Ordinanza n. 145/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato emanato in data 14 gennaio 2026 dalla Prefettura di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Salerno il 14 gennaio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo avrebbe omesso di valutare le deduzioni e la documentazione presentate dalla ricorrente durante il procedimento, ritenendole non esaminabili perché trasmesse tramite PEC anziché mediante l'apposito portale telematico, assunto dall'Amministrazione quale modalità esclusiva di interlocuzione. La controversia riguarda inoltre l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo minimo previsto dalla legge, pari a tre mesi. Il diniego contieneva anche un riferimento alle 39 giornate lavorative relative al rapporto di lavoro agricolo, ritenuto dal Collegio fallace o comunque non risolutivo rispetto alla questione effettivamente rilevante.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto necessario che la Prefettura rivaluti la posizione della ricorrente alla luce delle evidenze documentali depositate in giudizio, non entrate a far parte del procedimento, verificando in particolare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo minimo di tre mesi. La mancata considerazione delle deduzioni procedimentali, trasmesse via PEC e non tramite il portale telematico, è stata ritenuta potenzialmente sostanziale alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti. Il riferimento alle 39 giornate lavorative è stato considerato fallace rispetto alla questione decisiva. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le spese sono state riservate al prosieguo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina cautelare, ma la decisione ha disposto incombenti istruttori e rinviato la trattazione della domanda.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione omette di valutare deduzioni e documenti rilevanti presentati dall'interessato nel procedimento, tale omissione può assumere rilievo sostanziale e giustificare una rivalutazione della posizione, anche se la documentazione è stata trasmessa con una modalità diversa da quella telematica ordinariamente indicata dall'amministrazione.
- Nel giudizio sul diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la verifica decisiva deve riguardare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo minimo previsto dalla legge; un riferimento erroneo o non pertinente al numero delle giornate lavorative non può sostituire tale accertamento.
- Quando gli elementi documentali rilevanti non sono stati acquisiti o esaminati nel procedimento amministrativo, il giudice può disporre che l'amministrazione rivaluti la posizione dell'interessato alla luce della documentazione versata in giudizio, rinviando la decisione sulla domanda cautelare.
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