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Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento 1) della nota/provvedimento in data 25/06/2021 del Responsabile del Servizio SUE/SUAP del Comune di Morciano di Romagna ad oggetto “Proposta di Accordo ex art. 11 Legge 241/1990 ed art 22 bis Legge Regionale Emilia-Romagna n. 23/2004 acquisita agli atti con prot. n. 4813 del 28.04.2021 – Comunicazioni” e di ogni altro atto preordinato, collegato e comunque connesso, compresi i presupposti pareri 17/05/2021 del legale incaricato dal Comune, avv. Marco Masi di Bologna acquisito dall'amministrazione comunale con prot. n. 6768 del 09/06/2021, e del successivo parere dello stesso legale acquisto dall'amministrazione comunale con prot. n. 7256 del 18/06/2021, nonché 2) per il riconoscimento del diritto alla stipula dell'Accordo previsto dall'art. 22 bis della l.r. Em. Rom. 23/2004 quale proposto dal ricorrente in data 12/04/2021, e ricevuto dal Comune il 28/04/2021 3) e per il risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a. nonché ex art. 2 bis, comma 1, della legge 241/1990.

Giustizia amministrativa202100793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di una proposta di accordo per la demolizione e il ripristino, finalizzata a sostituire le sanzioni demolitoria e ripristinatoria con una sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un'ordinanza comunale del 2009 che imponeva il ripristino della destinazione d'uso direzionale e la demolizione di opere realizzate abusivamente nel sottotetto, aveva impugnato il diniego del Comune alla proposta di accordo formulata ai sensi dell'art. 22-bis della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004. La proposta mirava a convertire gli obblighi demolitorio e ripristinatorio, ormai coperti dal giudicato formatosi sulle precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, in una mera sanzione pecuniaria. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 22-bis della l.r. n. 23/2004, dell'art. 11 l. n. 241/1990 e dell'art. 1337 c.c., nonché il difetto di motivazione, sostenendo che il contrasto del mutamento di destinazione d'uso con la disciplina urbanistica non fosse sufficiente a respingere la proposta. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 22-bis e del principio di irretroattività, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della proposta e non la novella intervenuta successivamente. Con il terzo motivo è stata contestata l'applicazione della novella, sostenendo che il diniego fosse stato determinato dal ritardo dell'Amministrazione e che, decorso il termine di trenta giorni, dovesse applicarsi la disciplina previgente. È stato infine chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e dell'art. 2-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il diniego era coerente sia con il giudicato formatosi sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e ripristino, che l'Amministrazione non poteva disattendere, sia con la corretta interpretazione dell'art. 22-bis della l.r. n. 23/2004. Tale disposizione non consente di commutare un obbligo demolitorio o ripristinatorio in una sanzione pecuniaria, ma permette soltanto di concordare tempi e modalità di esecuzione meno gravosi. Una diversa interpretazione introdurrebbe una sanatoria generalizzata e permanente, incompatibile con la funzione deterrente del sistema sanzionatorio edilizio e idonea a neutralizzare anche i giudicati. Neppure ricorrevano i presupposti dell'art. 14, comma 2, della l.r. n. 23/2004, che consente la sanzione pecuniaria sostitutiva quando la rimozione o demolizione sia impossibile per il pregiudizio strutturale o funzionale arrecato alle parti residue dell'immobile: il ripristino della destinazione urbanistica non risultava idoneo a compromettere stabilità o funzionalità dell'edificio. Inoltre, la proposta era stata presentata dopo l'adozione dell'ordinanza di demolizione e ripristino, mentre l'art. 22-bis, nel testo modificato, esclude la proposta nei casi in cui lo Sportello unico abbia già ingiunto tali interventi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza dell'argomento, poiché la commutazione richiesta non sarebbe stata possibile neppure secondo la disciplina previgente, e comunque infondato: in presenza di un procedimento incidente su interessi legittimi, si applica la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento finale, salvo il diverso caso di diritti soggettivi o posizioni di vantaggio già acquisite. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile e infondato. La questione intertemporale era irrilevante per le medesime ragioni; inoltre, la novella era entrata in vigore prima del decorso del termine di trenta giorni indicato dal ricorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il diniego non era illegittimo e, pertanto, il danno lamentato non poteva qualificarsi come ingiusto e risarcibile.

Norme richiamate

  • art. 22-bis l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    La stipula dell'accordo volto a concordare le modalità di esecuzione ed i tempi per la demolizione o per la rimessione in pristino può essere proposta dal responsabile dell'abuso esclusivamente "fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi".

    La disposizione consente di concordare tempi e modalità meno gravosi per l'esecuzione volontaria della demolizione o del ripristino, ma non permette di convertire tali obblighi in una mera sanzione pecuniaria; inoltre, il beneficio è escluso quando l'ingiunzione di demolizione e ripristino sia già stata adottata.

  • art. 14, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    "l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile"

    La sostituzione con una sanzione pecuniaria presuppone l'impossibilità della rimozione o demolizione per il pregiudizio strutturale o funzionale arrecato alle parti residue dell'immobile; tale presupposto non ricorre quando il ripristino della destinazione urbanistica non compromette stabilità o funzionalità dell'edificio.

  • art. 11 l. 241/1990

    Non fonda un potere di accordo amministrativo volto a neutralizzare obblighi demolitori o ripristinatori coperti da giudicato né a introdurre una sanatoria non prevista dalla legge.

  • art. 1337 c.c.

    Il richiamo alla correttezza nelle trattative non consente di imporre all'Amministrazione la stipula di un accordo privo dei presupposti legislativi.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Il termine procedimentale non determina l'applicazione della disciplina previgente quando la novella sia entrata in vigore prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    Il ritardo procedimentale non fonda il risarcimento in assenza di un provvedimento illegittimo e di un danno ingiusto.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento presuppone la lesione di una posizione giuridica mediante un'attività amministrativa illegittima e produttiva di un danno ingiusto; tali presupposti non sussistono quando il diniego è legittimo.

Massime di principio

  • L'accordo previsto dall'art. 22-bis della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004 è funzionale esclusivamente a concordare tempi e modalità meno gravosi di esecuzione della demolizione o del ripristino; non può trasformare un obbligo demolitorio o ripristinatorio in una sanzione pecuniaria né operare come sanatoria extra ordinem.
  • L'Amministrazione non può, mediante un accordo amministrativo, neutralizzare o disattendere obblighi di demolizione o ripristino già accertati come legittimi con sentenza passata in giudicato.
  • La sostituzione dell'obbligo di rimozione o demolizione con una sanzione pecuniaria richiede l'accertata impossibilità dell'intervento per il pregiudizio strutturale o funzionale arrecato alle parti residue dell'immobile; tale presupposto non ricorre per il solo fatto che il ripristino della destinazione urbanistica sia oneroso.
  • Quando una disciplina sopravvenuta incide su un procedimento relativo a un interesse legittimo non ancora definito, il provvedimento finale deve essere adottato in conformità alla normativa vigente al momento della sua adozione, e non a quella vigente all'avvio del procedimento o alla presentazione dell'istanza.
  • Il risarcimento del danno da attività amministrativa o da ritardo non è riconoscibile se il provvedimento contestato è legittimo, poiché manca una lesione ingiusta risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccordi e attività consensualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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