Cassazione Civile, Ordinanza n. 18865/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'interessato aveva chiesto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio già intestato alla madre, deceduta nel 1996, opponendosi all'ordinanza di sgombero emessa dal Comune che lo qualificava come occupante sine titulo. I giudici di merito hanno negato il subentro ritenendo ostativa la circostanza che egli avesse ceduto di fatto a terzi, fin dagli anni '90, un diverso alloggio popolare di cui risultava ancora assegnatario e nel quale manteneva la residenza almeno fino al 2011. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ricondotto tale situazione all'ipotesi ostativa di cui all'art. 2, lett. f), l.r. Campania n. 18/1997, sostenendo di non avere abbandonato l'altro alloggio ma di essersi trasferito per la crisi coniugale; 2) violazione di legge per avere la Corte d'appello escluso un diritto al subentro fondato direttamente sugli artt. 3 e 47 Cost., assumendo che ciò sovvertisse la gerarchia delle fonti e il diritto all'abitazione; 3) violazione di legge in tema di spese, per il mancato esercizio del potere di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito, che si era conformata a un orientamento consolidato secondo cui, in materia di edilizia popolare pubblica, l'abbandono dell'immobile da parte dell'assegnatario rileva oggettivamente come causa ostativa/revocativa, anche se motivato da ragioni di vita o di lavoro e anche senza animus derelinquendi. Sul secondo motivo ha osservato che, in presenza di una disciplina legislativa specifica che conduce a negare il subentro, la Costituzione non può essere invocata come fondamento diretto del diritto senza previamente sollevare questione di legittimità costituzionale della norma applicata; tale questione non era stata neppure prospettata. Sul terzo motivo ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, lett. f), l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18
"avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice"
L'abbandono/cessione di fatto dell'alloggio popolare assegnato integra una causa ostativa al subentro nell'assegnazione dell'alloggio dell'originario assegnatario deceduto.
art. 14, l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18
Richiamato nel combinato disposto applicato dalla Corte d'appello per negare il subentro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi; la mera contrapposizione di una diversa tesi lo rende inammissibile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si è conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
artt. 3 e 47 Cost.
Non possono essere invocati come fondamento diretto del diritto al subentro in presenza di una disciplina legislativa specifica sfavorevole, senza una previa questione di legittimità costituzionale.
artt. 134, 136-137 Cost.
Richiamati per affermare che il superamento della disciplina legislativa mediante parametro costituzionale presuppone il controllo di costituzionalità.
art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1
Norma richiamata in relazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87
Norma richiamata in relazione alla necessità del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di integrale rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, l'abbandono dell'alloggio assegnato può avere rilevanza oggettiva come causa ostativa o revocativa dell'assegnazione, indipendentemente dalle ragioni soggettive che lo abbiano determinato e senza necessità di dimostrare l'intenzione di dismettere definitivamente il bene.
- Quando una disciplina legislativa specifica regola in modo compiuto i presupposti di un diritto, il giudice non può riconoscerlo direttamente sulla sola base dei parametri costituzionali se la norma applicabile conduce a escluderlo; occorre, se del caso, attivare il giudizio incidentale di costituzionalità.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione della propria tesi, senza censurare gli argomenti decisivi della decisione, integra inammissibilità.
- La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione, salvo violazione del principio che esclude la loro posta a carico della parte vittoriosa.
- In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzione originaria e definitiva prevista dalla legge.
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