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Circolare

Circolare n. 16/E del 14/04/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la disciplina dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, dopo le innovazioni introdotte nel 2014-2015 sulla presentazione telematica della dichiarazione, sull’uso del modello F24 e sull’automatizzazione dei processi. Definisce le competenze degli uffici dell’Agenzia, le regole per autorizzazione, liquidazione, versamenti e acconto, nonché il regime sanzionatorio per omessi o ritardati pagamenti e per dichiarazione di conguaglio omessa o infedele. Viene anche distinto tale regime da quello dei documenti informatici disciplinati dal DM 17 giugno 2014.

Chiarimenti sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale ex artt. 15 e 15-bis DPR 642/1972

Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale

La circolare interviene sulla disciplina dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, chiarendo effetti delle innovazioni organizzative e procedurali introdotte tra il 2014 e il 2015. In particolare, vengono illustrati i profili relativi all’autorizzazione, alla liquidazione, ai versamenti con F24, allo scomputo dell’acconto e al regime sanzionatorio.

Quadro normativo e novità operative

La circolare richiama le modifiche recenti che hanno reso il procedimento più automatizzato e meno oneroso per i contribuenti:

  • approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale con provvedimento del 14 novembre 2014;
  • obbligo di presentazione esclusivamente telematica dal 1 gennaio 2015;
  • predisposizione di procedure automatizzate per l’invio della dichiarazione e per la liquidazione da parte dell’ufficio;
  • estensione del versamento tramite modello F24 con provvedimento del 3 febbraio 2015 e istituzione dei relativi codici tributo.

La circolare precisa che tali chiarimenti riguardano la disciplina dell’imposta di bollo virtuale ex articoli 15 e 15-bis, mentre non si applicano alle diverse ipotesi di assolvimento disciplinate dal DM 17 giugno 2014 in materia di documenti informatici, per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione e il versamento avviene telematicamente in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Disciplina dell’imposta di bollo in modo virtuale

Ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642/1972, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta del soggetto interessato, per gli atti e documenti individuati dai decreti ministeriali richiamati dalla circolare. Il contribuente deve presentare una domanda corredata da una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e documenti che saranno emessi o ricevuti nell’anno.

L’autorizzazione:

  • è preventiva;
  • è concessa a tempo indeterminato;
  • può essere revocata con atto notificato all’interessato;
  • può essere oggetto di rinuncia da parte del contribuente secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 9, del DPR n. 642.

L’ufficio competente effettua inizialmente una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta dal momento di decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, ripartita in rate bimestrali uguali con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Dal secondo anno di operatività, il soggetto autorizzato presenta entro il 31 gennaio la dichiarazione annuale con il numero degli atti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e con gli altri elementi utili, compresi gli assegni bancari estinti. Sulla base di tale dichiarazione l’ufficio procede alla liquidazione definitiva a consuntivo e imputa la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale di febbraio o, se necessario, alla successiva.

La liquidazione definitiva costituisce anche base per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. Se sopravvengono modifiche della disciplina o dell’aliquota nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l’ufficio procede a riliquidazione delle rate residue con avviso da notificare entro il mese successivo all’entrata in vigore della modifica. Se la modifica comporta una riduzione dell’imposta, la riliquidazione avviene su istanza del contribuente entro trenta giorni.

Competenza degli uffici dell’Agenzia delle entrate

La circolare chiarisce la ripartizione delle competenze dopo il passaggio alle strutture dell’Agenzia delle entrate.

In linea generale:

  • le Direzioni Provinciali sono competenti sia al rilascio dell’autorizzazione sia alla liquidazione dell’imposta virtuale;
  • per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio dell’autorizzazione resta di competenza delle Direzioni Regionali, mentre la successiva liquidazione spetta alla Direzione Provinciale.

La competenza territoriale si determina in base al domicilio fiscale del contribuente, secondo l’articolo 58 del DPR n. 600/1973. Di conseguenza, è competente la Direzione Provinciale nel cui ambito il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. Il Direttore provinciale può, per esigenze organizzative, attribuire tali funzioni a uno o più uffici territoriali della stessa Direzione, con comunicazione sul sito istituzionale della Direzione Regionale.

