Circolare numero 109 del 26-07-2019
Con la presente circolare vengono trattati gli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 sull’assegno di ricollocazione, estendendolo ai lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) tramite l’accordo di ricollocazione previsto dall’art. 24-bis del D.lgs. n. 148/2015. Vengono chiarite le condizioni per l’accesso alle misure agevolative per chi si rioccupa durante il servizio di assistenza intensiva, cioè la facilitazione fiscale e il bonus rioccupazione pari al 50% della CIGS residua. La circolare descrive inoltre il procedimento di erogazione del bonus da parte dell’INPS, la verifica dell’IBAN tramite modello SR185, il regime fiscale applicabile e le relative istruzioni contabili.
Assegno di ricollocazione per lavoratori in CIGS e bonus rioccupazione
Assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS e bonus rioccupazione
La circolare illustra l’assetto introdotto dalla legge di bilancio 2018 in materia di assegno di ricollocazione, con particolare riferimento alla sua estensione ai lavoratori destinatari di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L’intervento normativo, attuato mediante l’inserimento dell’art. 24-bis nel D.lgs. n. 148/2015, mira a favorire il reimpiego dei lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione o crisi aziendale e a ridurre gli esiti espulsivi della CIGS.
Quadro generale dell’assegno di ricollocazione
L’assegno di ricollocazione, introdotto originariamente dall’art. 23 del D.lgs. n. 150/2015, è una misura di politica attiva del lavoro consistente in una somma modulata in funzione del profilo di occupabilità e del tipo di contratto che determina l’esito occupazionale. L’importo varia da 250 euro a 5.000 euro e viene riconosciuto al soggetto erogatore del servizio soltanto al raggiungimento del risultato occupazionale.
In origine la misura era riservata ai disoccupati percettori di NASpI da almeno quattro mesi, con richiesta presentabile al Centro per l’Impiego o tramite il Sistema informativo unitario dell’ANPAL. Successivamente è stata estesa ai beneficiari del Reddito di Inclusione, e poi, dal D.L. n. 4/2019, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2021, con contestuale sospensione dell’assegno per i percettori NASpI da almeno quattro mesi fino alla medesima data.
Estensione ai lavoratori in CIGS: accordo di ricollocazione
La legge n. 205/2017 ha introdotto un’ulteriore ipotesi di accesso all’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS, attraverso l’accordo di ricollocazione. La misura si applica esclusivamente quando la procedura di consultazione sindacale ex art. 24 del D.lgs. n. 148/2015 si conclude con un accordo che prevede un piano di ricollocazione, nel quale siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio esubero.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale. L’assegno può essere utilizzato, durante il periodo di CIGS, per accedere a un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. La durata del servizio coincide di regola con quella della CIGS e non può essere inferiore a sei mesi; può essere prorogata di ulteriori dodici mesi se, alla scadenza del trattamento, non sia stato utilizzato l’intero importo dell’assegno.
Misure in favore di chi si rioccupa
La circolare evidenzia che, a beneficio del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il servizio intensivo e grazie allo stesso, il legislatore prevede due misure cumulative: la facilitazione fiscale e il bonus rioccupazione. Presupposto comune è che l’assunzione avvenga presso un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa originaria; in tal caso cessa il rapporto di lavoro con l’azienda ammessa alla CIGS.
Facilitazione fiscale
In base all’art. 24-bis, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015, le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro sono escluse dal reddito imponibile IRPEF entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Le somme eventualmente pattuite oltre tale limite restano imponibili secondo le regole ordinarie.
Ai fini del calcolo, il parametro è la retribuzione utile al TFR, secondo l’art. 2120 c.c., che comprende tutte le somme corrisposte o dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, con esclusione dei rimborsi spese. Restano ferme eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva sulla retribuzione utile al TFR.
Bonus rioccupazione: natura, misura e rapporti ammessi
L’art. 24-bis, comma 5, prevede un ulteriore contributo mensile, denominato “bonus rioccupazione”, pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore. Il bonus ha natura economica e si aggiunge alla facilitazione fiscale.
L’incentivo spetta solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, che può essere instaurato anche a tempo determinato o indeterminato, con orario part-time. Rientrano nell’ambito applicativo anche:
- le assunzioni in somministrazione;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in cooperativa in attuazione del vincolo associativo;
- i contratti di apprendistato, nel rispetto della disciplina del D.lgs. n. 81/2015.
Sono invece esclusi:
- il lavoro intermittente;
- il lavoro domestico.
Durata e quantificazione del bonus
Il bonus decorre dal giorno dell’assunzione e non può essere fruito oltre la durata del trattamento di CIGS residuo che sarebbe spettato al lavoratore. La durata va quindi determinata caso per caso, prendendo a riferimento la decorrenza iniziale della CIGS e sottraendo i periodi già fruiti.
Per la quantificazione, la circolare richiama il calcolo in base al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, applicando la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione della CIGS. A titolo esemplificativo, se il trattamento complessivo sarebbe durato 12 mesi e il lavoratore è rioccupato al quinto mese, il bonus si calcola sulla CIGS residua di 8 mesi, ossia sui 4 mesi ancora spettanti nella misura del 50%.
Il pagamento avviene in un’unica soluzione per l’importo complessivamente spettante.
Procedimento di accesso ed erogazione
Per il bonus non è prevista una domanda specifica da parte del lavoratore. L’INPS provvede al pagamento diretto sui conti correnti bancari o postali, libretti postali o carte prepagate i cui estremi siano stati comunicati all’ANPAL.
