Cassazione Penale, Sentenza n. 36225/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verte sulla conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: l'imputato, dopo aver chiesto il patrocinio a spese dello Stato, ometteva di comunicare nei termini le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (in particolare il reddito della convivente Puccio Selene per il 2019 pari a euro 1.280,00 e il proprio reddito pari a euro 12.209,00), mantenendo il beneficio nonostante tali omissioni. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: carenza di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione; carenza/illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.); mancata verifica dell'elemento soggettivo per errore sulla disciplina del gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solamente il primo motivo (mancanza di motivazione circa il beneficio della non menzione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Ha rigettato il ricorso per il resto: sono confermate le valutazioni di merito in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità e l'insussistenza dell'errore scusabile sull'elemento soggettivo, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale sulla gravità complessiva del fatto e sull'incidenza dei redditi percepiti sulla consapevolezza e sul dolo. Quindi la condanna e il rigetto degli altri motivi restano operanti, salvo il nuovo esame limitato alla non menzione.
Norme richiamate
art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La norma sul gratuito patrocinio stabilisce l'obbligo di comunicare variazioni reddituali rilevanti; l'omessa comunicazione, se consente il mantenimento indebito del beneficio, integra il reato contestato. La Corte ha ritenuto rilevante la somma complessiva dei redditi non comunicati ai fini della configurazione del dolo.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è verificabile sulla base di una valutazione di merito che deve essere adeguatamente motivata; le determinazioni del giudice del merito sono insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua. Nel caso specifico la Corte d'appello ha motivato il diniego per la rilevanza complessiva dei redditi e la loro incidenza sul dolo.
art. 47 cod. pen.
Riguarda l'errore sulla legge penale: la Corte ricorda che l'errore sulla disciplina di norme esterne alla legge penale (ad esempio quelle di altri rami del diritto) è inescusabile quando incide sulla nozione stessa rilevante per la fattispecie penale; pertanto un errore sull'ambito/definizione del reddito ai fini del patrocinio è inescusabile e non esclude il dolo.
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede motivazione specifica: se il giudice non motiva o omette di valutare elementi decisivi (es. non abitualità della condotta, esiguità del danno) la decisione può essere annullata e rinviata.
- Le valutazioni di merito sulla sussistenza del dolo e sulla gravità complessiva del fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; la somma complessiva dei redditi non comunicati può incidere sull'intensità del dolo.
- L'errore sulla disciplina del gratuito patrocinio o su quale reddito rilevi ai fini del beneficio è, di regola, errore inescusabile (art. 47 c.p.), dunque difficilmente idoneo a escludere l'elemento soggettivo del reato.
- Nelle impugnazioni vanno chiaramente dedotti e documentati gli specifici elementi di fatto e di diritto che dimostrano la non abitualità della condotta o l'esiguità del pregiudizio, perché la mancanza di valutazione su tali aspetti può portare a rinvio per difetto motivazionale.
- Se il giudice territoriale omette di pronunciarsi su benefici processuali (es. non menzione), la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per nuovo esame.
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