Sentenza del 23/01/2018 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Ricorso - Mancata indicazione nella ricevuta di spedizione della raccomandata del nome del ricorrente - Nullità - Indicazione dello studio legale del ricorrente - Non sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione del ricorso è stata dichiarata nulla. L'indicazione dello studio legale nella ricevuta di spedizione non è stata considerata idonea a sanare la mancata indicazione del nome del ricorrente. La decisione si conforma al principio espresso da Cassazione, sentenza n. 627/2008.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso effettuata tramite raccomandata. Nella ricevuta di spedizione non era indicato il nome del ricorrente, ma soltanto lo studio legale che lo assisteva. Tale indicazione è stata ritenuta insufficiente, perché riferibile allo studio legale e non direttamente al soggetto ricorrente. La notificazione, pertanto, non consentiva di collegare con certezza l'atto al ricorrente.
Norme richiamate
Art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina le modalità delle notificazioni nel processo tributario. La notificazione deve consentire di identificare con certezza il destinatario o il soggetto cui l'atto si riferisce; la sola indicazione dello studio legale non è sufficiente a identificare il ricorrente.
Cassazione, sentenza n. 627/2008
È richiamato il principio secondo cui la mancata indicazione del nome del ricorrente nella ricevuta di spedizione determina la nullità della notificazione quando l'indicazione dello studio legale non consente di riferire l'atto direttamente al ricorrente.
Massime di principio
- Nelle notificazioni effettuate tramite raccomandata, la ricevuta di spedizione deve contenere elementi sufficienti a identificare chiaramente la parte cui l'atto si riferisce.
- L'indicazione del solo studio legale o del difensore non equivale necessariamente all'indicazione del ricorrente e può determinare la nullità della notificazione.
- Prima di spedire un atto processuale è opportuno verificare che il nominativo della parte sia riportato anche sulla ricevuta o sui dati della spedizione, oltre che sull'atto notificato.
- La validità della notificazione dipende dalla concreta possibilità di collegare senza ambiguità la spedizione al ricorrente; l'identificazione del solo intermediario professionale può non essere sufficiente.
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