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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 571 del 09 aprile 2026, della proposta di determinazione dirigenziale n. 614 del 07 aprile 2026, notificata il 05.05.26 al ricorrente con protocollo di uscita n. 34771/2026 del 05.05.2026; - di ogni altro provvedimento/ atto connesso, antecedente e/o conseguenziale ai provvedimenti di cui sopra, ancorchè non notificati e/o non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca del contributo aggiuntivo per le spese di gestione del consorzio e di recupero dell’acconto di € 3.140,01, oltre € 950,07 per interessi legali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Foligno ha revocato il contributo per le spese di gestione concesso nel 2006 e ha disposto il recupero dell’acconto di € 3.140,01, maggiorato di € 950,07 per interessi, per mancata rendicontazione entro il termine previsto dalla legge regionale. Il Consorzio aveva prodotto documenti di spesa nel 2007 e ulteriore rendicontazione nel 2017, nel 2019 e nel 2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina speciale sui contributi post-sisma, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento, sostenendo che l’amministrazione non avesse indicato le irregolarità documentali e avesse richiesto quietanze non previste dalla normativa; ha inoltre invocato l’affidamento ingenerato dall’erogazione dell’acconto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e non aggravamento, deducendo che il Comune non avesse valutato la documentazione già trasmessa e che la revoca, intervenuta a distanza di circa vent’anni dalla concessione, avesse leso il suo affidamento. In sede processuale il Collegio ha prospettato il difetto di giurisdizione; il Consorzio ha sostenuto la giurisdizione amministrativa richiamando l’avvertenza sull’impugnazione contenuta nell’atto e la natura discrezionale della revoca.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i due motivi di annullamento. Ha ritenuto che il provvedimento non esercitasse una discrezionalità di concessione o revoca, ma prendesse atto del mancato rispetto di una condizione legale per il definitivo conseguimento del contributo: la rendicontazione delle spese. Poiché la revoca e il recupero conseguivano all’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi collegati a un contributo già concesso e parzialmente erogato, la controversia riguardava diritti soggettivi e obblighi e spettava al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto dinanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso il Tribunale ordinario competente per territorio entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, co. 2, cod. proc. amm.).

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 60 c.p.a.

    Preliminarmente, si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.

    La controversia, matura per la decisione e priva di cause ostative, può essere definita con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare.

  • art. 6, commi 3 e 4, l.r. Umbria n. 1/2017

    Il provvedimento impugnato opera una revoca del contributo per le spese di gestione del Consorzio per la “mancata rendicontazione delle spese di gestione entro il termine perentorio di cui al comma 4” della L.R. n. 1/17, ovvero si limita a prendere atto della mancanza di una delle condizioni previste dalla legge per il definitivo conseguimento della provvidenza, senza spedita di alcun potere discrezionale.

    Il mancato rispetto del termine legale per la rendicontazione costituisce il presupposto per la revoca e il recupero, come conseguenza dell’assenza di una condizione prevista per il definitivo conseguimento del contributo, senza esercizio di discrezionalità.

  • Allegato B, lettera b), punto 6, D.G.R. Umbria n. 550/1990

    Infatti la lettera b) punto 6 dell’Allegato B) alla DGR Umbria n. 550 del 1990 precisa che “Le erogazioni delle rate di contributo successive alla prima vengono effettuate previa presentazione da parte del Presidente pro tempore del Consorzio della contabilità delle spese sostenute a copertura degli importi precedentemente erogati, debitamente approvata dalla assemblea dei consorziati. La rata a saldo è erogata alla ultimazione dei lavori dietro presentazione, unitamente alla documentazione di rendicontazione dei lavori, della rendicontazione finale delle spese sostenute dal Consorzio debitamente approvata”.

    La liquidazione delle rate successive al primo acconto e del saldo è subordinata alla presentazione della contabilità e della rendicontazione finale delle spese sostenute, debitamente approvate dall’assemblea dei consorziati.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi o sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il beneficio sia già stato concesso e parzialmente erogato e l’amministrazione disponga la revoca o il recupero per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi di rendicontazione o ad altre condizioni legali di erogazione, senza esercitare discrezionalità valutativa.
  • Quando la legge predetermina puntualmente i presupposti per conseguire un contributo e all’amministrazione affida soltanto il controllo sulla loro sussistenza, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo; diverso è il caso in cui l’amministrazione debba valutare discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.
  • La rendicontazione delle spese, se prevista dalla disciplina del contributo come condizione per le erogazioni successive o per il saldo, costituisce un obbligo del beneficiario la cui inosservanza può impedire la liquidazione del saldo e giustificare il recupero delle somme già anticipate.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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