Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10323/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1625/2024, pubblicata in data 26/09/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 1121/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202515215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da sentenza del giudice ordinario sul diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nel corso del giudizio ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo l'intervenuto pagamento delle somme spettanti, nonché la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR adito ha rilevato d'ufficio il problema di competenza, poiché l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza; la controversia è stata inoltre ritenuta soggetta a competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta competente per il giudizio di ottemperanza. Il giudice ha applicato l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario si propone davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, coordinandolo con l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata. Poiché l'incompetenza impediva di decidere anche sulla richiesta di cessazione della materia del contendere e sulle spese secondo la soccombenza virtuale, tali questioni sono state rimesse al giudice competente. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR Latina nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase davanti al giudice incompetente sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Individua il TAR competente per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 47 c.p.a.

    Rileva nella ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo del TAR e la relativa sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • Quando la controversia di ottemperanza rientra nell'ambito dell'art. 113 c.p.a., la competenza territoriale individuata dalla disposizione è inderogabile e deve essere coordinata con la ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata del TAR prevista dall'art. 47 c.p.a.
  • Il giudice amministrativo dichiarato incompetente non può pronunciarsi sulle domande accessorie o consequenziali, comprese la cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale; tali questioni devono essere esaminate dal giudice competente.
  • La dichiarazione di incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.