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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38397/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Luca impugnava la condanna per diffamazione (art. 595, terzo comma, c.p., e art. 13 legge n.48/1947 - come indicato nei provvedimenti) sostenendo: 1) violazione dell'art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio del diritto di cronaca) per carenza di valutazione della continenza e del requisito della veridicità, poiché l'articolo riportava fatti supportati da un esposto e da una condanna della Corte dei conti; 2) mancata assunzione di prova decisiva e motivazione illogica per non aver acquisito, su richiesta, l'esposto e i certificati delle pendenze giudiziarie della persona offesa, elementi che la difesa riteneva decisivi per provare la verità e la pertinenza della notizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: la sentenza di merito ha valutato l'articolo nella sua globalità e ha escluso la scriminante del diritto di cronaca perché mancanti i requisiti della verità e della continenza, evidenziando molteplici affermazioni non corrispondenti al vero e toni offensivi. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico e infondato: la richiesta di acquisizione di prove in appello non era stata svolta con l'onere richiesto per mostrare l'assoluta indispensabilità e inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva può essere impugnata solo se il mezzo era stato chiesto ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; in ogni caso il giudice d'appello ha discrezionalità ristretta ma legittima nella rinnovazione dell'istruttoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595, terzo comma, cod. pen.

    Norma che punisce la diffamazione a mezzo stampa; nella sentenza è stata applicata per affermare la responsabilità penale dell'autore dell'articolo in ragione del contenuto lesivo della reputazione.

  • art. 51 cod. pen.

    Esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e critica: la Corte ha richiamato i requisiti necessari (verità del fatto storico e continenza espositiva) e ha escluso l'applicabilità dell'esimente perché mancanti tali requisiti.

  • art. 13 legge 48/1947

    Norma richiamata in relazione alla stampa; la citazione è formale nella contestazione dei reati a mezzo stampa e inserita negli atti di merito.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (formalità dell'impugnazione)

    Richiamati per il principio della specificità dei motivi d'impugnazione; la cassazione ha ritenuto generiche le doglianze del ricorrente e inadeguata la specificazione dei motivi.

  • art. 603 c.p.p. e comma 3

    Disposizione sull'assunzione d'ufficio di mezzi di prova in appello: la Corte richiama che il potere d'ufficio è limitato e richiede l'assoluta indispensabilità del mezzo istruttorio, onere che la difesa non ha soddisfatto.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Regola sulle richieste di mezzi di prova: la mancata assunzione di prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se il mezzo era stato richiesto nei modi previsti (art. 495, comma 2); qui la difesa aveva chiesto l'intervento discrezionale del giudice d'appello e non aveva adempiuto all'onere richiesto.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Motivo di impugnazione relativo alla 'mancata assunzione di una prova decisiva'; la Corte osserva i limiti di applicazione quando la prova non era stata richiesta secondo le norme previste.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende), applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In materia di presunta diffamazione a mezzo stampa la scriminante del diritto di cronaca richiede la verifica della verità del fatto storico e della continenza espositiva: entrambe sono condizioni essenziali e la loro mancanza esclude l'esimente.
  • Il contenuto dell'articolo va valutato nella sua globalità; la preesistenza di elementi che ledono la reputazione della persona non esclude automaticamente la rilevanza penale di ulteriori espressioni offensive.
  • In sede di appello la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: la parte che chiede acquisizioni d'ufficio deve dimostrare l'assoluta indispensabilità della prova; il potere discrezionale del giudice d'appello è quindi limitato e rigoroso.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e ben articolati; ragioni generiche o insufficientemente fondate sono dichiarate inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni.
  • La mancata assunzione di una prova può essere censurata in cassazione solo se era stata richiesta nei modi e nei termini previsti dal codice (art. 495 c.p.p. e con adeguata dimostrazione della sua decisività).
  • Chi esercita attività giornalistica deve bilanciare il diritto di informare con il dovere di verificare i fatti e usare un linguaggio contenuto: epiteti offensivi e attacchi personali compromettono la legittimità della critica.

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