Cassazione Penale, Sentenza n. 14819/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/07/2022 con la quale la Corte d'appello di Catania aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Garozzo. L'incidente mirava alla rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania il 22/06/2022, che aveva quantificato il trattamento sanzionatorio in trent'anni di reclusione mediante il criterio dei cumuli parziali progressivi (con individuazione dell'inizio dell'esecuzione il 23/11/1992 e della cessazione il 19/10/2037). Il ricorrente deduceva (i) che la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., posto che la questione non era incontroversa; e (ii) che il provvedimento era carente di adeguata motivazione circa il rifiuto di rideterminare il cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (richiamando peraltro una incongruenza nominale nel testo di rito) ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo il secondo. Ha affermato che l'art. 666 c.p.p. prevede in via ordinaria la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con le parti e che la procedura "de plano" prevista dal comma 2 può essere usata soltanto quando l'istanza costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata o sia manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge, senza necessità di accertamenti di tipo cognitivo o valutazioni discrezionali. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva deciso de plano al di fuori di tali ipotesi, sicché la mancanza del contraddittorio ha determinato una nullità assoluta dell'ordinanza (richiamando gli artt. 178 e 179 c.p.p.). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
Procedura de plano ammessa quando l'istanza "costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata" ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge"
La Corte interpreta la norma nel senso che il decreto di inammissibilità pronunciato de plano è legittimo solo se l'istanza manca dei requisiti posti direttamente dalla legge e la constatazione di tale mancanza non richiede accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali; altrimenti è necessario fissare l'udienza e instaurare il contraddittorio
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Gli articoli sono richiamati per affermare che la mancata instaurazione del contraddittorio, quando invece necessaria, determina la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018 (Focoso)
"il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso 'de plano'... soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali"
La sentenza viene richiamata come principio illuminante; la Corte di cassazione applica questo precedente per stabilire i limiti della procedura de plano e per valutare la necessità del contraddittorio nel caso concreto
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è lecita solo quando l'istanza sia mera riproposizione di domanda già decisa o manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge, senza necessità di approfondimenti o valutazioni discrezionali
- Se la controversia richiede accertamenti cognitivi o valutazioni interpretative (es. questioni complesse di cumulo delle pene e calcolo dell'esecuzione), il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza in camera di consiglio e garantire il contraddittorio tra le parti
- La mancata instaurazione del contraddittorio quando necessario determina nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (artt. 178 e 179 c.p.p.)
- Nei casi di impugnazione di provvedimenti di cumulo emessi da uffici quali la Procura generale, se emergono questioni interpretative non pacifiche circa il calcolo delle pene (ad es. cumuli parziali progressivi), è opportuno che il giudice proceda a un esame dibattimentale per consentire alle parti di confrontarsi e consentire una motivazione adeguata
- Difensori e parti devono sollecitare espressamente la fissazione dell'udienza quando la questione sollevata non è manifestamente infondata, evidenziando gli aspetti di fatto e di diritto che richiedono un accertamento plenario
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