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Sentenza

Sentenza n. 10911/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del progetto terapeutico datato 14.2.2025 e accertamento del diritto alla terapia sanitaria ABA Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\6\2025: in parte qua, in estensione dell’impugnativa degli atti gravati col ricorso principale, della D.G.R. Regione Lazio n. 215/2025 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 22.4.2025.

Giustizia amministrativa202504884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto terapeutico individualizzato del 14 febbraio 2025 relativo alla riduzione e alla prevista cessazione entro dicembre 2025 del trattamento ABA, nonché Piano regionale per l’autismo 2025-2027 impugnato con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il progetto terapeutico predisposto dall’ASL Roma 2, sostenendo che fosse inadeguato alle esigenze del minore e lesivo del diritto alla salute, poiché prevedeva un trattamento ABA quantitativamente ridotto rispetto al passato, con 6 ore settimanali a scuola, 4 ore a domicilio, supervisione mensile, ulteriori 2 ore settimanali di lavoro sulle abilità sociali e la conclusione del percorso domiciliare e di quello sulle abilità sociali entro dicembre 2025. Hanno chiesto l’accertamento del diritto a un trattamento ABA di almeno 20 ore settimanali per 48 mesi, comprensivo di intervento domiciliare, parent e teacher training, logopedia e supervisione di un analista certificato. Sono stati dedotti l’inadeguatezza del progetto, la violazione delle linee guida e delle evidenze scientifiche sull’ABA, l’omessa previsione della supervisione specialistica e del parent training, il difetto di motivazione e di istruttoria quanto alla riduzione e alla cessazione delle prestazioni, nonché l’assenza di una preventiva rivalutazione clinica. Con motivi aggiunti è stato impugnato il Piano regionale per l’autismo 2025-2027, ritenendo che esso predeterminasse la riduzione o l’esclusione del trattamento ABA al raggiungimento di determinate fasce d’età, in violazione del principio di adeguatezza e individualizzazione della prestazione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha riconosciuto che i trattamenti per i disturbi dello spettro autistico rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che l’ABA è una metodologia contemplata dalle linee guida, ma ha escluso che ciò attribuisca al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenere uno specifico trattamento, con una determinata intensità e durata, scelto dall’interessato. Spetta invece all’ASL, attraverso il piano terapeutico individualizzato elaborato dalla struttura pubblica competente, individuare la terapia più appropriata sulla base delle condizioni cliniche, dell’età, del profilo di funzionamento e delle evidenze scientifiche disponibili. Nel caso concreto la proposta era stata preceduta da una valutazione multidisciplinare dell’Unità interdistrettuale per l’autismo e risultava motivata mediante il richiamo alle Linee guida ISS del 2023 e alla letteratura scientifica, che impongono la personalizzazione e la rimodulazione degli interventi nel tempo e non dimostrano un rapporto lineare tra maggiore intensità dell’ABA e migliori risultati nei minori più grandi. Il giudice ha ritenuto non abnorme né manifestamente irragionevole la scelta dell’ASL di ridurre progressivamente l’intervento scolastico, mantenere il trattamento domiciliare per 4 ore settimanali e favorire interventi orientati alle competenze comunicative, sociali e adattive, anche mediante il servizio SAISH. La previsione della cessazione a dicembre 2025 non è stata interpretata come interruzione definitiva dell’assistenza, ma come termine per una nuova rivalutazione e per la rimodulazione del progetto secondo l’evoluzione del minore, essendo l’ASL rimasta responsabile della presa in carico. La certificazione specialistica prodotta dai ricorrenti nel novembre 2025, favorevole all’incremento dell’ABA, è stata ritenuta sopravvenuta rispetto all’atto impugnato e, quindi, eventualmente rilevante in sede di futura rivalutazione, ma non idonea a dimostrare l’illegittimità originaria del progetto. Il Piano regionale per l’autismo è stato ritenuto compatibile con l’individualizzazione del trattamento; il TAR ha anche prospettato dubbi sulla sussistenza dell’interesse a impugnarlo, poiché successivo al progetto terapeutico, ma ha comunque esaminato e respinto le censure. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2 e 7, d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto [...] della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.

    Le prestazioni sanitarie a carico del SSN devono fondarsi su un significativo beneficio dimostrabile secondo le evidenze scientifiche, essere appropriate rispetto alle condizioni cliniche e rispettare il principio di economicità; non è dovuta una specifica modalità terapeutica quando siano disponibili interventi alternativi idonei a soddisfare le medesime esigenze.

  • art. 2, l. 134/2015

    L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

    Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico aggiornabile per la definizione dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico.

  • art. 3, l. 134/2015

    [...] si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento [...] delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Il trattamento deve essere individualizzato e fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

  • art. 4, l. 134/2015

    Il Ministero della salute [...] provvede [...] all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo [...].

    Le linee di indirizzo nazionali orientano qualità e appropriatezza degli interventi assistenziali per i disturbi dello spettro autistico.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico [...] le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    L’inclusione delle prestazioni nei LEA garantisce la presa in carico e il trattamento individualizzato, ma non il diritto incondizionato a una specifica metodica terapeutica scelta dall’assistito.

  • art. 74 l.r. Lazio 7/2018

    La Regione [...] individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico [...] i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA [...]) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta [...].

    La Regione riconosce l’ABA tra i programmi utilizzabili, senza trasformare tale riconoscimento in un obbligo di erogazione con intensità e durata predeterminate.

  • art. 16, comma 2, l.r. Lazio 23/2023

    Costituisce la base normativa regionale richiamata per l’adozione del Piano regionale per l’autismo.

  • l. 328/2000

    La progettazione degli interventi per la persona con disabilità deve coordinare le risorse e le attività di sanità, scuola, servizi sociali, enti locali e famiglia, evitando sovrapposizioni e assicurando una risposta integrata alle esigenze individuali.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute non comporta un diritto incondizionato a ottenere ogni prestazione o metodica individuata come appropriata dal privato, spettando all’amministrazione sanitaria definire il trattamento secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili.

Massime di principio

  • L’inclusione dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico nei LEA impone al Servizio sanitario nazionale di garantire la presa in carico e un trattamento individualizzato appropriato, ma non attribuisce all’assistito un diritto soggettivo perfetto a ottenere una specifica metodica terapeutica, quale l’ABA, nella quantità e per la durata autonomamente richieste.
  • La scelta della terapia e della sua intensità rientra nella discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria, che deve fondarsi sulla valutazione multidisciplinare del singolo paziente, sull’età, sul profilo di funzionamento, sull’evoluzione clinica e sulle evidenze scientifiche disponibili.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione tecnico-sanitaria quando sia manifestamente irragionevole, abnorme o priva di adeguato supporto istruttorio e motivazionale, ma non può sostituire alla valutazione dell’ASL quella del paziente, dei genitori o di un centro clinico di fiducia.
  • La previsione di un termine nel progetto terapeutico non è illegittima se viene intesa come scadenza per la rivalutazione e la possibile rimodulazione del trattamento, e non come interruzione automatica e definitiva delle prestazioni necessarie: l’ASL deve comunque mantenere la presa in carico dell’assistito.
  • Le linee guida scientifiche che raccomandano la personalizzazione e il monitoraggio degli interventi consentono di ridurre o modificare l’intensità dell’ABA in relazione all’età e alle traiettorie evolutive del minore, purché la scelta sia sorretta da una valutazione individualizzata e motivata.
  • Una certificazione sanitaria sopravvenuta rispetto all’adozione del progetto terapeutico può giustificare una nuova rivalutazione del paziente, ma non dimostra di per sé l’illegittimità originaria del progetto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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