Circolare n. 15/E del 13/04/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul meccanismo dello split payment introdotto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 e dalla legge di stabilità 2015. Vengono precisati ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, con indicazione dei soggetti inclusi ed esclusi, degli acquisti assoggettati a reverse charge o a regimi speciali e dei casi in cui la disciplina non opera. Sono inoltre illustrati gli adempimenti di fornitori e PA, le regole di esigibilità dell’imposta, i criteri per rimborsi e priorità, le verifiche telematiche sui pagamenti, l’intervento sostitutivo, il pignoramento dei crediti, la decorrenza temporale e le sanzioni applicabili.
Scissione dei pagamenti (split payment) nelle operazioni verso le pubbliche amministrazioni
Scissione dei pagamenti nelle operazioni verso le pubbliche amministrazioni
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 dalla legge di stabilità 2015. L’intervento si concentra sull’individuazione dei soggetti e delle operazioni interessate, sugli adempimenti di fornitori e PA, nonché sui riflessi in materia di rimborsi, controlli, regolarizzazioni e sanzioni.
Quadro normativo e finalità
Lo split payment è stato introdotto per contrastare l’evasione da riscossione dell’IVA. In base alla disciplina, per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata in fattura non viene incassata dal fornitore ma è versata direttamente all’Erario dalla PA secondo modalità e termini fissati dal decreto attuativo del 23 gennaio 2015, successivamente modificato dal DM 20 febbraio 2015. La circolare richiama anche i primi chiarimenti già forniti con la circolare 1/E del 2015 e con la circolare 6/E del 2015.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica agli enti espressamente elencati nell’art. 17-ter, ma anche ai soggetti pubblici che, per la loro natura, siano sostanzialmente immedesimabili negli enti stessi. In questa prospettiva, la circolare ricomprende, a titolo esemplificativo, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, i Consorzi di Bacino imbrifero montani e i consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/1980.
Sono invece esclusi, in linea generale, gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri non riconducibili alle categorie indicate dalla norma. Tra i soggetti esclusi vengono espressamente richiamati Banca d’Italia e CONI. Per l’individuazione dei soggetti pubblici destinatari può essere utilizzato l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ma in caso di dubbio la circolare suggerisce di attenersi alle indicazioni della PA committente; resta ferma per quest’ultima la possibilità di presentare interpello all’Agenzia delle entrate.
Ambito oggettivo: operazioni interessate ed esclusioni
Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972, comprese in generale le prestazioni di appalto di lavori, se effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle PA destinatarie. La disciplina riguarda le operazioni documentate con fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 e anche quelle soggette a regole speciali di fatturazione e registrazione ex art. 73.
La circolare esclude dal meccanismo le operazioni in cui la PA non effettua alcun pagamento al fornitore, come alcuni servizi di riscossione in cui il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore che riversa alla PA un importo netto. Sono inoltre escluse le operazioni in cui la PA è debitrice d’imposta, cioè le ipotesi di reverse charge, comprese le operazioni con fornitori non stabiliti, subappalti edili, servizi di pulizia, acquisti di rottami di ferro e acquisti intra-UE oltre soglia da parte di amministrazioni identificate ai fini IVA.
Per gli acquisti misti, destinati in parte alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale, la PA deve determinare con criteri oggettivi la quota commerciale soggetta a reverse charge e la quota istituzionale soggetta a split payment.
Sono inoltre esclusi:
- le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte, anche a titolo di acconto;
- le operazioni certificate con ricevuta fiscale, scontrino fiscale, documento non fiscale o fattura semplificata;
- le operazioni soggette a regimi speciali IVA che assolvono l’imposta con modalità proprie o con regole forfetarie di detrazione, come i regimi monofase, il regime del margine, le agenzie di viaggio, i regimi agricoli e di intrattenimento e gli spettacoli viaggianti.
Adempimenti dei fornitori
Il fornitore deve emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. La fattura resta regolare ai fini IVA, ma l’imposta esposta non confluisce nella liquidazione periodica del fornitore. Quest’ultimo conserva la qualifica di debitore d’imposta verso l’Erario e deve registrare le operazioni nel registro IVA vendite con separata evidenza dell’aliquota e dell’imposta, senza computarla nel debito periodico.