In caso di variazione del domicilio fiscale:

  • se la richiesta di autorizzazione è presentata dal sessantesimo giorno successivo al cambio, conta il nuovo domicilio fiscale;
  • se la richiesta è presentata prima di tale termine, competono l’autorizzazione e la liquidazione iniziale all’ufficio del vecchio domicilio, mentre le successive attività competono all’ufficio del nuovo domicilio.

L’autorizzazione conserva efficacia anche se la gestione delle successive liquidazioni passa a un ufficio diverso da quello che l’ha rilasciata. Revoca e rinuncia sono di competenza dell’ufficio dell’ultimo domicilio fiscale. Gli stessi criteri valgono anche per la liquidazione definitiva, quella provvisoria e le eventuali riliquidazioni in corso d’anno. Per le imprese estere non residenti la competenza territoriale si individua con riferimento al domicilio in Italia del rappresentante fiscale.

Procedimento di autorizzazione

La domanda di autorizzazione va presentata in bollo, salvo esenzioni previste dall’articolo 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972, con allegata la dichiarazione che indichi il numero presuntivo degli atti da emettere o ricevere nell’anno solare e la loro tipologia. L’istanza e la dichiarazione devono essere sottoscritte:

  • dal contribuente, se persona fisica;
  • dal rappresentante legale, se società o ente;
  • dal rappresentante fiscale, se soggetto non residente.

La documentazione può essere consegnata all’ufficio competente oppure inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rilascio dell’autorizzazione richiede la verifica:

  • della riconducibilità degli atti e documenti a quelli per i quali è ammesso il bollo virtuale;
  • dei requisiti di affidabilità del richiedente;
  • della sua adeguata capacità economica;
  • dell’utilità concreta dell’istituto in relazione al volume e alla natura degli atti.

La circolare richiama le indicazioni contenute nelle precedenti circolari n. 61/1973 e n. 49/1987, confermando che l’autorizzazione non può essere concessa indiscriminatamente. Rimane ferma la valutazione caso per caso della serietà del richiedente, della sua capacità economica e della quantità degli atti. Viene però precisato che non è più attuale il riferimento a una soglia minima di tributo pari a lire cinque milioni annui.

La circolare sottolinea che:

  • il provvedimento di diniego, totale o parziale, deve essere notificato all’interessato;
  • anche la revoca deve essere notificata;
  • entrambi gli atti sono impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 546/1992.

Rinuncia all’autorizzazione

Il contribuente può rinunciare all’autorizzazione con apposita comunicazione, presentando contestualmente la dichiarazione degli atti e documenti emessi dal 1 gennaio fino al giorno in cui la rinuncia ha effetto.

Per il periodo transitorio dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, la dichiarazione continua a essere presentata in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente. Dal 1 gennaio 2016, con la presentazione telematica della dichiarazione, la rinuncia potrà essere effettuata nell’ambito del modello dichiarativo integrato.

Liquidazione dell’imposta e avviso di liquidazione

La liquidazione è effettuata dall’ufficio sulla base della dichiarazione annuale presentata entro il 31 gennaio. In tale sede l’ufficio procede sia alla liquidazione definitiva per l’anno precedente sia a quella provvisoria per l’anno in corso. Le due liquidazioni, unitamente alla ripartizione in rate bimestrali, confluiscono in un unico avviso di liquidazione.

L’avviso di liquidazione è impugnabile davanti alla Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992. Se nel corso dell’anno intervengono modifiche normative sulla disciplina o sulla misura dell’imposta, l’ufficio può emettere un atto di riliquidazione provvisoria da notificare entro il mese successivo all’entrata in vigore della modifica.

In caso di rinuncia all’autorizzazione, la liquidazione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio e l’ultimo giorno di operatività dell’autorizzazione.

Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva va eseguito entro venti giorni dalla notifica dell’avviso. Se dalla liquidazione emerge un credito, il contribuente può chiederne il rimborso ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642.

