Cassazione Civile, Ordinanza n. 35436/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente, negando quindi il rimborso dell'IRPEF. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'intimata alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, poi deceduto e rappresentato in giudizio dall'erede, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme percepite dal fondo pensionistico integrativo del personale di banca, sostenendo che tali somme non dovessero essere assoggettate a tassazione separata ai sensi della disciplina invocata sul riscatto della posizione individuale. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 17 TUIR e dell'art. 14-bis d.lgs. n. 124/1993, sostenendo che, trattandosi di soggetto iscritto al fondo prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, alla prestazione doveva applicarsi la disciplina previgente, con tassazione separata, a prescindere dalla forma di erogazione in capitale per effetto dell'accordo transattivo di uscita dal fondo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La prestazione in capitale è stata ricondotta alla stessa categoria reddituale della pensione integrativa da cui deriva.
art. 16, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La prestazione, in quanto reddito da lavoro dipendente e non reddito di capitale, deve essere assoggettata a tassazione separata nel regime applicabile ratione temporis.
art. 17 TUIR
Richiamato dall'Agenzia quale norma che disciplina la tassazione separata delle somme in contestazione.
art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 124/1993
Era stata invocata dal contribuente per sostenere l'esclusione dalla tassazione; la Corte non ha accolto tale lettura nel caso di vecchi iscritti.
art. 14-bis d.lgs. n. 124/1993
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso per sostenere l'applicazione della disciplina previdenziale previgente ai soggetti iscritti prima dell'entrata in vigore del decreto.
art. 384 c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- La prestazione erogata in capitale da un fondo di previdenza complementare, quando sostitutiva o liquidatoria della pensione integrativa collegata al rapporto di lavoro, conserva la stessa natura reddituale della prestazione pensionistica rinunciata e segue il medesimo regime fiscale.
- Per i soggetti iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, la disciplina fiscale applicabile resta quella previgente, indipendentemente dal momento in cui la prestazione venga concretamente percepita.
- Se la prestazione deriva causalmente dal rapporto di lavoro e dalla maturazione del trattamento pensionistico integrativo, essa non va qualificata come reddito di capitale ma come reddito da lavoro dipendente ai fini della tassazione separata.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35423/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35424/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35425/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35429/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →