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Sentenza

Sentenza n. 3951/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - dell'elenco dei candidati identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale alla selezione per l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, collocati in ordine di voto riportato alla prova scritta e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni, pubblicato in data 07.12.2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento della ricorrente; - del giudizio di non idoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 20 ottobre 2022, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato - scorrimento”, definito “ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della medesima dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Giustizia amministrativa202215769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguenti atti di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco degli idonei lesivo dell'utile collocamento della candidata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo di non idoneità formulato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, gli atti e i verbali posti a fondamento del giudizio, le schede relative al colloquio collegiale e alla valutazione del perito selettore psicologo, l'eventuale provvedimento di esclusione e l'elenco dei candidati risultati idonei, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente all'udienza del 27 febbraio 2026. Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non possa decidere nel merito quando la parte, prima della rimessione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 16-quater d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79

    Individuato nell'epigrafe quale base normativa della procedura concorsuale per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.

  • art. 5, comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n. 129

    Richiamato nell'atto di non idoneità quale disposizione riferita al giudizio attitudinale definitivo e propedeutico all'esclusione dal concorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una dichiarazione univoca della parte ricorrente, resa prima della rimessione della causa in decisione, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla pronuncia impedisce al giudice di decidere il merito della controversia.
  • Quando l'interesse alla decisione viene meno in corso di causa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo, una volta instaurato, rimanga nella disponibilità della parte che lo ha promosso, la quale può determinare la definizione del giudizio dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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