La circolare richiama anche l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA: inizialmente per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, poi dal 31 marzo 2015 anche per enti pubblici nazionali diversi dai precedenti e per le amministrazioni locali.
Esigibilità dell’IVA
Per le operazioni soggette a split payment, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. Conseguentemente non si applica l’esigibilità differita prevista dall’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR 633/1972 e il fornitore non può emettere fatture con esigibilità differita o immediata in deroga alla nuova disciplina.
La PA può tuttavia optare per l’esigibilità al momento della ricezione della fattura. In tal caso, per le fatture elettroniche, la ricevuta di consegna del Sistema di Interscambio è ritenuta sufficiente a provare la ricezione da parte dell’amministrazione.
Adempimenti delle PA soggetti passivi IVA
Se la PA acquista beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali ed è identificata ai fini IVA, deve annotare le fatture nei registri di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. L’IVA partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità.
La PA continua inoltre a registrare le fatture nel registro acquisti ex art. 25 per esercitare la detrazione. Se, dopo la detrazione o compensazione con altri crediti IVA, residua un debito, esso va versato con i normali codici tributo mediante F24 o F24EP, secondo i casi.
Adempimenti delle PA non soggetti passivi e modalità di versamento
Per gli acquisti istituzionali non commerciali, la PA versa l’IVA con una delle seguenti modalità:
- entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture esigibili nel mese precedente;
- in modo distinto, entro la stessa scadenza, per ciascun giorno del mese in cui l’imposta diviene esigibile;
- in modo distinto, entro la stessa scadenza, per ciascuna fattura.
Il versamento è eseguito senza compensazione e con appositi codici tributo. Le modalità operative sono differenziate in base alla natura dei conti dell’ente:
- F24 EP per le PA titolari di conti presso la Banca d’Italia;
- versamento unificato ex art. 17 d.lgs. 241/1997 per le PA autorizzate a detenere conti presso banche convenzionate o Poste italiane;
- versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato per le altre PA.
La circolare richiama i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015: 620E e 6040. Precisa anche che F24 EP può essere addebitato solo su conti presso la Banca d’Italia, non su conti bancari diversi o postali, e che deve essere trasmesso esclusivamente tramite Entratel/Fisconline. Non è previsto alcun limite al numero di modelli inviabili per la stessa scadenza.
Per gli acquisti promiscuamente destinati alla sfera istituzionale e a quella commerciale, la PA deve ripartire preventivamente, con criteri oggettivi, la quota di IVA riferibile alle due attività, curando separatamente i relativi adempimenti.
Regolarizzazione e note di variazione
Se la PA riceve una fattura irregolare, resta obbligata al versamento dell’IVA secondo le regole dello split payment e deve attivare la regolarizzazione prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997.
Le note di variazione in aumento seguono sempre il meccanismo dello split payment. Quelle in diminuzione, se riferite a fatture originarie emesse in split payment, devono riportare la variazione e la relativa imposta, con riferimento alla fattura originaria; il fornitore non può portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, ma deve effettuare una rettifica nel registro vendite senza effetti sulla liquidazione periodica.
Per la PA, in caso di acquisti commerciali, la nota di variazione va registrata nei registri IVA vendite e acquisti per stornare il debito e rettificare la detrazione; per acquisti istituzionali, l’eventuale maggior versamento può essere scomputato dai successivi versamenti IVA dovuti in split payment.
Per le fatture originarie anteriori all’entrata in vigore dello split payment, le note di variazione in diminuzione seguono le regole ordinarie. La circolare disciplina inoltre i casi in cui, dopo il 1° gennaio 2015, il fornitore abbia emesso fattura senza applicare lo split payment pur essendo la disciplina applicabile, oppure, al contrario, abbia erroneamente applicato lo split payment: in tali ipotesi è necessario procedere alla regolarizzazione tramite nota di variazione e nuovo documento contabile, o mediante correzione della rivalsa secondo le regole ordinarie.
La circolare precisa infine che, se dopo il 1° gennaio 2015 la PA ha comunque corrisposto al fornitore l’IVA addebitata in relazione a fatture emesse da quella data, e il fornitore l’ha già liquidata secondo le regole ordinarie, non occorre alcuna variazione; l’imposta si considera comunque assolta, benché irregolarmente.
