Cassazione Penale, Sentenza n. 48820/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile il 6/11/1998 (reato richiamato: art. 20, L. 28/2/1985, n.47). Ha invocato violazioni di principi costituzionali (artt. 2, 3, 32 Cost.) e di diritti convenzionali (artt. 3, 6, 8 CEDU), sostenendo che la demolizione lede il diritto alla salute del figlio minorenne gravemente malato e che la demolizione non porterebbe alcun beneficio urbanistico poiché l'immobile è ora inserito in un tessuto già urbanizzato. Ha anche censurato la motivazione come mancante, contraddittoria o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello solida e non viziata, evidenziando che le censure erano fondate su questioni di merito e fatti non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha richiamato elementi quali la consapevolezza dell'illiceità da parte del ricorrente, i lunghi tempi intercorsi dall'irrevocabilità della sentenza senza iniziative del ricorrente per trovare altra sistemazione, le condizioni economiche del ricorrente e la valutazione che la patologia del minore non rende impossibile il trasferimento in un'abitazione idonea. È stata pronunciata la condanna alle spese e l'obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la demolizione lederebbe il diritto alla salute e altri diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che tali interessi siano stati correttamente bilanciati dalla Corte d'appello con adeguata motivazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocati dal ricorrente (in particolare art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare); la Corte ha ritenuto che la valutazione di proporzionalità sia stata compiuta dalla Corte d'appello e non censurabile in sede di legittimità
Legge 28 febbraio 1985, n.47
Norma richiamata quale fattispecie edilizia contestata e dalla quale deriva l'ordine di demolizione posto in esecuzione
Codice di procedura penale
Applicato per disporre l'onere delle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso e per giustificare l'esclusione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di ordini di demolizione derivanti da sentenze irrevocabili, il giudice bilancia il diritto alla proprietà e all'abitazione con l'interesse pubblico e la tutela della legalità edilizia; la prova che la demolizione arrechi un danno insostenibile deve essere documentata e convincente
- Le valutazioni di fatto (es. carattere urbanistico dell'area, possibilità di riprodurre l'ambiente domestico altrove, condizioni cliniche e ricadute pratiche del trasferimento) sono di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti
- La condotta del proprietario (consapevolezza della violazione, durata dell'illegittimità, mancata adozione di soluzioni abitative alternative) è un indice rilevante nella valutazione della proporzionalità dell'ordine di demolizione
- La gravità della patologia di un convivente può giustificare la sospensione o la revoca dell'ordine solo se risulta che l'alternativa abitativa idonea sia concretamente impossibile o comporti rischi seri per la salute; valutazioni generiche o non documentate sono insufficienti
- Il rispetto delle norme edilizie e sanitarie è considerato anche come fattore di tutela del diritto alla salute: un immobile abusivo può essere incompatibile con esigenze di salubrità e sicurezza, rafforzando l'interesse pubblico alla demolizione
- In sede di legittimità la censura deve colpire vizi giuridici o di motivazione chiari; argomenti basati su valutazioni peritali o stralci di relazioni mediche richiedono che l'errore sia dimostrato come logico o giuridico, non solo come diversa apprezzamento dei fatti
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