Cassazione Penale, Sentenza n. 00119/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ledda era stato condannato per lavori edilizi realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia e per avere proseguito i lavori nonostante l'ordine comunale di sospensione. In cassazione contestava, tra l'altro: l'esistenza e l'efficacia di una SCIA in sanatoria per alcune difformità; la possibilità di sanare tramite SCIA varianti non sostanziali e talune difformità di volumi/superfici (richiamando DPR 380/01, art.22, artt. relativi a sanatorie e tolleranze introdotte con decreto 69/2024); la non computabilità di alcuni volumi del piano interrato; l'assenza dell'elemento soggettivo; la prescrizione rispetto alla data di imputazione e la mancata contestazione di una ripresa dei lavori; l'errata esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena; l'illegittimità dell'ordine di demolizione sulle opere ritenute conformi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'opera va valutata unitariamente e risultava totalmente difforme al permesso (aumento di volume, superficie, piano seminterrato posizionato sopra il piano di campagna, verande, infissi, violazione delle distanze e mutamento d'uso da deposito/ripostiglio a residenziale). Ha ritenuto irrilevante la valutazione parcellizzata delle singole opere e ha escluso che la SCIA potesse sanare il mutamento d'uso e la totale difformità complessiva. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi su elemento soggettivo e prescrizione (applicazione delle regole di sospensione della prescrizione per il periodo contestato). Ha confermato l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale per la pervicacia nella violazione dell'ordine di sospensione. Ha ritenuto legittima la demolizione. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 31; art. 22; art. 36-bis; art. 34-bis; art. 37 comma 6
Art.31 definisce la 'totale difformità' e consente la valutazione dell'opera nel suo complesso; art.22 richiamata circa possibilità di SCIA per alcune modifiche non essenziali; artt. su sanatorie e tolleranze (36-bis, 34-bis e novità richiamate) non sono idonei a sanare un'opera che costituisce totale difformità e mutamento di uso non autorizzato; art.37 comma 6 richiamato dalla difesa ma la mancata presentazione di SCIA non esclude in astratto la rilevanza penale ove sussista totale difformità e mutamento d'uso.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
La norma non abroga la disciplina sanzionatoria del DPR 380/01: la mera richiamata disciplina amministrativa non impedisce l'applicabilità delle sanzioni penali quando sussiste totale difformità.
Legge regionale (l.r.) 23/1985 (Regolazione urbanistica regionale)
art. 7-ter comma 2 (modificato dalla legge regionale 11/2017)
Prevede che varianti non sostanziali possano essere oggetto di SCIA; tuttavia, tale rimedio amministrativo non è efficace quando l'intervento nel suo complesso configura totale difformità e mutamento d'uso non consentito.
Codice penale
art. 159 c.p. (sospensione del corso della prescrizione)
Richiamata per spiegare l'applicazione delle regole di sospensione della prescrizione in relazione alle riforme normative (notando che per i fatti nel periodo rilevante si applicano le specifiche discipline temporali).
Legge n. 103/2017; Legge n. 3/2019; Legge n. 134/2021
Richiamate in tema di disciplina della sospensione della prescrizione e del loro ambito temporale di applicazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina vigente per il periodo dei fatti (cd. riforma Orlando e successive modifiche) e dunque la non maturazione della prescrizione.
Decreto-legge 69/2024 (richiamato dalla difesa)
Invocato dalla difesa per nuove tolleranze e regole su difformità parziali; la Corte ha ritenuto che eventuali novità normative e meccanismi di sanatoria non operino per giustificare interventi che integrano una totale difformità e un mutamento d'uso non autorizzato.
Codice di procedura penale
Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in ordine ai criteri per l'imposizione della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che il ricorso non sia stato proposto in colpa e ha comunque disposto il versamento equitativo di €3.000,00.
Massime di principio
- La valutazione di abusi edilizi va fatta sull'opera nel suo complesso: non è decisiva la presunta liceità di singoli interventi se, considerati unitariamente, determinano una totale difformità o un mutamento d'uso non autorizzato.
- Una SCIA (anche se presentata) o altri rimedi amministrativi non sanano una totale difformità o un mutamento d'uso che incide sull'assetto urbanistico: tali casi restano rilevanti penalmente e non vengono ricomposti automaticamente da sanatorie parziali.
- La prosecuzione dei lavori nonostante un ordine di sospensione aggrava la posizione dell'esecutore e può escludere benefici penali (es. sospensione condizionale della pena) per la pervicacia nella violazione.
- Questioni tecniche come distanze, volumi e il computo di piani vanno valutate unitariamente nel contesto del risultato finale: riduzioni/formule tecniche non necessariamente neutralizzano la configurazione di un organismo edilizio nuovo.
- La prescrizione va valutata alla luce delle norme temporali vigenti per il periodo di commissione del reato (complesse riforme legislative possono determinare regole diverse a seconda delle date dei fatti).
- L'ordine di demolizione è legittimo quando l'opera è ritenuta totalmente difforme e il mutamento d'uso è non autorizzato; la sola modifica d'uso o l'intenzione di diverso utilizzo non impedisce la demolizione se l'intervento è abusivo.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammesso un nuovo giudizio di merito: censure meramente riconsiderative dei fatti e delle prove sono inammissibili se mirano a riformare la valutazione unitaria effettuata dai giudici di merito.
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