Verifiche telematiche, DURC e pignoramenti
In materia di verifica dei pagamenti ex art. 48-bis del DPR 602/1973, la circolare afferma che il controllo va effettuato sul credito effettivamente vantato dal fornitore e, nel regime split payment, solo sul corrispettivo al netto dell’IVA. L’obbligo di verifica sorge quindi solo se tale importo supera 10.000 euro.
Per l’intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo, il procedimento deve essere avviato con riferimento all’imponibile della fattura, esclusa l’IVA, perché il credito effettivo del fornitore è solo quello netto.
Anche per il pignoramento dei crediti presso terzi la circolare chiarisce che, quando la PA è terzo pignorato, il pignoramento deve riguardare solo le somme esigibili al netto dell’IVA.
Rimborsi IVA e priorità
Lo split payment genera per i fornitori un’eccedenza di IVA detraibile, in quanto l’imposta è addebitata alla PA ma non incassata dal fornitore. Per attenuare l’effetto finanziario, la legge di stabilità 2015 ha modificato la disciplina dei rimborsi IVA includendo espressamente anche le operazioni ex art. 17-ter tra quelle rilevanti ai fini del calcolo dell’“aliquota media”.
La circolare precisa che lo split payment non costituisce un autonomo presupposto di rimborso: le operazioni verso le PA concorrono al calcolo del presupposto dell’aliquota media ai sensi dell’art. 30, secondo comma, lettera a), DPR 633/1972, se l’eccedenza detraibile supera 2.582,28 euro. Il DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 20 febbraio 2015, riconosce inoltre ai fornitori delle PA l’erogazione prioritaria del rimborso, a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2015, nei limiti dell’imposta applicata alle operazioni split payment del periodo di riferimento.
La priorità opera solo per il presupposto dell’aliquota media; se il rimborso è chiesto per altri presupposti previsti dall’art. 30, esso rimane possibile ma non prioritario. La circolare chiarisce che l’istruttoria è unica per l’intero importo, mentre la liquidazione può essere in parte prioritaria e in parte ordinaria. I rimborsi annuali e infrannuali relativi allo stesso periodo seguono graduatorie separate, e la priorità viene assicurata attribuendo un numero progressivo nelle basi dati dell’Agenzia.
Efficacia temporale
La disciplina si applica alle operazioni per le quali l’IVA diviene esigibile dal 1° gennaio 2015. Il decreto attuativo si applica alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015 e la cui imposta diviene esigibile dalla stessa data.
Restano fuori le operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014, anche se il pagamento avviene successivamente: in tali casi continua ad applicarsi il regime ordinario di esigibilità differita e la PA deve corrispondere al fornitore sia imponibile sia IVA.
Sanzioni
La mancata indicazione in fattura della dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” è sanzionata ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 471/1997, salvo che il fornitore abbia seguito le indicazioni della PA sulla sua inclusione o esclusione dal regime e l’imposta sia stata comunque assolta, anche se in modo irregolare.
Le PA sono responsabili del versamento dell’IVA all’Erario; l’omesso o tardivo versamento è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 e le somme possono essere recuperate mediante atto di recupero. La circolare prevede inoltre la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse prima della pubblicazione del documento, in presenza di obiettive condizioni di incertezza e a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta.
Punti principali
Ambito soggettivo: soggetti inclusi ed esclusi
La circolare conferma che la disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici espressamente richiamati dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, valorizzando un’interpretazione sostanziale coerente con la finalità anti-evasiva della norma. Sono ricompresi anche soggetti immedesimabili negli enti elencati, come i Commissari delegati per la ricostruzione, i Consorzi di Bacino imbrifero montani e i consorzi interuniversitari. Restano esclusi, in linea generale, gli enti pubblici non economici autonomi non riconducibili alle tipologie previste dalla norma; tra i soggetti esclusi sono indicati anche Banca d’Italia e CONI. Per l’uso dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), la circolare rinvia agli elenchi già forniti e, in caso di incertezza, suggerisce di attenersi alle indicazioni della PA committente, ferma la possibilità per la stessa di presentare interpello.
