Cassazione Penale, Sentenza n. 8930/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura era formulata in modo generico e priva dell'indicazione puntuale degli elementi di prova desunti dagli atti che avrebbero giustificato assoluzione o proscioglimento. Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 494 c.p. per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente lamentava l'omesso esame di elementi di prova che avrebbero dovuto determinare la sua assoluzione ovvero la declaratoria di improcedibilità dei reati; chiedeva inoltre la riammissione in termini per la proposizione del ricorso per una presunta causa di forza maggiore collegata al mancato recepimento materiale del documento sentenza
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
La norma è richiamata per indicare il reato contestato al ricorrente; non risulta una specifica interpretazione estesa della norma nel testo della decisione
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: non è sufficiente una deduzione generica di mancato esame di prove; vanno individuati chiaramente gli elementi probatori e spiegato in che modo avrebbero inciso sulla decisione impugnata
- La dichiarazione di inammissibilità viene pronunciata quando il ricorso non consente alla Corte di verificare nello specifico la fondatezza della doglianza per carenza di concretezza e riferimento agli atti
- La richiesta di riammissione in termini per 'cause di forza maggiore' richiede una prova documentata e circostanziata della causa impeditiva; affermazioni generiche sul mancato ricevimento di documenti difficilmente sono sufficienti
- Quando una decisione di merito dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il ricorrente che voglia ottenere un diverso risultato deve mostrare quali vizi procedurali o valutazioni probatorie specifiche siano state operate in modo errato
- La condanna alle spese e l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende sono conseguenze previste quando il ricorso è dichiarato inammissibile e configurano un rischio processuale rilevante nel valutare la proposizione di impugnazioni infondate o generiche
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