Versamenti con modello F24 e codici tributo

Dal 20 febbraio 2015 i versamenti relativi all’imposta di bollo virtuale liquidata dall’ufficio, all’acconto di cui all’articolo 15-bis, nonché ai relativi interessi e sanzioni, devono essere effettuati con modello F24. Fino al 31 marzo 2015 era ancora consentito utilizzare il modello F23.

Il passaggio da F23 a F24 non interrompe la continuità dei pagamenti: gli importi già versati con F23 sono scomputabili dai versamenti successivi con F24.

I codici tributo istituiti sono:

  • 2505, denominato "BOLLO VIRTUALE - RATA";
  • 2506, denominato "BOLLO VIRTUALE - ACCONTO";
  • 2507, denominato "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni";
  • 2508, denominato "BOLLO VIRTUALE - Interessi".

La circolare precisa che la differenza a debito derivante dalla liquidazione definitiva è imputata alla rata bimestrale di febbraio o, se necessario, a quella successiva, e il versamento avviene con il solo codice 2505. Inoltre, per i codici tributo relativi al bollo virtuale le somme vanno indicate esclusivamente nella colonna degli importi a debito versati, con la conseguenza che eventuali eccedenze non possono essere utilizzate in compensazione con altri tributi nel modello F24.

Acconto del 95% e scomputo

L’articolo 15-bis del DPR n. 642 prevede che determinati soggetti, cioè:

  • Poste Italiane S.p.A.;
  • banche;
  • altri enti e società finanziari di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
  • imprese di assicurazione,

versino entro il 16 aprile di ogni anno un acconto pari al 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata.

La circolare ribadisce l’orientamento già espresso in precedenza secondo cui l’acconto non deve necessariamente essere scomputato nel solo mese di febbraio, ma può essere utilizzato per ridurre tutti i versamenti da eseguire a partire da febbraio, compreso l’acconto dell’anno successivo, in coerenza con le esigenze di liquidità richiamate dalla norma.

Il contribuente può indicare nella dichiarazione annuale la modalità di scomputo dell’acconto, scegliendo se imputarlo alle rate bimestrali e/o all’acconto dell’anno successivo. L’ufficio effettuerà la liquidazione sulla base di tale indicazione.

Regime sanzionatorio

La circolare distingue nettamente tra violazioni relative al bollo ordinario e quelle riferite al bollo virtuale.

Per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le violazioni si collocano nella fase successiva all’autorizzazione, cioè negli adempimenti di versamento e dichiarazione. Di conseguenza:

  • l’omesso o tardivo versamento delle rate bimestrali o dell’acconto è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nella misura del 30% dell’importo non versato;
  • si applica la riduzione prevista per il versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni;
  • il ravvedimento operoso è applicabile anche a tali violazioni.

Per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno o contestualmente alla rinuncia, si applica la sanzione dell’articolo 25, comma 3, del DPR n. 642/1972, pari dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. La tardiva presentazione viene ricondotta nell’ambito dell’omessa dichiarazione; se il ritardo non supera 90 giorni, opera la riduzione derivante dal ravvedimento.

La circolare precisa inoltre che il ritardo nella dichiarazione di conguaglio può dar luogo anche a un tardivo o insufficiente versamento, con autonomo profilo sanzionatorio.

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento, l’ufficio può avvalersi dell’irrogazione immediata delle sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. In tal caso non viene notificato un autonomo atto sanzionatorio: l’ufficio iscrive direttamente a ruolo tributo, sanzioni e interessi, avendo già comunicato l’importo dovuto tramite l’avviso di liquidazione. Quest’ultimo deve contenere una specifica avvertenza sulla possibile irrogazione immediata.

Per queste fattispecie non è ammessa la definizione agevolata prevista dal medesimo articolo 17, comma 3.

Per le sanzioni relative all’omessa o infedele dichiarazione, trattandosi di sanzioni collegate al tributo, si applicano le modalità dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.L. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011.