Ambito oggettivo: operazioni rilevanti e principali esclusioni
Lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, comprese in via generale le prestazioni di appalto di lavori, rese nel territorio dello Stato nei confronti delle PA destinatarie. La disciplina opera solo se le operazioni sono documentate con fattura che evidenzi l’IVA; vi rientrano anche le operazioni soggette a fatturazione e registrazione speciali ex art. 73 DPR 633/1972. Sono invece escluse le operazioni per le quali la PA non effettua alcun pagamento al fornitore, come alcune attività di riscossione in cui il compenso è trattenuto dal fornitore e riversato al netto. Non si applica inoltre nei casi in cui la PA sia debitrice d’imposta, cioè nelle ipotesi di reverse charge, incluse alcune operazioni interne, gli acquisti da soggetti non stabiliti, i subappalti edili, i servizi di pulizia, gli acquisti di rottami di ferro e gli acquisti intra-UE oltre soglia da parte di amministrazioni identificate ai fini IVA. Per acquisti misti, la PA deve ripartire con criteri oggettivi la quota commerciale, soggetta a reverse charge, e quella istituzionale, soggetta a split payment. Sono escluse anche le prestazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte, le operazioni certificate con ricevuta/scontrino/fattura semplificata e le operazioni assoggettate a regimi speciali che escludono o disciplinano autonomamente l’IVA, come i regimi monofase, il regime del margine, le agenzie di viaggio, alcuni regimi forfetari e le attività di intrattenimento e spettacoli viaggianti.
Adempimenti dei fornitori e registrazione delle fatture
I fornitori devono emettere fattura ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. La circolare richiama anche l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica verso la PA, già vigente per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e, dal 31 marzo 2015, esteso ad altri enti pubblici nazionali e alle amministrazioni locali. Il fornitore resta comunque debitore dell’imposta verso l’Erario, ma non deve computare l’IVA indicata in fattura nella liquidazione periodica. La fattura va registrata nel registro vendite con annotazione separata dell’operazione, dell’aliquota e dell’imposta, senza confluirne nel debito periodico.
Esigibilità dell’imposta e opzione della PA
Per le operazioni soggette a split payment l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, con esclusione dell’esigibilità differita prevista dall’art. 6, quinto comma, secondo periodo, DPR 633/1972. Il fornitore non può quindi emettere fatture con esigibilità differita o immediata in deroga alla nuova disciplina. La PA può però optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura; in tal caso, il momento rilevante non è il pagamento ma la ricezione del documento. Per le fatture elettroniche, la ricevuta di consegna del Sistema di Interscambio è considerata sufficiente a dimostrare la ricezione da parte della PA.
Adempimenti delle PA soggetti passivi IVA
Quando la PA opera nell’esercizio di attività commerciale ed è soggetto passivo IVA, deve annotare le fatture nei registri IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esigibilità, con partecipazione dell’imposta alla liquidazione periodica del mese o trimestre di riferimento. La PA continua a registrare le fatture anche nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione. L’effetto pratico è che, in presenza di acquisti commerciali, la PA versa solo l’eventuale IVA non neutralizzata dalla detrazione o dalla compensazione interna con altri crediti IVA; il versamento avviene con i normali codici tributo e, se del caso, tramite F24 o F24EP.
