Cassazione Penale, Sentenza n. 3777/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il concorso nell'omicidio di Marincolo Francesco (capo a) e per il capo b) riqualificato in lesioni: contestavano vizi di motivazione e di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (soprattutto Lamanna e Foggetti), la mancata risposta a specifiche doglianze difensive, la possibile inutilizzabilità o inaffidabilità di talune dichiarazioni, l'omessa considerazione di elementi di prova e, per alcuni, la prescrizione del reato di cui al capo b) come riqualificato in secondo grado; veniva altresì dedotta la errata negazione delle attenuanti generiche e contestata la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto in parte i ricorsi: ha dichiarato estinto per prescrizione, e quindi ha annullato senza rinvio, il capo b) così come riqualificato in lesioni per tutti i ricorrenti. Ha invece ritenuto fondati i ricorsi di Abruzzese Giovanni e Attanasio Mario quanto alla responsabilità per il capo a) (omicidio): la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro per carenza motivazionale sulla valutazione delle dichiarazioni di Lamanna e Foggetti e sull'assenza di prova di resistenza. I ricorsi di Miceli Umile, Foggetti Adolfo e Lamanna Daniele sono stati in gran parte respinti: la posizione di Miceli è stata confermata (condanna mantenuta) in relazione al capo a) per la convergenza probatoria ritenuta solida; per Lamanna e Foggetti la cancellazione del capo b) ha comportato la rideterminazione della pena in anni 7 e mesi 4 di reclusione ciascuno (riduzione dall'entità precedentemente inflitta). Sono inoltre dichiarati inammissibili o assorbiti altri motivi di ricorso non decisivi.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina il valore probatorio delle dichiarazioni (in particolare della chiamata in correità): la testimonianza del collaboratore necessita di "altri elementi di prova" che ne confermino l'attendibilità; tali elementi possono essere diretti, indiretti o di mera verosimiglianza ma devono avere autonoma consistenza e pertinenza rispetto ai fatti contestati
art. 533 cod. proc. pen.
Impone al giudice il dovere di una motivazione completa e persuasiva; la Cassazione verifica se la sentenza di merito abbia assolto tale obbligo, specialmente quando la condanna si fonda su dichiarazioni non autosufficienti
art. 603 cod. proc. pen.
Riferito come strumento per l'eventuale approfondimento istruttorio (poteri del giudice d'appello o del giudice del rinvio) quando emergano lacune probatorie che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti
normativa sulla prescrizione (disciplina anteriore alle modifiche del 2005)
La Cassazione ha applicato la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto (2004) ritenendo estinto per prescrizione il reato riclassificato al capo b); la prescrizione può operare anche dopo la riqualificazione del reato in grado di giudizio successivo
art. 141-bis cod. proc. pen. / art. 106 comma 4-bis cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di principio per il contesto normativo che delimita aspetti procedurali e di tutela del contraddittorio nella valutazione delle collaborazioni, utili a evidenziare il rischio di circolarità tra fonti interne al circuito criminale
Massime di principio
- Quando la condanna poggia principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve motivare in modo dettagliato la verifica di attendibilità (coerenza, costanza, autonomia genetica delle fonti) e indicare i 'altri elementi di prova' che confermano quelle dichiarazioni; omissioni su questi punti possono portare all'annullamento.
- Non ogni elemento che rende possibile una fatto è un riscontro ai sensi dell'art. 192: i riscontri devono avere autonoma consistenza e pertinenza col fatto contestato (possono essere diretti o indiretti, ma devono essere concretamente collegabili alla narrazione).
- La riqualificazione di un capo di imputazione in sede d'appello può determinare la prescrizione se, secondo le regole vigenti al tempo del fatto, il termine si è estinto; la prescrizione opera anche se accertata in sede di impugnazione di secondo grado e comporta annullamento senza rinvio del relativo capo.
- In caso di contraddizioni significative tra le versioni di più collaboratori quando tali contraddizioni riguardano atti propri dei dichiarante (cioè la loro condotta diretta), il giudice deve svolgere un approfondimento istruttorio e giustificare in concreto perché tali divergenze non compromettono la credibilità complessiva.
- Se una parte del provvedimento viene annullata (es. per prescrizione o per vizio di motivazione), il giudice di rinvio deve ridefinire la posizione soggettiva e la determinazione della pena in relazione alle parti rimaste valide, con possibile ricalcolo della pena e degli aumenti/attenuanti conseguenti.
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