti sono ammesse in detrazione se effettuate presso strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita e se la fattura descrive la prestazione. Per i contributi a ONLUS per il trasporto di disabili, va verificata la natura del rapporto: se si tratta di erogazione liberale valgono le regole proprie delle donazioni; se invece il pagamento è corrispettivo di un servizio sanitario di trasporto, la spesa è detraibile integralmente come spesa sanitaria.

Spese di istruzione e Istituti Tecnici Superiori

Per gli I.T.S. si afferma che i percorsi appartengono al segmento dell’istruzione superiore non universitaria e, pur avendo una fisionomia autonoma rispetto a scuola secondaria e università, possono essere ricondotti nell’ambito delle spese di istruzione detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR. La detrazione spetta quindi anche per le tasse di frequenza degli I.T.S., con riferimento agli importi stabiliti dalle regole richiamate dal decreto interministeriale 7 febbraio 2013. Diversamente, non spetta la detrazione per i canoni di locazione riservata agli studenti universitari fuori sede, perché la norma limita espressamente il beneficio agli iscritti a corsi di laurea presso università.

Recupero del patrimonio edilizio

Viene chiarito che, nel pagamento delle spese di ristrutturazione, se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario della detrazione ma nel bonifico è indicato correttamente il codice fiscale di quest’ultimo, la detrazione spetta comunque al soggetto indicato come beneficiario. Quanto al limite di spesa, si precisa che il plafond di 96.000 euro è annuale e riferito al singolo immobile; se un nuovo intervento è autonomo e non mera prosecuzione di lavori precedenti, può beneficiare di un nuovo plafond, nei limiti vigenti al momento dei pagamenti. In caso di successione, la detrazione residua si trasferisce all’erede solo se questi conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per ciascun anno di fruizione; la concessione in locazione o comodato fa venir meno la detrazione per gli anni in cui manca tale detenzione, salvo ripresa negli anni successivi.

Altre questioni: coniuge separato, adozione, ONLUS, familiari a carico

Sono considerati deducibili gli importi per canone di locazione e spese condominiali dell’ex coniuge solo se previsti dal giudice, periodici e quantificabili, anche per relationem; in tal caso costituiscono reddito assimilato per il percettore. Per le adozioni internazionali, la deduzione del 50% delle spese va attribuita in proporzione a chi le ha sostenute: se pagate da entrambi, si ripartisce; se pagate da uno solo perché l’altro è a carico, spetta interamente al soggetto che ha sostenuto la spesa nella misura del 50%. Sulle erogazioni liberali alle ONLUS si precisa che la scelta tra deduzione e detrazione non è cumulabile: l’opzione per la deduzione ex art. 14 del d.l. n. 35/2005 esclude le altre agevolazioni per le medesime o per altre erogazioni, mentre se non si usa tale disciplina resta possibile scegliere tra deduzione ex art. 10 e detrazione ex art. 15, ma non entrambe per la stessa donazione. Per le detrazioni per altri familiari a carico, si ammette in casi particolari che il contribuente con reddito più elevato possa fruire della detrazione per familiari rientranti nella categoria degli "altri familiari", se effettivamente ne sostiene il carico e ricorrono i presupposti dell’art. 12 TUIR.

Mutuo prima casa, spese auto disabili, redditi esteri e credito prima casa

Il contribuente trasferito all’estero per lavoro può continuare a detrarre gli interessi del mutuo per l’abitazione principale, anche se l’immobile è locato, purché permangano le esigenze lavorative e siano rispettate le condizioni dell’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR. Le spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili e dei relativi ricambi godono dell’aliquota IVA del 4% e, ai fini IRPEF, rientrano tra le spese agevolabili se sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo e nel limite complessivo di 18.075,99 euro. Il reddito di lavoro dipendente svolto all’estero va dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. Infine, sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, la parte di credito non utilizzata in diminuzione dell’imposta di registro dell’atto che lo genera può essere impiegata per l’IRPEF o in compensazione, ma non può essere usata per ridurre imposte di registro, ipotecarie, catastali o di successione e donazione relative ad atti successivi.

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