Adempimenti delle PA non soggetti passivi e modalità di versamento
Per gli acquisti istituzionali non commerciali la PA versa l’IVA con scelta tra tre modalità: versamento cumulativo entro il 16 del mese successivo per tutte le fatture esigibili nel mese precedente, oppure versamenti distinti per giorno di esigibilità o per singola fattura, sempre entro il 16 del mese successivo. Il versamento avviene senza compensazione e con appositi codici tributo. Per le PA titolari di conti presso Banca d’Italia si usa F24 EP; per quelle autorizzate a conti presso banca convenzionata o Poste italiane si usa il versamento unificato ex art. 17 d.lgs. 241/1997; per le altre si versa all’entrata del bilancio dello Stato. Sono indicati i codici tributo 620E e 6040 e il capitolo 1203 del bilancio dello Stato per i versamenti di cui alla lettera c). La circolare ribadisce che non è consentita la compensazione orizzontale e che i modelli F24 EP devono essere addebitati solo su conti Banca d’Italia e trasmessi tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Regolarizzazione, note di variazione e casi particolari
Se la PA riceve una fattura irregolare, deve comunque versare l’imposta secondo le regole dello split payment e attivare la regolarizzazione ex art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997. Le note di variazione in aumento seguono sempre la disciplina dello split payment. Per le note di variazione in diminuzione riferite a fatture originarie emesse in split payment, il fornitore non può detrarre l’imposta corrispondente alla variazione, ma deve effettuare un’annotazione di rettifica senza effetti sulla liquidazione. La PA, se ha acquistato in ambito commerciale, registra la variazione nei registri vendite e acquisti per stornare il debito e rettificare la detrazione; se l’acquisto era istituzionale, il maggior versamento può essere scomputato dai successivi versamenti. Per fatture originarie anteriori all’entrata in vigore dello split payment, si applicano le regole ordinarie. La circolare disciplina anche l’ipotesi di fatture emesse erroneamente senza l’indicazione split payment dopo il 1° gennaio 2015 e quella inversa, in cui il fornitore ha erroneamente applicato lo split payment: in tali casi si procede con note di variazione e nuovo documento contabile o con correzione della rivalsa secondo le regole ordinarie.
Verifiche telematiche, DURC e crediti pignorati
Per la verifica preventiva dei pagamenti ex art. 48-bis DPR 602/1973, l’importo da considerare è il credito effettivamente spettante al fornitore; nel regime split payment la verifica si effettua sul corrispettivo al netto dell’IVA, e l’obbligo sorge solo se tale importo supera 10.000 euro. In tema di DURC negativo, l’intervento sostitutivo va avviato con riferimento all’imponibile della fattura, quindi senza IVA, poiché il credito effettivamente dovuto al fornitore è solo quello netto. Analogamente, per il pignoramento presso terzi, in presenza di PA terzo pignorato, il vincolo opera solo sul debito esigibile al netto dell’IVA.
Rimborsi IVA e priorità per i fornitori della PA
La circolare spiega che lo split payment genera per i fornitori un’eccedenza di IVA detraibile, che può rilevare ai fini dei rimborsi. La legge di stabilità 2015 ha modificato l’art. 30, secondo comma, lettera a), DPR 633/1972 includendo tra le operazioni rilevanti anche quelle ex art. 17-ter, così da consentire il calcolo del presupposto dell’aliquota media. Le operazioni split payment non costituiscono un autonomo presupposto di rimborso, ma concorrono al calcolo generale. Inoltre, l’art. 8 del DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 20 febbraio 2015, prevede il rimborso in via prioritaria per i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni verso PA, a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2015, nei limiti dell’imposta applicata alle operazioni split payment del periodo. La priorità si applica solo al presupposto dell’aliquota media; se il rimborso è chiesto per altri presupposti, resta possibile ma senza priorità. L’istruttoria è unica, mentre la liquidazione può avvenire in parte con priorità e in parte secondo l’ordine ordinario.
Efficacia temporale e regime transitorio
La disciplina si applica alle operazioni per le quali l’IVA diviene esigibile dal 1° gennaio 2015. Il decreto attuativo si applica alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015, la cui imposta diviene esigibile dalla stessa data. Restano fuori le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, anche se il pagamento è successivo: in tali casi continua ad applicarsi l’art. 6, quinto comma, secondo periodo, DPR 633/1972, e la PA deve corrispondere al fornitore imponibile e IVA. La circolare chiarisce inoltre un regime di semplificazione per note di variazione ricevute dopo il 1° gennaio 2015 riferite a fatture antecedenti al 1° gennaio 2015, consentendo l’applicazione dello split payment in tali casi.
Sanzioni e responsabilità
Se la fattura emessa nei confronti della PA non riporta l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. 471/1997, salvo che il fornitore abbia seguito le indicazioni della PA sulla sua riconducibilità nel perimetro della disciplina e l’imposta risulti comunque assolta, sia pure irregolarmente. Le PA sono responsabili del versamento dell’IVA all’Erario; l’omesso o tardivo versamento è sanzionato ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 e le somme possono essere recuperate mediante atto di recupero. È prevista la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare, in presenza di obiettive condizioni di incertezza e purché l’imposta sia stata assolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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