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Sentenza

Sentenza n. 15971/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della determina di approvazione finale delle graduatorie MIMIT del 6 luglio 2023 per la erogazione di misure economiche compensative ex art. 28 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito in legge 21 settembre 2022, n.142, dei relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202312819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione finale della graduatoria per l’erogazione delle misure economiche compensative, nella quale il Comune di Vallecorsa non è stato inserito tra i beneficiari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva presentato il 28 febbraio 2023 domanda per ottenere le misure economiche compensative destinate agli interventi infrastrutturali necessari alla ricezione del segnale televisivo in conseguenza del passaggio alla tecnica digitale DVB-T2. Impugnata la determina ministeriale del 6 luglio 2023 di approvazione delle graduatorie, ha dedotto: difetto di motivazione dell’esclusione; mancata comunicazione dell’esclusione e mancata attivazione del soccorso istruttorio; possesso di tutti i requisiti per l’assegnazione delle risorse. Il Ministero ha contestato la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il ricorso è respinto. Le doglianze sulla mancata comunicazione e sull’omesso soccorso istruttorio sono infondate, poiché il Ministero, con PEC del 19 aprile 2023, aveva richiesto al Comune la documentazione mancante e assegnato termine fino al 26 aprile 2023 per trasmetterla, senza ricevere risposta. La documentazione richiesta a pena di esclusione dall’art. 3 del decreto ministeriale era l’autorizzazione a trasmettere prevista dall’art. 27 del d.lgs. 208/2021; il Comune aveva invece prodotto un’autorizzazione diversa, prevista dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. 177/2005, e non ha depositato quella corretta neppure in giudizio. È infondata anche la censura di difetto di motivazione: secondo il TAR, non occorre una motivazione espressa dell’esclusione nel provvedimento di approvazione delle graduatorie e, comunque, le ragioni risultavano dalla richiesta di integrazione documentale e dalla mancata produzione dell’atto nel termine assegnato. Le spese della fase di merito sono compensate, essendo stata ritenuta sufficiente la condanna già intervenuta in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 13 dicembre 2022

    Le doglianze sollevate dalla ricorrente circa la mancata comunicazione di esclusione dal procedimento e circa la mancata attivazione del soccorso istruttorio sono dunque destituite di fondamento.

    La documentazione indicata dal decreto ministeriale come necessaria a pena di esclusione poteva essere richiesta in integrazione mediante soccorso istruttorio; nel caso concreto il Comune, pur invitato a trasmetterla entro il termine assegnato, non lo ha fatto.

  • art. 27 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208

    Peraltro, anche nell’ambito dell’odierno giudizio l’autorizzazione a trasmettere non è stata depositata, comparendo, fra gli allegati alla domanda di partecipazione del procedimento in oggetto, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, co.1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e non l’autorizzazione prevista dall’art. 27 del d.lgs. 8 novembre del 2021, n. 208, richiesta a pena di esclusione dall’art. 3 del bando.

    Per accedere alle misure era necessaria l’autorizzazione a trasmettere prevista dall’art. 27 del d.lgs. 208/2021; la produzione di un’autorizzazione diversa non soddisfa il requisito richiesto a pena di esclusione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina di una procedura di finanziamento richiede, a pena di esclusione, una specifica autorizzazione, la produzione di un titolo diverso non soddisfa il requisito, anche se riferito alla medesima attività.
  • Se l’amministrazione invita il partecipante a integrare la documentazione mancante, indicando il documento richiesto e un termine per produrlo, e l’interessato non risponde, non è fondata la censura di omesso soccorso istruttorio.
  • L’esclusione dalla graduatoria può risultare motivata dalla richiesta di integrazione documentale e dalla mancata produzione, entro il termine assegnato, del documento prescritto; secondo la decisione, non è comunque necessaria una motivazione espressa dell’esclusione nel provvedimento di approvazione delle graduatorie.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di motivazione

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