Cassazione Penale, Sentenza n. 20392/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carandente impugnava in Cassazione la sentenza che aveva escluso la continuazione tra la rapina per la quale era condannato (commessa l'8/11/2018 a Volla) e un'altra rapina commessa il 10/12/2018, sostenendo che ricorrevano gli elementi tipici della continuità del disegno criminoso: medesimo ambito territoriale (Napoli), breve lasso di tempo (32 giorni), analoghe modalità esecutive e stessa tipologia di persone offese (ultrasessantacinquenni appena uscite dall'ufficio postale). Denunciava motivazione apparente/illogica (art. 606 c.p.p., lett. e)) e errata applicazione dell'art. 81 c.p. (lett. b)).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivato correttamente l'esclusione della continuazione: sebbene le due rapine fossero simili e ravvicinate, tali elementi sono riconducibili a una "scelta di vita" delittuosa del ricorrente (pregresse condanne per reati predatori) e a comportamenti opportunistici, non a un piano unitario previamente rappresentato e deliberato. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, distinta dalla mera propensione a delinquere, e ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non si confonde con una "scelta di vita" o con una generica propensione a commettere reati dello stesso tipo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento invocato per censurare la motivazione (vizio di apparente illogicità); la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non manifestamente illogica
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Invocata in relazione alla presunta errata applicazione dell'art. 81 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma sul concorso di reati e sulla continuazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento; applicata alla parte ricorrente
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova che l'autore abbia pianificato unitariamente le condotte: somiglianze temporali, territoriali e di modus operandi sono indizi ma non sempre sufficienti per riconoscere la continuazione.
- La rilevanza di una "scelta di vita" delinquenziale: precedenti e propensione a commettere reati dello stesso tipo possono indicare abitualità ma non sostituiscono la prova dell'identità del disegno criminoso.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione, l'accusa dovrebbe fornire elementi che dimostrino un progetto criminoso unico (pianificazione, coordinamento, reiterazione con elementi comuni non riconducibili solo all'opportunità del momento).
- Per la difesa, è efficace sostenere che la ripetizione di reati simili sia frutto di opportunismo e contingenze (occasione favorevole) e non di un disegno unitario.
- In giudizio valutare sempre il contesto fattuale complessivo: tempi, luoghi, modalità, ruolo di eventuali complici e precedenti personali, bilanciando indici favorevoli alla continuazione con elementi che possano farne escludere l'esistenza.
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