La gestione amministrativa si articola in due fasi:
- istruttoria per la verifica dei requisiti di accesso;
- pagamento diretto della prestazione.
In prima applicazione, le due fasi sono state accentrate presso la Sede di Ascoli Piceno. L’erogazione è subordinata alla verifica:
- dell’avvenuta assunzione del destinatario del bonus e della tipologia di rapporto instaurato;
- del rispetto della condizione relativa all’assenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti tra il nuovo datore di lavoro e l’impresa di provenienza.
Verifica dell’IBAN e modello SR185
I beneficiari, salvo che non abbiano già assolto l’adempimento in occasione di altre prestazioni a sostegno del reddito, devono trasmettere all’INPS il modello SR185, disponibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” del sito istituzionale. Il modello serve a verificare la corrispondenza tra l’IBAN comunicato all’ANPAL e la titolarità del conto cui l’IBAN si riferisce.
La Sede di Ascoli Piceno contatta gli interessati per comunicare l’ammissione all’incentivo e invitarli a presentare il modulo, che deve contenere:
- codice fiscale del richiedente;
- codice IBAN riferito al rapporto finanziario del destinatario;
- data, timbro e firma del funzionario dell’Ufficio postale o della banca competente.
La trasmissione può avvenire:
- via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
- via e-mail ordinaria a direzione.ascolipiceno@inps.it, allegando copia di un documento d’identità valido;
- con invio dell’originale alla Sede di Ascoli Piceno, allegando copia del documento d’identità valido.
Regime fiscale del bonus rioccupazione
Il bonus rioccupazione è imponibile ai fini IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’INPS, quale sostituto d’imposta, deve applicare le ritenute IRPEF, riconoscere le detrazioni spettanti, effettuare l’eventuale conguaglio di fine anno e rilasciare la Certificazione Unica.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce specifici conti per la rilevazione degli oneri e dei movimenti contabili connessi al bonus rioccupazione nell’ambito della GIAS, contabilità GAU:
- GAU30223, per l’onere relativo al pagamento diretto del bonus rioccupazione;
- GAU10223, per i debiti verso i beneficiari della prestazione.
La procedura informatica di liquidazione sarà adeguata per produrre le scritture contabili. I riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati al conto d’interferenza GPA55180; la chiusura avverrà tramite GPA10031 con il codice bilancio 3179, relativo alle somme non riscosse dai beneficiari.
Per i recuperi del bonus è istituito il conto GAU24223, con il codice bilancio 1156 per il recupero del bonus rioccupazione. Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiranno tramite GPA00032 nel conto GAU00030; il codice 1156 dovrà essere utilizzato anche per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri è demandata alla Direzione generale.
Punti principali
Estensione dell’assegno di ricollocazione ai lavoratori in CIGS
La legge n. 205/2017 ha inserito nel D.lgs. n. 148/2015 l’art. 24-bis, introducendo l’assegno di ricollocazione per i lavoratori ammessi alla CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, purché la consultazione sindacale si concluda con un accordo di ricollocazione che individui ambiti aziendali e profili a rischio esubero. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, i lavoratori possono chiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno, da utilizzare durante la CIGS per un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di nuova occupazione.
Facilitazione fiscale per il lavoratore rioccupato
Se il lavoratore cassaintegrato viene assunto durante il servizio intensivo e il nuovo datore di lavoro non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del precedente, le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro sono esenti da IRPEF fino a un massimo di 9 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR. Le ulteriori somme eventualmente pattuite restano soggette a tassazione ordinaria.
Bonus rioccupazione e rapporti di lavoro ammessi
Il comma 5 dell’art. 24-bis prevede, oltre alla facilitazione fiscale, un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore avrebbe ancora percepito. Il bonus spetta per rapporti di lavoro subordinato, anche part-time, a tempo indeterminato o determinato, comprese somministrazione, assunzioni in cooperativa in attuazione del vincolo associativo e apprendistato; sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente e il lavoro domestico.
Durata, calcolo ed erogazione del bonus
Il bonus decorre dalla data di assunzione e non può superare la durata residua della CIGS che sarebbe spettata al lavoratore, calcolata in base al periodo residuo del programma di riorganizzazione o crisi e alla percentuale media di ore integrate fruita. Il pagamento è effettuato in un’unica soluzione dall’INPS, senza necessità di una domanda specifica da parte dell’interessato.
Procedura amministrativa e verifica IBAN
L’INPS eroga il bonus previa verifica dell’avvenuta assunzione, della tipologia contrattuale e dell’assenza di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari tra vecchia e nuova impresa. Per la corretta liquidazione è necessario che il beneficiario trasmetta il modello SR185, utile a verificare la corrispondenza tra l’IBAN comunicato all’ANPAL e la titolarità del conto; il modulo può essere inviato via PEC, posta elettronica ordinaria con documento d’identità, oppure in originale alla Sede di Ascoli Piceno.
Regime fiscale e istruzioni contabili
Il bonus rioccupazione è imponibile ai fini IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente; l’INPS opera le ritenute, applica le detrazioni e rilascia la Certificazione Unica. La circolare istituisce inoltre specifici conti contabili per la rilevazione dell’onere, dei debiti, dei recuperi e dei riaccrediti relativi al bonus rioccupazione nell’ambito della gestione GAU.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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