Vigilanza finale

La circolare si chiude con la raccomandazione alle Direzioni Regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Novità operative e ambito della circolare

Sono richiamate le innovazioni introdotte dal provvedimento del 14 novembre 2014 sul modello di dichiarazione, obbligatoriamente telematico dal 1 gennaio 2015, dalla disponibilità di procedure automatizzate per la trasmissione e la liquidazione e dall’estensione del modello F24, con i relativi codici tributo istituiti il 3 febbraio 2015. La circolare fornisce chiarimenti su competenze, autorizzazione, liquidazione, scomputo dell’acconto e sanzioni.

Disciplina dell’imposta di bollo virtuale

L’art. 15 del DPR 642/1972 consente, su richiesta, l’assolvimento virtuale per atti e documenti individuati da specifici decreti ministeriali. Occorre una preventiva autorizzazione dell’ufficio competente, con dichiarazione sul numero presuntivo degli atti dell’anno. L’autorizzazione è a tempo indeterminato, revocabile, e il contribuente può rinunciarvi. L’ufficio effettua una liquidazione iniziale provvisoria, poi una dichiarazione annuale entro il 31 gennaio consente la liquidazione definitiva a consuntivo.

Competenze degli uffici

In via generale sono competenti le Direzioni Provinciali sia per il rilascio dell’autorizzazione sia per la liquidazione. Restano alle Direzioni Regionali le autorizzazioni per uffici ed enti statali e per le Camere di Commercio, con successiva liquidazione da parte della Direzione Provinciale. La competenza territoriale si determina sul domicilio fiscale ex art. 58 DPR 600/1973; in caso di variazione, rileva il nuovo domicilio dal sessantesimo giorno. Per imprese estere non residenti vale il domicilio in Italia del rappresentante fiscale.

Autorizzazione: requisiti e procedimento

L’istanza va presentata in bollo, salvo esenzioni, con dichiarazione della tipologia e del numero presuntivo di atti e documenti. L’ufficio verifica la legittimità della richiesta e la sussistenza di affidabilità, serietà, capacità economica e congruità della procedura rispetto al volume e all’entità degli atti. La circolare considera non più attuale la soglia minima di cinque milioni di lire annui richiamata in prassi precedente. Diniego e revoca vanno notificati e sono impugnabili davanti al giudice tributario.

Liquidazione, versamenti e F24

La liquidazione definitiva avviene sulla dichiarazione annuale entro il 31 gennaio e confluisce, insieme alla liquidazione provvisoria, in un unico avviso di liquidazione impugnabile. Il pagamento della liquidazione definitiva va effettuato entro 20 giorni dalla notifica. Dal 20 febbraio 2015 i versamenti avvengono con F24; fino al 31 marzo 2015 era ancora possibile usare F23. Sono indicati i codici tributo 2505, 2506, 2507 e 2508. Le somme per il bollo virtuale vanno solo in debito e non sono compensabili con altri tributi.

Acconto ex art. 15-bis e scomputo

Poste Italiane, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione versano entro il 16 aprile un acconto pari al 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata. La circolare conferma la piena scomputabilità dell’acconto dai versamenti dovuti dal mese di febbraio in poi, secondo le esigenze di liquidità, anche a valere sull’acconto dell’anno successivo. Il contribuente può scegliere in dichiarazione la modalità di scomputo, che l’ufficio applicherà in sede di liquidazione.

Sanzioni per omessi o ritardati versamenti e dichiarazione

Per omesso o tardivo pagamento delle rate bimestrali e dell’acconto si applica la sanzione del 30% ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997, con riduzione per ritardi non superiori a 15 giorni; si applica anche il ravvedimento operoso. Per omessa o infedele dichiarazione di conguaglio la sanzione è dal 100% al 200% dell’imposta dovuta ex art. 25, comma 3, DPR 642/1972; se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, opera la riduzione prevista dal ravvedimento. Il ritardo può anche integrare autonomamente un tardivo versamento.

Irrogazione delle sanzioni

Per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento l’ufficio può irrogare immediatamente la sanzione, iscrivendo a ruolo tributo, sanzioni e interessi senza notificare un autonomo atto, purché l’avviso di liquidazione contenga l’avvertimento. In tali casi non si applica la definizione agevolata. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, in quanto collegate al tributo, seguono le regole di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997.

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