Sentenza n. 15027/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0303979/2023 del 18 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 3 novembre 2023, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico proposto dall’interessato, poiché infondato, con conseguente rideterminazione delle patologie e conseguente attribuzione dell’equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico e precedente determina di diniego dell’accertamento dell’aggravamento di patologie dipendenti da causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico avverso la determina con cui era stata respinta la domanda di aggravamento, presentata ai fini della revisione dell’equo indennizzo, relativa a una patologia gastrica e a una patologia vertebrale, entrambe precedentemente ascritte alla Tabella B. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la contraddittorietà tra gli accertamenti sanitari e le conclusioni della Commissione medica ospedaliera, l’omessa valutazione della documentazione sanitaria prodotta, l’erronea valutazione dell’evoluzione delle patologie, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. In particolare, la Commissione, pur avendo dato atto della presenza di segni endoscopici e istologici di gastropatia cronica e, per la patologia vertebrale, di un’ernia discale con sofferenza radicolare S1, aveva concluso apoditticamente per l’assenza di aggravamento, confermando la precedente ascrizione alla Tabella B. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica, che ha accertato, sulla base della documentazione già disponibile alla data della domanda amministrativa, l’evoluzione di entrambe le infermità e la loro riconducibilità all’8ª categoria della Tabella A, con cumulo nella 7ª categoria della Tabella A ai fini dell’equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto decisivi gli esiti della verificazione, giudicati più ampi, puntuali e coerenti con la documentazione acquisita. La valutazione della CMO è stata censurata perché si era limitata alla formula “NON AGGRAVATA”, senza rendere percepibile il percorso logico e tecnico seguito né spiegare perché i nuovi elementi diagnostici non incidessero sulla classificazione tabellare. Per la patologia vertebrale, la Commissione non aveva attribuito adeguato rilievo alla sofferenza radicolare cronica S1, elemento non presente nel quadro originario e indicativo dell’aggravamento; per la patologia gastrica, non aveva correttamente considerato che la gastrite cronica rientrava nella previsione dell’8ª categoria della Tabella A, sub 18, del d.P.R. n. 915 del 1978. Il giudice ha inoltre rilevato l’intrinseca contraddittorietà del verbale, che descriveva un quadro patologico più evoluto ma concludeva senza motivazione per l’assenza di aggravamento, nonché la successiva diversa valutazione della stessa CMO nell’ambito del procedimento per la pensione privilegiata. La valutazione amministrativa è stata quindi qualificata come esercizio non corretto della discrezionalità tecnico-valutativa, per omessa considerazione di circostanze di fatto ed elementi normativi determinanti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 400,00.
Norme richiamate
d.P.R. 915/1978, Tabella A, 8ª categoria, sub 18
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La gastrite cronica rientra nella previsione tabellare dell’8ª categoria della Tabella A e doveva essere considerata ai fini della classificazione dell’aggravamento.
art. 66, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico dell’Amministrazione soccombente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nell’accertamento dell’aggravamento di infermità dipendenti da causa di servizio, la valutazione medico-legale deve confrontare il quadro patologico originariamente riconosciuto con le risultanze cliniche e strumentali sopravvenute, motivando specificamente sulla loro incidenza ai fini della classificazione tabellare.
- La mera formula assertiva di assenza di aggravamento non è sufficiente quando il verbale descrive elementi diagnostici nuovi o un quadro patologico più evoluto: l’amministrazione deve rendere comprensibile il percorso logico e tecnico che conduce alla conferma della precedente ascrizione tabellare.
- La discrezionalità tecnico-valutativa della Commissione medico ospedaliera è illegittimamente esercitata quando omette di considerare circostanze cliniche determinanti o una specifica previsione normativa della tabella applicabile.
- La verificazione giudiziale può fondare l’accoglimento del ricorso quando svolge un esame analitico delle infermità e della documentazione sanitaria, offre una motivazione coerente con gli atti e non è specificamente contestata dall’amministrazione.
- La contraddittorietà tra la descrizione, nel verbale medico, di un’evoluzione significativa della patologia e la conclusione immotivata per l’assenza di aggravamento integra un vizio della valutazione tecnico-discrezionale e comporta l’annullamento dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →